IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma l, che stabilisce che le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana (Associazione); 
    b) l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  CRI  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data  della  sua  liquidazione,
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana» (Ente); 
    c) l'art. 2, comma 5,  che  stabilisce  che  il  finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato   sia   attribuito   all'Ente   e
all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della  difesa,  ciascuno
in  relazione  alle  proprie  competenze,  ripartendole  tra  Ente  e
Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
    d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente; 
    e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti  e  le  aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e  ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica  e  con  trasferimento  delle  relative  risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad  esaurimento,  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con  funzioni  di  autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza
pubblica in quanto finanziate con  il  trasferimento  delle  relative
risorse occorrenti al trattamento economico  del  personale  assunto,
derivanti  dalla  quota  di  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente; 
    g) l'art. 7, comma l, che assegna al Ministero  della  salute  e,
per quanto di competenza, al Ministero  della  difesa,  la  vigilanza
sull'Ente; 
    h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'Associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  ed  in
particolare l'art. 4,  comma  2,  secondo  il  quale  il  commissario
liquidatore e il comitato di sorveglianza  dell'ESACRI  «da  nominare
con decreto del Ministro della salute, restano in  carica  fino  alla
fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024»; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 7 aprile 2023  e  del
19  giugno  2023,  di  nomina  rispettivamente  del   commissario   e
sub-commissario e del comitato di sorveglianza dell'Ente  strumentale
alla Croce rossa italiana; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare,
l'art. 4, comma 1, laddove dispone che: «All'art.  8,  comma  2,  del
decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  concernente  la
permanenza in carica degli organi deputati alla  liquidazione  coatta
amministrativa  dell'Ente  strumentale  alla  Croce  rossa   italiana
(ESACRI), al terzo periodo, le parole "e, comunque, non oltre  il  31
dicembre 2024" sono soppresse»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio  2025  di
conferma del commissario e sub-commissario dell'Ente strumentale alla
Croce rossa italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 12  maggio  2025  di
nomina del comitato di sorveglianza dell'Ente strumentale alla  Croce
rossa italiana; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017, che ha previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Visto l'art. 8-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  178/2012,
introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
che dispone quanto segue: 
    a  decorrere  dall'anno  2021,  le  competenze  in   materia   di
assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui
al suddetto decreto legislativo sono trasferite  al  Ministero  della
salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un  apposito  fondo  per  il  finanziamento
annuo di tali enti, con uno stanziamento pari ad euro  117.130.194,00
e  il  livello  del  finanziamento  corrente  standard  del  Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194
euro; 
    a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in  materia  di
definizione  e  sottoscrizione  delle  convenzioni  fra  lo  Stato  e
l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo  n.  178
del 2012, sono riservate al Ministero della  salute  e  al  Ministero
della  difesa.  Il  decreto  di  assegnazione  delle  risorse  e   la
convenzione con l'Associazione di cui al  citato  art.  8,  comma  2,
possono disporre per un periodo massimo di tre anni; 
    al fine di  consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire   la   tempestivita'   dei   pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle  risorse  e  della   sottoscrizione   della   convenzione   con
l'Associazione, il Ministero della salute e' autorizzato a  concedere
anticipazioni di cassa alla Associazione, all'Ente  strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione  coatta  amministrativa  e  alle
regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto  legislativo
n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della  quota
assegnata a ciascuno dei citati enti  dall'ultimo  decreto  adottato.
Sono in ogni caso  autorizzati  in  sede  di  conguaglio  recuperi  e
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi  titolo  spettanti  ai
citati  enti,  anche  per  gli  esercizi  successivi,  che  dovessero
rendersi eventualmente necessari; 
    a  seguito  della  ricognizione,   effettuata   dal   commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei
trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8,  comma
2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o piu' decreti il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, determina il valore del finanziamento  destinato  alla
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui  al  citato  art.  8,
comma  2,  trasferito  ad  amministrazioni  diverse  dagli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente  riduzione
del fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-bis e  l'attribuzione  delle
relative risorse alle amministrazioni di destinazione  del  personale
medesimo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2024, di ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, che  prevede  al
capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero della salute, la somma di  euro  103.811.000,00  «Fondo
destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  non  puo'
superare il finanziamento stabilito dall'art.  8-bis,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo, e che a valere  su  tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018,  in  servizio   presso   l'Ente   fino   alla
dichiarazione di cessata necessita',  anche  se  traferito  ad  altra
amministrazione unitamente al relativo finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  delle  convenzioni   da   sottoscriversi   con
l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art.  8-bis,  comma
1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2018, n. 238),  del  14  novembre  2019  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290), del 6  agosto  2020  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), il decreto  emanato
dal Ministero della salute  del  17  maggio  2021  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2021, n. 167), il  decreto  emanato  dal
Ministero della salute dell'8 agosto 2022 (pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 2022), il decreto del  Ministro  della  salute
del 12 settembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2023), il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2024 (pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  12  ottobre  2024),  con  i  quali  si  e'
provveduto a ripartire fra  gli  enti  interessati  il  finanziamento
rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020,  2021,  2022,  2023  e
2024; 
  Visto il provvedimento del commissario liquidatore  n.  13  del  25
agosto 2025, avente ad oggetto l'approvazione del  piano  di  riparto
elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-bis,  e
dell'art. 8 del decreto legislativo  n.  178  del  2012  e  ai  sensi
dell'art. 1, commi 485 e 487, della legge n. 178 del 2020,  trasmesso
a questa amministrazione con nota ESACRI 3837 del 22 settembre 2025; 
  Visto il parere favorevole sul provvedimento commissariale espresso
dal comitato di sorveglianza nel verbale n. 9 del 12 settembre 2025; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato
la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e  dell'entita'
dei trattamenti economici relativi al personale di  cui  all'art.  8,
comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo,  il  cui  valore   e'
determinato con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto conto della nota prot. CRI n. 2025/56003/CN/U del  21  marzo
2025, con cui l'Associazione della Croce rossa italiana  ha  avanzato
richiesta formale volta ad ottenere l'anticipazione di cassa ai sensi
dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre  2012,
n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  19  maggio  2025  che
accorda tale anticipazione, registrato presso la Corte dei  conti  in
data 6 giugno 2025 al n. 683; 
  Vista la proposta di convenzione  pervenuta  dall'Associazione  con
nota  prot.  2025/66463/CN/U  del  21  luglio  2025  che   quantifica
l'importo del finanziamento in euro 71.820.668,13; 
  Vista la nota pervenuta dall'Associazione con prot. 2025/67399/CN/U
del 30 luglio 2025, di dettaglio delle voci di costo che hanno subito
particolari variazioni rispetto all'anno 2024; 
  Considerato lo stanziamento attuale complessivamente  presente  sul
fondo per l'anno 2025, pari ad euro 103.541.939,00 per  le  finalita'
di cui al decreto legislativo n. 178/2012, di cui alla tabella 15 del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  31  dicembre
2024,  gia'  al  netto  delle  riduzioni  -  operate  dal   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  -  di  euro  6.468.865,00,  di  euro
1.109.762,00, di euro 276.831,00 e  di  euro  269.061,00  di  cui  ai
decreti del Ministero della salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente dell'11  ottobre  2021,
15 dicembre 2022, 31  dicembre  2023  e  30  dicembre  2024,  nonche'
dell'ulteriore somma ridotta con legge di bilancio  per  l'anno  2025
per euro 5.463.736,00; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per  l'anno
2025, in linea di continuita' con quanto disposto  con  i  richiamati
decreti di assegnazione risorse e in ottemperanza  della  intervenuta
normativa e, pertanto, di: 
    assegnare  all'ESACRI,  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
l'importo  di  euro  1.072.000,00  a  titolo  di  finanziamento   del
trattamento  economico  del   personale   assegnato   alla   gestione
liquidatoria; 
    assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito
nella tabella allegata, parte  integrante  del  presente  decreto,  a
titolo di  finanziamento  dei  trattamenti  economici  del  personale
acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi  del
citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare, per l'anno  2025,  a  titolo  di  finanziamento  della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
178 del 2012, l'importo di euro 71.820.668,13; 
    accantonare l'importo residuo di euro 8.196.741,66 per  eventuali
successive, necessarie assegnazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  l.  Il  finanziamento  massimo  disponibile  per  l'anno  2025   di
117.130.194,00 euro, per le finalita' di cui al  decreto  legislativo
28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata,  parte
integrante del presente  decreto,  ridotto  rispettivamente  di  euro
6.468.865,00, di euro 1.109.762,00, di  euro  276.831,00  e  di  euro
269.061,00 e dell'ulteriore somma di euro 5.463.736,00: 
    a) e' assegnato per euro  1.072.000,00  all'ESACRI  a  titolo  di
finanziamento del trattamento economico del personale assegnato  alla
gestione liquidatoria; 
    b) e' assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni  interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2025 dei  trattamenti  economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.  178
del 2012; 
    c) e' assegnato per euro 71.820.668,13 per il finanziamento della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce Rossa Italiana per l'anno 2025 di cui all'art. 8, comma 2,  del
decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per
ulteriori attivita' da parte dell'Associazione che dovessero rendersi
necessarie; 
    d)  resta  accantonato  per  euro  8.196.741,66   per   eventuali
successive, necessarie assegnazioni. 
  2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a
carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote
del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi  al
2024. 
  3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto
gia' anticipato ai  sensi  dell'art.  8-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012. 
  4. L'Ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
una relazione  in  merito  all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del
presente  decreto,   approvata   con   apposito   provvedimento   del
Commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.