IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  248,  recante  «Provvidenze  in
favore delle vedove e degli orfani dei  grandi  invalidi  sul  lavoro
deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di  cui
all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 20 maggio 2016,  n.  76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  3  novembre  2023
con cui e' stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per
gli eventi e per il  territorio  delle  Province  di  Livorno,  Pisa,
Prato, Pistoia e Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  5  dicembre  2023
con cui gli effetti  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con  la
predetta delibera del 3 novembre 2023 sono stati estesi al territorio
delle Province di Massa-Carrara e di Lucca; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  21  ottobre  2024
con cui lo stato di emergenza dichiarato con le  precedenti  delibere
del 3 novembre 2023 e del 5  dicembre  2023  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
proroga,  fino  al  31  dicembre  2025,  dello  stato  di   emergenza
dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre  2023  e  del  5
dicembre  2023,  al  fine  di  consentire,  per  un  breve   periodo,
l'attuazione degli interventi  di  protezione  civile  con  tutte  le
deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che  la  condizione
di stato di emergenza consente; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'azione di Governo  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali  e  per  la  protezione
civile e le politiche del mare, di  concerto  con  i  Ministri  della
salute,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare   e   delle
foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e  dei
            contributi in agricoltura da parte dell'INAIL 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato
a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per
andamento infortunistico, al fine di incentivare la  riduzione  degli
infortuni sui luoghi di lavoro e  di  premiare  i  datori  di  lavoro
virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. 
  2. L'INAIL, a decorrere dal  1°  gennaio  2026,  e'  autorizzato  a
effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai  sensi  del
titolo II del testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, nel  rispetto  dell'equilibrio  della  gestione
tariffaria. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  4. Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma  1  le
aziende  che  abbiano  riportato  negli  ultimi  due  anni   sentenze
definitive di condanna per violazioni gravi in materia  di  sicurezza
sui luoghi di lavoro.  Nelle  more  della  realizzazione  di  sistemi
informativi  di  cooperazione  applicativa  dei   dati,   l'autorita'
giudiziaria   comunica   tempestivamente,   anche    con    modalita'
informatiche, le sentenze definitive di condanna  all'INAIL  ai  fini
dell'esclusione del bonus. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  giustizia
e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta
dell'INAIL, sono definite le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.