IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  2  e
4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante  «Nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n.  401,  recante  «Riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  221,  recante
«Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e
della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione
all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante «Riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  a  norma  dell'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 20 marzo 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 giugno 2025; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 agosto 2025; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
                                n. 95 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio  2010,  n.
95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, lettera d): 
        1.1) al numero 1), le parole: «di sicurezza» sono  sostituite
dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 
        1.2) al numero 2),  le  parole:  «la  mondializzazione  e  le
questioni  globali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'Africa
subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»; 
        1.3) al numero 4), le parole: «promozione del sistema  Paese»
sono sostituite dalle  seguenti:  «crescita  e  la  promozione  delle
esportazioni»; 
        1.4) al numero 5), le parole: «gli italiani» sono  sostituite
dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»; 
        1.5) al numero 6-bis), le parole: «la diplomazia  pubblica  e
culturale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «le    questioni
cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica»; 
        1.6) al numero 7), le parole: «l'innovazione» sono sostituite
dalle seguenti: «la formazione»; 
        1.7)   al   numero   8),   le   parole:   «l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il
patrimonio e l'amministrazione»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «coadiuvato da» sono inserite le
seguenti: «uno o piu'» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Nella Direzione generale per il patrimonio e  l'amministrazione,  le
funzioni vicarie sono attribuite al dirigente  ivi  in  servizio  con
l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma  2,  lettera  b),  numero
2).»; 
      3) al comma 3, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle
seguenti: «la formazione»; 
      4) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1, terzo periodo»; 
      2) al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «funzioni
vicarie» sono aggiunte le seguenti:  «e  cui  sono,  in  particolare,
demandate le funzioni di coordinamento delle attivita'  degli  uffici
volte a promuovere, negli ambiti  di  competenza  del  Ministero,  la
crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, riguarda profili di cui all'articolo 5, comma  2,  del  presente
decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito  dal  Direttore
generale per gli affari politici e la sicurezza  internazionale,  cui
e' conferito il titolo di vice Segretario generale.»; 
      4)  al  comma  3,  le  parole:  «nonche'  a  promuovere»   sono
sostituite  dalle   seguenti:   «a   promuovere   le   attivita'   di
comunicazione istituzionale degli  uffici  in  Italia  e  all'estero,
nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del  Ministero  e
il rapporto dei cittadini  e  delle  imprese  con  l'amministrazione,
anche mediante»; 
    c)  all'articolo   3,   comma   1,   lettera   d),   le   parole:
«internazionali di carattere  multilaterale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di competenza del Ministero»; 
    d) all'articolo 4, comma 1, dopo  la  parola:  «legalita';»  sono
inserite  le  seguenti:   «coordina   le   attivita'   degli   uffici
dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico;»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «di  sicurezza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 
        1.2) alla lettera a) e' anteposta la seguente: 
          «0a) assicura l'analisi,  la  definizione  e  l'unitarieta'
dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali;»; 
        1.3) alla lettera e), le parole: «politiche e  di  sicurezza»
sono soppresse; 
        1.4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
          «e-bis) elabora ricerche e studi in  materia  di  relazioni
internazionali, in collaborazione con le  altre  direzioni  generali,
con le amministrazioni pubbliche interessate  nonche'  con  il  mondo
accademico e con la societa' civile; elabora analisi  e  proposte  di
linee strategiche di politica estera; 
          e-ter) promuove il dibattito pubblico, la formazione  e  la
ricerca in materia di relazioni internazionali; 
          e-quater) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di
cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; 
          e-quinquies)   promuove   la   presenza   italiana    nelle
organizzazioni internazionali; 
          e-sexies) assicura la tempestiva  ed  efficace  trattazione
delle questioni relative alle aree di crisi;»; 
      2) al comma 2, le parole: «di sicurezza» sono sostituite  dalle
seguenti: «la sicurezza internazionale»; 
      3) al comma 3: 
        3.1)  all'alinea,  le  parole:  «la  mondializzazione  e   le
questioni  globali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'Africa
subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»; 
        3.2) la lettera b) e' abrogata; 
        3.3) alla lettera d-bis),  le  parole:  «da  a)  a  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «a), c) e d);»; 
        3.3) alla lettera g), dopo la parola: «salve»  sono  inserite
le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al  comma
1 e»; 
      4) al comma 4: 
        4.1)  alla  lettera  b),  le  parole:  «di  sicurezza»   sono
sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 
        4.2) alla lettera e), dopo la parola: «salve»  sono  inserite
le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al  comma
1 e»; 
      5) al comma 5: 
        5.1) all'alinea, le parole: «promozione  del  sistema  Paese»
sono sostituite dalle  seguenti:  «crescita  e  la  promozione  delle
esportazioni»; 
        5.2) dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti: 
          «e-ter)  promuove  l'italofonia  e  la   cultura   italiana
all'estero, anche attraverso la gestione della  rete  degli  istituti
italiani di cultura; 
          e-quater) cura le attivita' di competenza del Ministero  in
relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e
accademici; 
          e-quinquies) tratta le  questioni  afferenti  alla  cultura
nelle relazioni  con  enti  e  organizzazioni  internazionali,  ferme
restando  le  competenze  di  tutela  del  Ministero  della   cultura
nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al  patrimonio
culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;»; 
      6) al comma 6, le parole: «promozione del sistema  Paese»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «crescita   e   la   promozione   delle
esportazioni» e le parole: «integrata del sistema Paese, ivi comprese
quelle finanziate con il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  587,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle seguenti:
«delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso»; 
      7) al comma 7: 
        7.1) all'alinea, le parole: «gli  italiani»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»; 
        7.2) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: 
          «d-ter) gestisce il sistema della formazione  italiana  nel
mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi  di
lingua e cultura italiana, nel rispetto  delle  linee  di  promozione
dell'Italia definite conformemente al comma 6;»; 
      8) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente: 
        «8-ter. La Direzione generale per le questioni  cibernetiche,
l'informatica  e  l'innovazione  tecnologica  attende   ai   seguenti
compiti: 
          a) assicura la trattazione delle  questioni  inerenti  alle
politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica  e  sull'impiego
dei mezzi  cibernetici,  anche  per  il  contrasto  ad  attivita'  di
disinformazione, di competenza del Ministero; 
          b) assicura la trattazione delle  tematiche  di  competenza
del Ministero relative all'intelligenza artificiale; 
          c) cura la sicurezza cibernetica; 
          d)  cura  la  gestione  e  lo  sviluppo  delle   tecnologie
informatiche del Ministero; 
          e) promuove  la  digitalizzazione  dell'amministrazione  ed
assicura la gestione delle relative infrastrutture; 
          f) assicura lo svolgimento e lo  sviluppo  delle  attivita'
nei settori della cifra e delle comunicazioni; 
          g)  promuove   l'innovazione   tecnologica   nell'attivita'
dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.»; 
      9) al comma 9: 
        9.1) all'alinea, le parole: «l'innovazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la formazione»; 
        9.2) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
          «d-bis)  assicura  gli  adempimenti   di   competenza   del
Ministero in materia di statistica;»; 
        9.3) alla lettera f), dopo  la  parola:  «opportunita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e per l'inclusione»; 
      10) al comma 10: 
        10.1)    all'alinea,    le    parole:     «l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il
patrimonio e l'amministrazione»; 
        10.2) le lettere d), e), f) e h) sono abrogate; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera b-ter), dopo la parola: «generale»  sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2»; 
      2) al comma 4, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle
seguenti: «la formazione»; 
    g) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a),   le   parole:   «l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il
patrimonio e l'amministrazione»; 
        1.2) alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione  e
la  Direzione  generale   l'amministrazione,   l'informatica   e   le
comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la  formazione  e  la
Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) alla lettera  a),  le  parole:  «diplomazia  pubblica  e
culturale  o  la  Direzione  generale  per  il  sistema  Paese»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «crescita   e   la   promozione   delle
esportazioni o la Direzione  generale  per  i  servizi  ai  cittadini
all'estero e le politiche migratorie»; 
        2.2) alla lettera  b),  le  parole:  «diplomazia  pubblica  e
culturale» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la  promozione
delle esportazioni»; 
    h) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella di  cui  all'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale che adegua il
provvedimento di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni
introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni  interessate
dal riordino di cui al  presente  regolamento  continuano  ad  essere
svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 settembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967,  n.  18  recante.  «Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli affari esteri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 44 del18 febbraio 1967. 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove  norme
          sul controllo dell'esportazione,  importazione  e  transito
          dei materiali di armamento» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. 
              - La legge 22 dicembre 1990, n. 401  recante:  «Riforma
          degli Istituti italiani di  cultura  e  interventi  per  la
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiane
          all'estero» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  302
          del 29 dicembre 1990. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2001. 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante:  «Disciplina
          generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
          2014. 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 recante:
          «Disciplina  della  scuola  italiana  all'estero,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h),  della  legge
          13 luglio  2015,  n.  107»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,
          recante:  «Attuazione  della  delega  al  Governo  di   cui
          all'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          della normativa  europea  ai  fini  del  riordino  e  della
          semplificazione   delle   procedure    di    autorizzazione
          all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice  uso
          e dell'applicazione delle sanzioni in materia  di  embarghi
          commerciali, nonche' per ogni tipologia  di  operazione  di
          esportazione di materiali proliferanti» e' pubblicato nella
          Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018. 
              - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  recante:
          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e' convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 
              - Si riporta il testo del comma 833,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: 
                «833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822
          a  830   del   presente   articolo,   le   amministrazioni,
          nell'ambito dei  piani  triennali  dei  fabbisogni  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, provvedono ad adeguare la propria dotazione  organica,
          anche  in  termini  finanziari.  Le   amministrazioni   non
          soggette alla adozione dei  predetti  piani  provvedono  ad
          adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi
          ordinamenti.  L'adeguamento  della  dotazione  organica  e'
          asseverato dall'organo di controllo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95 recante: «Riorganizzazione del Ministero  degli
          affari esteri, a norma dell'articolo 74  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e
          9-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 19
          maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Amministrazione  centrale).  -  1.   Ferma
          restando   la   disciplina   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione  del  Ministro,  l'Amministrazione  centrale
          degli affari esteri e' articolata nelle seguenti  strutture
          di primo livello: 
                  a) Segreteria generale; 
                  b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
                  c)  Ispettorato  generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero; 
                  d) Direzioni generali: 
                    1) Direzione generale per gli affari  politici  e
          la sicurezza internazionale; 
                    2) Direzione generale per l'Africa  subsahariana,
          l'America latina, l'Asia e l'Oceania; 
                    3) Direzione generale per l'Europa e la  politica
          commerciale internazionale; 
                    4)  Direzione  generale  per  la  crescita  e  la
          promozione delle esportazioni; 
                    5) Direzione generale per i servizi ai  cittadini
          all'estero e le politiche migratorie; 
                    6) Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo; 
                    6-bis)  Direzione  generale  per   le   questioni
          cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica; 
                    7)  Direzione  generale  per  le  risorse  e   la
          formazione; 
                    8)  Direzione  generale  per  il   patrimonio   e
          l'amministrazione. 
                    e)  Servizio  per  gli  affari   giuridici,   del
          contenzioso diplomatico e dei trattati. 
                2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da uno  o
          piu' Vice  direttori  generali  /  Direttori  centrali,  in
          numero  non  superiore  a  cinque  per  ciascuna  Direzione
          generale e nel  limite  massimo  complessivo  di  ventidue,
          nominati con decreto del  Ministro  recante  l'attribuzione
          dei settori di rispettiva competenza. Le  funzioni  vicarie
          sono conferite ad un Vice direttore  generale  /  Direttore
          centrale con il  grado  di  Ministro  plenipotenziario  per
          ciascuna Direzione generale. Nella Direzione  generale  per
          il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono
          attribuite al dirigente ivi in servizio con  l'incarico  di
          cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2). 
                2-bis. (abrogato) 
                3.  Nell'ambito  della  Direzione  generale  per   le
          risorse  e  la  formazione  viene   conferito,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico
          dirigenziale  di  prima  fascia   di   coordinatore   delle
          attivita'  di  programmazione  economico-finanziaria  e  di
          bilancio. Tale incarico  viene  conferito  a  dirigenti  di
          prima fascia appartenenti ai  ruoli  del  Ministero,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  in
          materia  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   di
          livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 
                4. (abrogato) 
                5.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  nel  numero  complessivo   di
          centodieci unita', nonche' alla  definizione  dei  relativi
          compiti si provvede, entro  120  giorni  dalla  entrata  in
          vigore del presente regolamento, con  decreto  ministeriale
          di natura non regolamentare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni. 
                Art. 2 (Segretario Generale). - 1. Nell'ambito  delle
          funzioni previste dall'articolo 6, comma 1, terzo  periodo,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   il
          Segretario generale coadiuva direttamente  il  Ministro  ai
          fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi  del
          Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne
          assicura la continuita' delle funzioni,  coordinandone  gli
          uffici e le attivita'. 
                2. Il Segretario generale e'  assistito  da  un  Vice
          segretario generale cui sono conferite le funzioni  vicarie
          e cui  sono,  in  particolare,  demandate  le  funzioni  di
          coordinamento  delle  attivita'  degli   uffici   volte   a
          promuovere, negli ambiti di competenza  del  Ministero,  la
          crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia. Essi
          si avvalgono delle unita' e degli uffici  della  Segreteria
          generale. 
              2-bis.  Quando  l'esercizio  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo  6,  comma  1,  terzo  periodo,  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguarda profili di cui
          all'articolo  5,  comma  2,  del   presente   decreto,   il
          Segretario generale e'  altresi'  assistito  dal  Direttore
          generale  per  gli   affari   politici   e   la   sicurezza
          internazionale,  cui  e'  conferito  il  titolo   di   Vice
          Segretario generale. 
                3.  La  funzione  di  coordinamento   e'   volta   ad
          assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo,
          la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli  uffici
          dell'amministrazione in Italia e all'estero,  a  promuovere
          le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in
          Italia e all'estero nonche' a semplificare  i  procedimenti
          di competenza del Ministero e il rapporto dei  cittadini  e
          delle  imprese  con  l'amministrazione,  anche  mediante  i
          processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie. 
                3-bis. Nell'ambito della Segreteria  generale,  opera
          l'Autorita' nazionale -  UAMA  di  cui  all'articolo  7-bis
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al  rilascio
          delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e  dei
          certificati per le imprese e agli  altri  compiti  previsti
          dalla predetta legge e  successive  modificazioni;  nonche'
          segue, d'intesa con  le  altre  competenti  amministrazioni
          dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti
          alla politica di esportazione ed importazione dei materiali
          a duplice uso e ad altri regimi di controllo  conformemente
          al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 
                4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio
          che concernono questioni  rientranti  nella  competenza  di
          piu' Direzioni generali e Servizi, il  Segretario  generale
          adotta le  opportune  iniziative  di  coordinamento,  anche
          mediante la temporanea costituzione di appositi  gruppi  di
          lavoro per lo studio e la trattazione  di  tali  questioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato.
          Ai componenti dei gruppi di lavoro  non  viene  corrisposto
          alcun  compenso  ne'  rimborso  spese  a  qualsiasi  titolo
          dovuto. 
                Art. 3 (Cerimoniale diplomatico della Repubblica).  -
          1.  Al  Cerimoniale  diplomatico  della   Repubblica   sono
          affidate le seguenti funzioni: 
                  a)   tratta   gli   affari   generali   del   corpo
          diplomatico; 
                  b) intrattiene i rapporti con il  corpo  consolare,
          le organizzazioni  internazionali,  le  missioni  speciali;
          cura le onorificenze; 
                  c) cura l'organizzazione delle visite  di  Stato  e
          ufficiali in Italia e all'estero; 
                  d) segue l'organizzazione di eventi  di  competenza
          del Ministero; 
                  e)   provvede   al   servizio   di   traduzioni   e
          interpretariato. 
                2.  Il  Capo  del   Cerimoniale   diplomatico   della
          Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza  sostituito  da  un
          Vice capo del Cerimoniale, esplica le  funzioni  prescritte
          dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende  a  tutti  gli
          affari   di   cerimoniale    attinenti    alle    relazioni
          internazionali. 
                3. Per le esigenze  complessive  dell'Amministrazione
          centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica  puo'
          stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni,
          entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie  assegnate  a
          legislazione vigente,  un  numero  non  superiore  a  venti
          contratti  di  prestazione  d'opera,  con  durata   massima
          annuale. 
                Art. 4 (Ispettorato generale del  Ministero  e  degli
          uffici  all'estero).  -  1.  L'Ispettorato   generale   del
          Ministero  e  degli  uffici  all'estero  adempie   funzioni
          ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla
          gestione degli uffici centrali e  degli  uffici  all'estero
          dell'amministrazione; promuove la cultura della  legalita';
          coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione  in
          Italia   e   all'estero   in   materia    di    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa  e  di  relazioni   con   il
          pubblico; definisce, in  raccordo  con  le  amministrazioni
          competenti e con le altre direzioni generali, le misure  in
          materia di sicurezza del personale e degli uffici  centrali
          e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non  di
          competenza di altri uffici o strutture. 
                2. L'Ispettore generale del Ministero e degli  uffici
          all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da
          ispettori   di   grado   non   inferiore   a    consigliere
          d'ambasciata. Le  funzioni  di  ispettore  sono  attribuite
          altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis,  comma  2,
          lettera b), numero 4. 
                3. Il Ministro puo', in  via  eccezionale,  conferire
          speciali incarichi  ispettivi  ad  altri  funzionari  della
          carriera diplomatica di  grado  non  inferiore  a  Ministro
          plenipotenziario, ovvero a dirigenti di  prima  fascia  del
          Ministero. 
                Art.  5  (Direzioni  generali).  -  1.  La  Direzione
          generale  per  gli   affari   politici   e   la   sicurezza
          internazionale attende ai seguenti compiti: 
                  0a)   assicura   l'analisi,   la   definizione    e
          l'unitarieta'  dell'azione  diplomatica   nelle   relazioni
          bilaterali e multilaterali; 
                  a) tratta le questioni attinenti ai problemi  della
          sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la
          Direzione generale per l'Europa e la  politica  commerciale
          internazionale e per  assicurarne  l'unitarieta'  -  quelle
          della  Politica  estera  e  di  sicurezza  comune  e  della
          Politica  di  sicurezza  e  di  difesa   comune,   nonche',
          all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza
          e la Cooperazione in Europa e  al  Consiglio  d'Europa,  al
          disarmo  e  controllo   degli   armamenti   ed   alla   non
          proliferazione; 
                  b) tratta le questioni politiche di competenza  del
          sistema delle Nazioni Unite; 
                  c)  cura,  in  raccordo  con  le  altre   Direzioni
          generali  interessate,  la  trattazione   delle   questioni
          attinenti ai diritti umani; 
                  d) cura la cooperazione  internazionale  contro  le
          minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la
          criminalita'    organizzata    transnazionale     ed     il
          narcotraffico; 
                  d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali  di
          cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo  6,
          i negoziati per  la  definizione  dei  regimi  sanzionatori
          internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di
          cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
                  d-ter)  cura  le  attivita'   di   competenza   del
          Ministero in materia di proibizione  delle  armi  chimiche,
          ferme   restando   le   competenze   dell'Unita'   di   cui
          all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
                  e) segue le tematiche inerenti ai processi G8/G20 
                  e-bis) elabora  ricerche  e  studi  in  materia  di
          relazioni internazionali, in collaborazione  con  le  altre
          direzioni  generali,  con  le   amministrazioni   pubbliche
          interessate nonche'  con  il  mondo  accademico  e  con  la
          societa'  civile;  elabora  analisi  e  proposte  di  linee
          strategiche di politica estera; 
                  e-ter)   promuove   il   dibattito   pubblico,   la
          formazione  e  la   ricerca   in   materia   di   relazioni
          internazionali; 
                  e-quater)  custodisce  l'archivio  storico   e   la
          biblioteca,  di   cui   promuove   l'aggiornamento   e   la
          valorizzazione; 
                  e-quinquies) promuove la  presenza  italiana  nelle
          organizzazioni internazionali; 
                  e-sexies)  assicura  la  tempestiva   ed   efficace
          trattazione delle questioni relative alle aree di crisi; 
                  f)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa,  i
          Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea,
          i    Paesi    del    Caucaso,    dell'Asia    centrale    e
          centro-occidentale, del Mediterraneo e del  Medio  Oriente,
          salve  le  modifiche  che  potranno  essere  disposte   con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale; 
                  g) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera f); 
                2. Al Direttore generale per gli affari politici e la
          sicurezza internazionale, nella sua qualita'  di  Direttore
          politico, spetta la competenza primaria  nella  trattazione
          delle  questioni  multilaterali  e  geografiche  di  natura
          politico-strategica e di sicurezza internazionale. 
                3. La Direzione generale per  l'Africa  subsahariana,
          l'America latina, l'Asia e l'Oceania  attende  ai  seguenti
          compiti: 
                  a) cura i  processi  e  le  materie  relativi  alla
          governance globale; 
                  b) (abrogata) 
                  c) tratta le  questioni  relative  alla  disciplina
          internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; 
                  d)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali  competenti,  la  coerenza  delle   politiche   di
          sostenibilita'; 
                  d-bis)   tratta   le   questioni   relative    alle
          organizzazioni e istituzioni internazionali competenti  per
          le materie di cui alle lettere a), c) e d); 
                  e); 
                  f) ; 
                  g)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi  dell'Asia  centro  -  meridionale  e  sud-orientale,
          dell'Estremo Oriente e  Oceania,  dell'America  centrale  e
          meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le competenze
          attribuite alla Direzione generale di cui al comma 1  e  le
          modifiche che  potranno  essere  disposte  con  riguardo  a
          singoli Paesi o gruppi di  Paesi  individuati  con  decreto
          ministeriale; 
                  h) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera g). 
                4. La Direzione generale per l'Europa e  la  politica
          commerciale internazionale attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura le attivita'  di  integrazione  europea  in
          relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti
          i   trattati   sull'Unione   europea,   sul   funzionamento
          dell'Unione europea e dell'EURATOM; 
                  b) concorre con le altre competenti amministrazioni
          dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e  ne
          assicura  la  rappresentazione  e  la  coerenza  presso  le
          istituzioni  e  gli  organi  dell'Unione  europea;  cura  i
          rapporti  con  la  Commissione  europea  e  con  le   altre
          istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in  raccordo
          con la Direzione generale per  gli  affari  politici  e  la
          sicurezza internazionale, il Servizio europeo per  l'azione
          esterna; 
                  c) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti  al
          processo di integrazione europea; 
                  c-bis) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti
          alla politica commerciale internazionale; 
                  d)    collabora    con    la    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione  nella   formazione   dei   funzionari
          pubblici nelle materie comunitarie; 
                  e)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello
          Spazio economico europeo, e i Paesi dei Balcani,  salve  le
          competenze attribuite alla Direzione  generale  di  cui  al
          comma 1 e le modifiche che  potranno  essere  disposte  con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale; 
                  f) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle altre cooperazioni ed  organizzazioni  internazionali
          regionali. 
                5.  La  Direzione  generale  per  la  crescita  e  la
          promozione delle esportazioni attende ai seguenti compiti: 
                  a)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti, anche attraverso la rete degli  uffici
          all'estero, la  coerenza  complessiva  delle  attivita'  di
          promozione, sostegno  e  valorizzazione  con  l'estero  del
          Paese e di tutte le sue componenti; 
                  b) promuove  la  diffusione  della  scienza,  della
          tecnologia e della creativita' italiane  all'estero,  anche
          attraverso  il  coordinamento  della  rete  degli   addetti
          scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle
          organizzazioni   internazionali   competenti   in    ambito
          scientifico e tecnologico; 
                  b-bis)  tratta  le  questioni  di  competenza   del
          Ministero relative allo spazio e all'aerospazio; 
                  c) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          altre amministrazioni dello Stato e  d'intesa  con  queste,
          anche in  relazione  ad  enti  di  rispettivo  riferimento,
          l'internazionalizzazione  del  sistema  Paese  e  segue   i
          rapporti con le realta' produttive italiane e  le  relative
          associazioni di categoria, nonche'  con  le  Regioni  e  le
          altre  autonomie  locali  per  quanto  attiene  alle   loro
          attivita' con l'estero; 
                  d) promuove  e  sviluppa,  d'intesa  con  le  altre
          competenti amministrazioni dello Stato, iniziative  dirette
          a sostenere l'attivita' all'estero delle  imprese  italiane
          ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; 
                  e) partecipa alle attivita' e si coordina  con  gli
          enti ed organismi  di  diritto  italiano  che  assolvono  a
          compiti  relativi  alla  materia  del   credito   e   degli
          investimenti all'estero; 
                  e-bis) tratta  le  questioni  di  competenza  delle
          organizzazioni internazionali per la cooperazione economica
          e  commerciale  e  quelle  relative   alla   tutela   della
          proprieta' intellettuale; 
                  e-ter) promuove l'italofonia e la cultura  italiana
          all'estero, anche attraverso la gestione della  rete  degli
          istituti italiani di cultura; 
                  e-quater)  cura  le  attivita'  di  competenza  del
          Ministero in relazione alle borse di studio e ai  programmi
          di scambio accademici; 
                  e-quinquies) tratta  le  questioni  afferenti  alla
          cultura  nelle  relazioni   con   enti   e   organizzazioni
          internazionali, ferme restando le competenze di tutela  del
          Ministero della cultura nell'azione  di  recupero  di  beni
          culturali appartenenti al  patrimonio  culturale  nazionale
          illecitamente esportati all'estero; 
                  f) adotta le  opportune  iniziative  per  agevolare
          l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca  italiani
          di docenti e  ricercatori  stranieri,  nonche'  l'attivita'
          presso universita' ed enti di ricerca straniera di  docenti
          e ricercatori italiani; 
                  g); 
                  h)   promuove,   d'intesa   con    le    competenti
          amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale
          e bilaterale nel settore dello sport; 
                  i). 
                6.  Al  Direttore  generale  per  la  crescita  e  la
          promozione delle esportazioni spetta la competenza primaria
          nella trattazione delle  questioni  e  nella  realizzazione
          delle  attivita',  condotte  dal  Ministero  e  dagli  enti
          vigilati, in materia di internazionalizzazione del  sistema
          economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione
          e  monitoraggio  delle  iniziative  di   promozione   delle
          esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso. 
                7. La Direzione generale per i servizi  ai  cittadini
          all'estero e le politiche migratorie  attende  ai  seguenti
          compiti: 
                  a)  promuove,  sviluppa  e  coordina  le  politiche
          concernenti i diritti degli italiani nel mondo; 
                  b) provvede ai servizi di  tutela  e  assistenza  a
          favore degli italiani nel mondo; 
                  c) cura la promozione sociale  delle  collettivita'
          italiane all'estero; 
                  d) provvede agli affari consolari, ivi  incluse  le
          questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso; 
                  d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale  di
          cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari  di
          seconda categoria; 
                  d-ter)  gestisce  il   sistema   della   formazione
          italiana nel mondo, ivi incluso  il  collegamento  con  gli
          enti gestori dei corsi di lingua e  cultura  italiana,  nel
          rispetto delle linee  di  promozione  dell'Italia  definite
          conformemente al comma 6; 
                  e)    segue,    d'intesa    con    le    competenti
          amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie  e  le
          questioni concernenti gli stranieri in Italia; 
                  f) tratta le  questioni  sociali  e  migratorie  in
          relazione a enti e organizzazioni internazionali. 
                8. La Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati  dalla  legge
          11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: 
                  a) cura, d'intesa con le altre  direzioni  generali
          competenti, la rappresentanza politica e la coerenza  delle
          azioni  dell'Italia  in  materia  di  cooperazione  per  lo
          sviluppo nell'ambito delle  relazioni  bilaterali,  con  le
          organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea,  ivi
          incluse quelle relative agli strumenti  finanziari  europei
          in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche  di
          vicinato nonche' al  Fondo  europeo  di  sviluppo,  con  le
          banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in
          materia di finanziamento allo  sviluppo,  ivi  inclusi  gli
          strumenti innovativi; 
                  b) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nell'elaborazione degli  indirizzi  per  la
          programmazione  della   cooperazione   allo   sviluppo   in
          riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo
          alla   definizione   della   programmazione   annuale   per
          l'approvazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21 della legge 11 agosto 2014, n. 125,  con  il  contributo
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  di
          cui all'articolo 17 della legge  medesima,  e  avvalendosi,
          per i profili finanziari, della societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA; 
                  c) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nella definizione dei contributi  volontari
          alle organizzazioni internazionali e  dei  crediti  di  cui
          agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto  2014,  n.  125,
          per  l'approvazione   del   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione
          degli   interventi   di   emergenza   umanitaria   di   cui
          all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  d) negozia gli accordi con i Paesi partner  per  la
          disciplina degli interventi di  cui  all'articolo  7  della
          legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  gli  altri   accordi
          internazionali in materia  di  cooperazione  pubblica  allo
          sviluppo; 
                  e)   valuta   l'impatto   degli    interventi    di
          cooperazione allo sviluppo  e  verifica  il  raggiungimento
          degli obiettivi programmatici, ai sensi  dell'articolo  20,
          comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione   allo   sviluppo,   una    volta    delegato,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,  indirizzo,
          controllo e vigilanza in materia di  cooperazione  pubblica
          allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti
          con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi  e
          prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge  11  agosto
          2014, n. 125; 
                  g) assicura i servizi di segretariato e di supporto
          del Comitato interministeriale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione  allo
          sviluppo e del Comitato congiunto; 
                  h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  ed  il  vice  Ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le
          altre funzioni e compiti loro  attribuiti  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 125; 
                  i) cura i compiti e  le  funzioni  derivanti  dalla
          legge 26 febbraio 1987, n. 49  non  trasferiti  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
                8-bis. I servizi di segretariato di cui al  comma  8,
          lettera g), sono posti alle dipendenze di  dirigenti  o  di
          funzionari  della  carriera  diplomatica   di   grado   non
          inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei
          compiti di cui al comma 8 la Direzione  generale  opera  in
          raccordo con l'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
          sviluppo  con   modalita'   stabilite   nella   convenzione
          stipulata tra il Ministro e la predetta  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  4,  lettera   e),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                8-ter.  La  Direzione  generale  per   le   questioni
          cibernetiche,  l'informatica  e  l'innovazione  tecnologica
          attende ai seguenti compiti: 
                  a) assicura la trattazione delle questioni inerenti
          alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e
          sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il  contrasto
          ad  attivita'  di   disinformazione   di   competenza   del
          Ministero; 
                  b)  assicura  la  trattazione  delle  tematiche  di
          competenza   del   Ministero   relative    all'intelligenza
          artificiale; 
                  c) cura la sicurezza cibernetica; 
                  d) cura la gestione e lo sviluppo delle  tecnologie
          informatiche del Ministero; 
                  e)       promuove        la        digitalizzazione
          dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative
          infrastrutture; 
                  f) assicura lo  svolgimento  e  lo  sviluppo  delle
          attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; 
                  g)     promuove      l'innovazione      tecnologica
          nell'attivita' dell'amministrazione centrale e  delle  sedi
          all'estero. 
                9.  La  Direzione  generale  per  le  risorse  e   la
          formazione attende ai seguenti compiti: 
                  a) assicura la programmazione e la  coerenza  della
          gestione delle risorse umane e finanziarie; 
                  b)  promuove  l'innovazione  organizzativa   e   la
          semplificazione normativa e delle procedure amministrative; 
                  c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di
          quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7,
          lettera d-bis); 
                  d) predispone  il  bilancio  e  cura  l'allocazione
          strategica delle risorse finanziarie; 
                  d-bis) assicura gli adempimenti di  competenza  del
          Ministero in materia di statistica; 
                  e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti
          del personale; 
                  f) promuove l'attuazione di politiche del personale
          per le pari opportunita' e per l'inclusione; 
                  g) cura la liquidazione del  trattamento  economico
          spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi  e
          trasporti; 
                  h) provvede  alla  determinazione  del  trattamento
          economico all'estero  e  delle  provvidenze  a  favore  del
          personale; 
                  i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti
          legislativi e  regolamentari  concernenti  il  personale  e
          l'amministrazione; 
                  l) tratta il contenzioso del personale  e  provvede
          ai procedimenti disciplinari; 
                  m) cura le relazioni sindacali e la  contrattazione
          collettiva integrativa; 
                  n); 
                  o) provvede alla formazione ed  al  perfezionamento
          professionale del  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  avvalendosi  d'intesa  con  la  Scuola   nazionale
          dell'amministrazione con cui segue  la  preparazione  degli
          aspiranti alla carriera diplomatica.  [SLIP  ma  non  solo,
          soprattutto oggi?] 
                10.  La  Direzione  generale  per  il  patrimonio   e
          l'amministrazione attende ai seguenti compiti: 
                  a)  tratta  le  questioni  relative  ai  mezzi   di
          funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; 
                  b)  provvede  all'acquisto,  vendita,  costruzione,
          locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed
          immobili,   destinati    ad    attivita'    di    interesse
          dell'amministrazione degli affari esteri; 
                  c) dispone finanziamenti  alle  sedi  all'estero  e
          provvede ai relativi controlli; 
                  d) (abrogata) 
                  e) (abrogata) 
                  f) (abrogata) 
                  g)  cura  la  ricezione,   la   spedizione   e   la
          distribuzione   del   corriere    diplomatico    e    della
          corrispondenza ordinaria; 
                  h) (abrogata).». 
                «Art. 7  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il
          Consiglio di amministrazione e' composto da: 
                  a) Ministro; 
                  b) Segretario generale; 
                  b-bis) Capo di gabinetto; 
                  b-ter) Vice Segretario generale di cui all'articolo
          2, comma 2; 
                  c)   Capo   del   Cerimoniale   diplomatico   della
          Repubblica; 
                  d) Ispettore generale del Ministero e degli  uffici
          all'estero; 
                  e) Direttori generali; 
                  e-bis) Capo del Servizio per gli affari  giuridici,
          del contenzioso diplomatico e dei trattati. 
                2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  esercita   le
          seguenti funzioni: 
                  a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e
          sull'azione complessiva del Ministero; 
                  b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi
          di lavoro  dell'amministrazione,  per  l'aggiornamento  dei
          mezzi   necessari   alla   rapidita',    riservatezza    ed
          economicita' dei servizi; 
                  c) esprime il proprio avviso su tutte le  questioni
          sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; 
                  d)  designa  i   membri   delle   Commissioni   per
          l'avanzamento nella carriera diplomatica; 
                  e)  esercita  le  altre  attribuzioni  conferitegli
          dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione
          degli affari esteri. 
                3. Il Consiglio e' presieduto  dal  Ministro,  o  per
          delega da un Sottosegretario di  Stato,  o  dal  Segretario
          generale. I membri di cui al comma 1, lettere  b-bis),  c),
          d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono
          sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici
          di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita'
          di programmazione economico-finanziaria e  di  bilancio  di
          cui all'articolo 1, comma  3,  possono  essere  chiamati  a
          partecipare ai lavori  del  Consiglio  di  amministrazione,
          quando esso tratti questioni relative alle loro  rispettive
          competenze. 
                4.  Le  funzioni  di  segretario  del  Consiglio   di
          amministrazione sono esercitate  da  un  funzionario  della
          Direzione generale per le risorse e la formazione di  grado
          non inferiore a consigliere di legazione.». 
                «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
          Al personale dirigente di cui all'articolo 15  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   sono   attribuiti
          incarichi    presso    l'amministrazione     centrale     e
          posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto  della
          dotazione organica  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al
          presente decreto e dei seguenti limiti complessivi: 
                  a) otto unita' di livello dirigenziale generale; 
                  b) quarantaquattro unita' di  livello  dirigenziale
          non generale dell'area amministrativa; 
                  c) otto unita' di livello dirigenziale non generale
          dell'area della promozione culturale. 
                2. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  a)  sono
          individuate fra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) direttore generale della Direzione generale  per
          il patrimonio e l'amministrazione; 
                  b)      consiglieri       ministeriali       presso
          l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette,
          di cui: 
                    1)  tre  per  consulenza,   ricerca,   studio   e
          coordinamento in materia  giuridica,  amministrativa  e  di
          bilancio  presso  le  strutture  di  livello   dirigenziale
          generale previste dal presente decreto; 
                    2)  due  con  le  funzioni  di   vice   direttore
          generale/direttore centrale presso  la  Direzione  generale
          per le risorse e la formazione e la Direzione generale  per
          il patrimonio e l'amministrazione; 
                    3)  uno   con   le   funzioni   di   coordinatore
          dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di
          bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 
                    4)  uno  con   funzioni   di   ispettore   presso
          l'Ispettorato  generale  del  Ministero  e   degli   uffici
          all'estero; 
                  c) non piu'  di  tre  posti  funzione  di  capo  di
          consolato generale; 
                  d)  non  piu'  di  un  posto-funzione  di   esperto
          amministrativo  capo  presso   uffici   all'estero   o   di
          responsabile di servizio amministrativo decentrato  di  cui
          agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n.  15  o
          di responsabile di centro  interservizi  amministrativi  di
          cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  15  dicembre
          2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 
                3. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  b)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) dieci incarichi di capi di  uffici  dirigenziali
          non generali presso l'amministrazione centrale, determinati
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo  di
          ufficio dirigenziale non generale presso  l'amministrazione
          centrale, individuati nell'ambito di  un  elenco  stabilito
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  c) consiglieri ministeriali in numero non superiore
          a quindici per consulenza,  ricerca  e  studio  in  materia
          giuridica, amministrativa e di  bilancio  o  per  attivita'
          ispettiva in materia amministrativa e contabile presso  gli
          uffici      di      livello      dirigenziale      generale
          dell'amministrazione centrale; 
                  d) non piu' di dodici  posti-funzione  di  capo  di
          consolato generale o di consolato o di  collaborazione  nei
          consolati generali; 
                  e) non piu'  di  dieci  posti-funzione  di  esperto
          amministrativo presso uffici all'estero o  di  responsabile
          di servizio amministrativo decentrato di cui agli  articoli
          9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile
          di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 
                4. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  c)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a)  non  piu'  di  otto  incarichi  di  consulenza,
          ricerca e studio per  la  programmazione  della  promozione
          culturale presso la Direzione generale per la crescita e la
          promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i
          servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; 
                  b) non piu' di  un  incarico  di  capo  di  ufficio
          dirigenziale non generale presso la Direzione  generale  la
          crescita e la promozione  delle  esportazioni,  individuato
          nell'ambito di un elenco stabilito con il  decreto  di  cui
          all'articolo 1, comma 5; 
                  c) non  piu'  di  sei  incarichi  di  direttore  di
          istituti italiani di cultura. 
                5.     Gli     incarichi     dirigenziali      presso
          l'amministrazione centrale di cui ai commi 2,  3  e  4  non
          sono attribuibili a funzionari della carriera  diplomatica,
          ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma
          3, lettera b), e al comma 4, lettera b),  che,  sentito  il
          Consiglio  di  amministrazione,  puo'  essere  conferita  a
          funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 
                6.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   relativamente   al
          conferimento   di   incarichi   presso    l'amministrazione
          centrale,  la  destinazione  a   funzioni   presso   uffici
          all'estero di cui al presente articolo  resta  disciplinata
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e  110-bis,
          primo comma, del precitato decreto.».