IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia
di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
a) l'art. 1, comma l, che stabilisce che le funzioni esercitate
dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della
Croce rossa italiana (Associazione);
b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione,
assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa
italiana» (Ente);
c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a
carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'Ente e
all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno
in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e
Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente;
e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista
soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza
pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative
risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto,
derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente;
g) l'art. 7, comma l, che assegna al Ministero della salute e,
per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza
sull'Ente;
h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra
l'altro, quanto segue:
dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;
il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria;
per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018,
operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai
sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore;
il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto
alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in
disponibilita' ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ed in
particolare l'art. 4, comma 2, secondo il quale il commissario
liquidatore e il comitato di sorveglianza dell'ESACRI «da nominare
con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla
fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024»;
Visti i decreti del Ministro della salute del 7 aprile 2023 e del
19 giugno 2023, di nomina rispettivamente del commissario e
sub-commissario e del comitato di sorveglianza dell'Ente strumentale
alla Croce rossa italiana;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare,
l'art. 4, comma 1, laddove dispone che: «All'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la
permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta
amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana
(ESACRI), al terzo periodo, le parole "e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2024" sono soppresse»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2025 di
conferma del commissario e sub-commissario dell'Ente strumentale alla
Croce rossa italiana;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 maggio 2025 di
nomina del comitato di sorveglianza dell'Ente strumentale alla Croce
rossa italiana;
Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del
2017, che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area
professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012;
Visto l'art. 8-bis, del citato decreto legislativo n. 178/2012,
introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
che dispone quanto segue:
a decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di
assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui
al suddetto decreto legislativo sono trasferite al Ministero della
salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
della salute e' istituito un apposito fondo per il finanziamento
annuo di tali enti, con uno stanziamento pari ad euro 117.130.194,00
e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194
euro;
a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di
definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e
l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 178
del 2012, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero
della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la
convenzione con l'Associazione di cui al citato art. 8, comma 2,
possono disporre per un periodo massimo di tre anni;
al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con
l'Associazione, il Ministero della salute e' autorizzato a concedere
anticipazioni di cassa alla Associazione, all'Ente strumentale alla
Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle
regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto legislativo
n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della quota
assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato.
Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai
citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero
rendersi eventualmente necessari;
a seguito della ricognizione, effettuata dal commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei
trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o piu' decreti il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato art. 8,
comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-bis e l'attribuzione delle
relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale
medesimo;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2024, di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, che prevede al
capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute, la somma di euro 103.811.000,00 «Fondo
destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»;
Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate
disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non puo'
superare il finanziamento stabilito dall'art. 8-bis, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, e che a valere su tale finanziamento
trovano copertura:
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale
obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario
nazionale;
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria,
dal 1° gennaio 2018, in servizio presso l'Ente fino alla
dichiarazione di cessata necessita', anche se traferito ad altra
amministrazione unitamente al relativo finanziamento;
gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
il finanziamento delle convenzioni da sottoscriversi con
l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art. 8-bis, comma
1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012;
Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2018, n. 238), del 14 novembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290), del 6 agosto 2020 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), il decreto emanato
dal Ministero della salute del 17 maggio 2021 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2021, n. 167), il decreto emanato dal
Ministero della salute dell'8 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 2022), il decreto del Ministro della salute
del 12 settembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2023), il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2024 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2024), con i quali si e'
provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento
rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024;
Visto il provvedimento del commissario liquidatore n. 13 del 25
agosto 2025, avente ad oggetto l'approvazione del piano di riparto
elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-bis, e
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e ai sensi
dell'art. 1, commi 485 e 487, della legge n. 178 del 2020, trasmesso
a questa amministrazione con nota ESACRI 3837 del 22 settembre 2025;
Visto il parere favorevole sul provvedimento commissariale espresso
dal comitato di sorveglianza nel verbale n. 9 del 12 settembre 2025;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto
legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato
la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e dell'entita'
dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8,
comma 2, del predetto decreto legislativo, il cui valore e'
determinato con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto della nota prot. CRI n. 2025/56003/CN/U del 21 marzo
2025, con cui l'Associazione della Croce rossa italiana ha avanzato
richiesta formale volta ad ottenere l'anticipazione di cassa ai sensi
dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2025 che
accorda tale anticipazione, registrato presso la Corte dei conti in
data 6 giugno 2025 al n. 683;
Vista la proposta di convenzione pervenuta dall'Associazione con
nota prot. 2025/66463/CN/U del 21 luglio 2025 che quantifica
l'importo del finanziamento in euro 71.820.668,13;
Vista la nota pervenuta dall'Associazione con prot. 2025/67399/CN/U
del 30 luglio 2025, di dettaglio delle voci di costo che hanno subito
particolari variazioni rispetto all'anno 2024;
Considerato lo stanziamento attuale complessivamente presente sul
fondo per l'anno 2025, pari ad euro 103.541.939,00 per le finalita'
di cui al decreto legislativo n. 178/2012, di cui alla tabella 15 del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre
2024, gia' al netto delle riduzioni - operate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - di euro 6.468.865,00, di euro
1.109.762,00, di euro 276.831,00 e di euro 269.061,00 di cui ai
decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente dell'11 ottobre 2021,
15 dicembre 2022, 31 dicembre 2023 e 30 dicembre 2024, nonche'
dell'ulteriore somma ridotta con legge di bilancio per l'anno 2025
per euro 5.463.736,00;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per l'anno
2025, in linea di continuita' con quanto disposto con i richiamati
decreti di assegnazione risorse e in ottemperanza della intervenuta
normativa e, pertanto, di:
assegnare all'ESACRI, in liquidazione coatta amministrativa,
l'importo di euro 1.072.000,00 a titolo di finanziamento del
trattamento economico del personale assegnato alla gestione
liquidatoria;
assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito
nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a
titolo di finanziamento dei trattamenti economici del personale
acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del
citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
assegnare, per l'anno 2025, a titolo di finanziamento della
convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della
Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
178 del 2012, l'importo di euro 71.820.668,13;
accantonare l'importo residuo di euro 8.196.741,66 per eventuali
successive, necessarie assegnazioni;
Decreta:
Art. 1
l. Il finanziamento massimo disponibile per l'anno 2025 di
117.130.194,00 euro, per le finalita' di cui al decreto legislativo
28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata, parte
integrante del presente decreto, ridotto rispettivamente di euro
6.468.865,00, di euro 1.109.762,00, di euro 276.831,00 e di euro
269.061,00 e dell'ulteriore somma di euro 5.463.736,00:
a) e' assegnato per euro 1.072.000,00 all'ESACRI a titolo di
finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla
gestione liquidatoria;
b) e' assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2025 dei trattamenti economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178
del 2012;
c) e' assegnato per euro 71.820.668,13 per il finanziamento della
convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della
Croce Rossa Italiana per l'anno 2025 di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per
ulteriori attivita' da parte dell'Associazione che dovessero rendersi
necessarie;
d) resta accantonato per euro 8.196.741,66 per eventuali
successive, necessarie assegnazioni.
2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a
carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote
del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al
2024.
3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto
gia' anticipato ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 178 del 2012.
4. L'Ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del
presente decreto, approvata con apposito provvedimento del
Commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.