IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale
prevede che il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il
ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 24 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n.
58, che attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le
convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle
amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26, della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto
del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 2 maggio 2001, che affida alla Consip
S.p.a. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e prevede, in tale ambito, la stipula di
un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso
Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto
gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle
attivita' di realizzazione del programma di razionalizzazione degli
acquisti;
Visto il comma 507, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», il quale prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio
decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo conto
degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione
nonche' degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della
domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni
principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i
valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che
costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 510, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero
dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e
trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il
bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze», il quale attribuisce al
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del
programma di razionalizzazione degli acquisti;
Visto l'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 settembre 2021, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze» che disciplina le competenze del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28
novembre 2017, del 6 febbraio 2019, del 21 ottobre 2019, del 14
aprile 2021, del 1° febbraio 2022, del 13 febbraio 2023, del 22
settembre 2023 e del 10 luglio 2024, recanti «Definizione delle
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti
oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione
del comma del comma 507, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle
finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti
maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche' gli
aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda
pubblica;
Considerato che, con nota dell'11 aprile 2025, prot. n. 17001,
Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art.
1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle
convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione che ha formalmente
condiviso l'impostazione e il contenuto del presente decreto;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze,
conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, procedera' alla pubblicazione, nel sito istituzionale del
Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti
in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi
prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui
all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma
507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di
cui all'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali
delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2019, al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021, al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2023, al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 settembre
2023 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10
luglio 2024.
3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali
ulteriori convenzioni.