Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami
integrativi del secondo ciclo di istruzione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado e' denominato "esame di maturita'".
L'esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti
da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e
alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il
grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita'
acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto
dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita'
coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di
sviluppo integrale della persona. L'esame di maturita' assume
altresi' una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte
consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello
terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, ((l'esame di
maturita')) tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di
formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e
del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturita' tiene conto delle competenze
maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui
alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi
di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi,
presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e
composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da
due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto se il
candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto
di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le
quattro discipline oggetto di ((colloquio di cui al comma 9,))
nonche' le modalita' organizzative relative allo svolgimento del
colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad
applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) ((al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A tal fine)) la commissione d'esame tiene conto anche delle
informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il
colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del
comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la
capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di
argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di
responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla
valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del
candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e
di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche
tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado
di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni
particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale
della persona. La commissione d'esame tiene, altresi', conto delle
competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia
ottenuto un punteggio complessivo di almeno ((novanta)) punti, tra
credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono
indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di
maturita',»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1
e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
((1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di
cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.))
((2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione e' da intendersi fatto all'esame di maturita' di
cui al comma 1.))
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola
secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla
corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.
L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza
adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze
necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di
favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal
terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli
studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere
l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso,
indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola,
presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli
studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame
integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima
dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione
e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami
integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) la ((comunicazione)) alle studentesse e agli studenti dei
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di
accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo
4, comma 6, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784-septies e' inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i
contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative
previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico
2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati
«formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico,
la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con la
denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3 milioni di
euro ((per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027)), anche per la formazione specifica dei ((docenti
aventi titolo alla nomina a)) componenti delle commissioni degli
esami di maturita'. ((Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo
di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo e, quanto a 8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.))
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo
preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli
esami di maturita' l'aver partecipato alla formazione specifica di
cui al comma 7.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 17, 18 e
21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante:
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Oggetto e finalita'). - 1. ((L'esame di
Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado e' denominato «esame di maturita'». L'esame
di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti
da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle
abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di
studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i
licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, e valuta il grado di maturazione
personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al
termine del percorso di studio, anche tenuto conto
dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre
attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in
una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
L'esame di maturita' assume altresi' una funzione
orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in
ordine al proseguimento degli studi a livello terziario
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni.))
2. ((In relazione al profilo educativo, culturale e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame
di maturita' tiene conto anche della partecipazione alle
attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle
competenze digitali e del per- corso dello studente di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107.))
3. ((L'esame di maturita' tiene conto delle
competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento
dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.
92.))
4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono disposte annualmente
le modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono
assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in
particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami
di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle
iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla
istituzione scolastica per il recupero delle carenze
formative.».
«Art. 16 (Commissione e sede di esame). - 1. Sono
sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi
frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli
istituti statali e gli istituti paritari a cui sono
assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14,
comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza
annuale di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il
percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o
in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente
comunanza di interessi.
4. ((Presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni
d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente
esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri
esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri
interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.)) In
ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I
commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio
scolastico regionale sulla base di criteri determinati a
livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati.
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito
l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono
accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola
secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti
definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche
azioni formative per il corretto svolgimento della funzione
di presidente.
6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
commissione a maggioranza assoluta.».
«Art. 17 (Prove d'esame). - 1. Il consiglio di classe
elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento
nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere
nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7.
2-bis. ((L'esame di maturita' e' validamente
sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le
prove di cui al comma 2.))
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
Essa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La prova puo' essere strutturata
in piu' parti, anche per consentire la verifica di
competenze diverse, in particolare della comprensione degli
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi,
oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline
caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad
accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
dal profilo educativo culturale e professionale della
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel
rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare,
per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione
delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma
5, sono definite le griglie di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18,
comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze
e le abilita' acquisite dai candidati e le competenze
nell'impiego dei contenuti disciplinari.
((7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, sono individuate annualmente, entro il mese di
gennaio, le discipline oggetto della seconda prova,
nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di
studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova
scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro
discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9, nonche'
le modalita' organizzative relative allo svolgimento del
colloquio medesimo. Per gli istituti professionali
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni
vigenti.))
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda
prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte
elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi
dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali
acquisite dal candidato. Una parte della prova e'
predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le
specificita' del Piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale della studentessa o dello studente. ((A tal
fine la commissione d'esame tiene conto anche delle
informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline
individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al
fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei
metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di
utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di
argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado
di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio
concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze del candidato, nonche' del grado di
maturazione personale, di autonomia e di responsabilita'
raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto
conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche'
del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in
azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di
sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame
tiene, altresi', conto delle competenze maturate
nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come
definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.))
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza
di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad
oggetto l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo
periodo.
10.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu'
prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla
commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una
sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalita' di svolgimento degli stessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 2017, S.O. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Esiti dell'esame). - 1. A conclusione
dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un
punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui
all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito
scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta
punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti
punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti
punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la
ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove
previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici
percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di
accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di
prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di
autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio
delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati,
all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del
medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di sessanta centesimi.
((5. La commissione d'esame puo' motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove
il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di
almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove
d'esame.))
6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto
per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio
finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e'
pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della
classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con
la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato
superamento dell'esame stesso.».
«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della
studentessa e dello studente). - 1. Il diploma finale
rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato,
anche in relazione alle esigenze connesse con la
circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione
europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di
studi, nonche' il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e' allegato il curriculum della
studentessa e dello studente, in cui sono riportate le
discipline ricomprese nel piano degli studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati,
((all'esito dell'esame di maturita',)) in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle
prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19,
distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di
rilevazione, e la certificazione sulle abilita' di
comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi'
indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche
professionali acquisite e le attivita' culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le
attivita' svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al
mondo del lavoro.
((3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito sono adottati il modello relativo al diploma finale
di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il modello relativo al curriculum di
cui al comma 2.».))
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - Omissis
((7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della
scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno
scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di
altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione
scolastica individuata per la successiva frequenza adotta
interventi didattici integrativi volti ad assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle
competenze necessarie per l'inserimento nel percorso
prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il
riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi
della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti,
all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere
l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso,
indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di
scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la
prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame
integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica
sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni.
Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito
sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami
integrativi di cui al quarto periodo.))
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante: «Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le
competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli
attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica
per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato
presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento
economico fondamentale del dipendente continua ad essere
corrisposto, insieme all'indennita' di carica.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema
nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti
compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
((a-bis) la comunicazione alle studentesse e agli
studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.))
b) la promozione di periodiche rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti che interessano le
istituzioni scolastiche e istruzione e formazione
professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle
istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la
messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione
degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere
nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della
normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su
propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e
privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a
progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e
assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali
per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della disciplina
in materia di valutazione delle studentesse e degli
studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale
scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
studentesse e degli studenti). - 1. Al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: "nel primo ciclo" sono
sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di
primo grado" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso
l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli
alunni delle classi della scuola primaria e' espressa con
giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di
apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di
cui al primo e al secondo periodo sono definite con
ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La valutazione del comportamento dell'alunna
e dell'alunno della scuola primaria e' espressa
collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.
Per le alunne e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento
e' espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Se la valutazione del comportamento e'
inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la
non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato
conclusivo del percorso di studi";
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei
decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico
in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in
sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi";
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della
fascia di attribuzione del credito scolastico spettante
sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio
finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento
assegnato e' pari o superiore a nove decimi".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il comma 2-bis e' abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto
2019, n. 92, dopo la parola: "attiva" sono inserite le
seguenti: "e solidale".
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto,
di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al
centro il principio della responsabilita' e di restituire
piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e
del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla revisione della disciplina in
materia di valutazione del comportamento delle studentesse
e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel
rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento
della studentessa e dello studente dalla scuola per un
periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un
massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della
studentessa e dello studente in attivita' di
approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che
hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata
superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte
della studentessa e dello studente, di attivita' di
cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli
elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del
Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire
anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello
studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e
proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non
ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano
mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con
riferimento alle violazioni previste dal regolamento di
istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e
dello studente oggetto della valutazione in attivita' di
approfondimento in materia di cittadinanza attiva e
solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e
delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di
comportamento della studentessa e dello studente nella
valutazione complessiva, riferito all'intero anno
scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti
o di aggressione nei confronti del personale scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel
comportamento, il consiglio di classe, in sede di
valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare
immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un
elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la
valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e
dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la
valutazione periodica e per quella finale degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti del
secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, adottate,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
((5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza
attiva e solidale e' discusso dalla studentessa o dallo
studente in sede di accertamento del recupero delle carenze
formative di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122.».))
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018.
- Si riporta il testo del comma 125, dell'articolo 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre
2025:
«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e'
autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016.».