IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, recante «Provvidenze in
favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro
deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui
all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023
con cui e' stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per
gli eventi e per il territorio delle Province di Livorno, Pisa,
Prato, Pistoia e Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023
con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la
predetta delibera del 3 novembre 2023 sono stati estesi al territorio
delle Province di Massa-Carrara e di Lucca;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024
con cui lo stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere
del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023 e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la
proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza
dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5
dicembre 2023, al fine di consentire, per un breve periodo,
l'attuazione degli interventi di protezione civile con tutte le
deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione
di stato di emergenza consente;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare
l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la protezione
civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri della
salute, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei
contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato
a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per
andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro
virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a
effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del
titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione
tariffaria.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le
aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze
definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi
informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita'
giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalita'
informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini
dell'esclusione del bonus. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, sono definite le modalita' di attuazione del presente
comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.