IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
urgenti per esigenze economiche e finanziarie; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
prevedere misure urgenti in favore delle imprese  e  delle  attivita'
economiche, nonche' in materia di investimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 ottobre 2025; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A.  e
                  per la ricostruzione dell'Ucraina 
 
  1. L'autorizzazione  di  spesa  a  favore  di  RFI  S.p.A.  di  cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e'
incrementata di 1.400  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  per  la
manutenzione straordinaria nell'ambito  del  contratto  di  programma
parte servizi. 
  2. L'autorizzazione  di  spesa  a  favore  di  RFI  S.p.A.  di  cui
all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025. 
  3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di  Programma  parte
servizi, RFI e' autorizzata all'utilizzo  delle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate. 
  4. Al fine di consentire l'erogazione  di  un  contributo  a  fondo
perduto pari a 40 milioni di euro a favore  dell'Economic  Resilience
Action (ERA) Program della International Finance  Corporation  (IFC),
con l'obiettivo di sostenere il settore  privato  ucraino  durante  e
dopo il conflitto e di  rafforzare  le  potenzialita'  di  intervento
dell'IFC a beneficio  delle  imprese  italiane,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.