Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami 
             integrativi del secondo ciclo di istruzione 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'esame di Stato conclusivo dei  percorsi  di  istruzione
secondaria di secondo  grado  e'  denominato  "esame  di  maturita'".
L'esame di maturita' verifica i livelli di  apprendimento  conseguiti
da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,  alle  abilita'  e
alle  competenze  specifiche  di  ogni  indirizzo  di   studio,   con
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida
per gli istituti tecnici e gli istituti professionali,  e  valuta  il
grado di maturazione personale, di  autonomia  e  di  responsabilita'
acquisito al termine del  percorso  di  studio,  anche  tenuto  conto
dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in  altre  attivita'
coerenti con il medesimo percorso di studio, in  una  prospettiva  di
sviluppo  integrale  della  persona.  L'esame  di  maturita'   assume
altresi' una funzione orientativa,  finalizzata  a  sostenere  scelte
consapevoli  in  ordine  al  proseguimento  degli  studi  a   livello
terziario  ovvero  all'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  In  relazione  al   profilo   educativo,   culturale   e
professionale specifico di ogni  indirizzo  di  studi,  ((l'esame  di
maturita')) tiene conto anche della partecipazione alle attivita'  di
formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali  e
del percorso dello studente di cui all'articolo 1,  comma  28,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  L'esame  di  maturita'  tiene  conto  delle   competenze
maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di  cui
alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi
di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni  due  classi,
presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e
composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due  classi,  da
due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate  con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»; 
    c) all'articolo 17: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto  se  il
candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto   della   seconda   prova,    nell'ambito    delle    materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto
di una terza prova scritta per  specifici  indirizzi  di  studio,  le
quattro discipline oggetto  di  ((colloquio  di  cui  al  comma  9,))
nonche' le modalita'  organizzative  relative  allo  svolgimento  del
colloquio medesimo. Per  gli  istituti  professionali  continuano  ad
applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»; 
      3) ((al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A  tal  fine))  la  commissione  d'esame  tiene  conto  anche  delle
informazioni  contenute  nel  curriculum  dello   studente   di   cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13  luglio  2015,  n.  107.  Il
colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del
comma 7 del presente articolo, al fine di  verificare  l'acquisizione
dei  contenuti  e  dei  metodi  propri  di  ciascuna  disciplina,  la
capacita' di utilizzare e raccordare le  conoscenze  acquisite  e  di
argomentare  in  modo  critico  e  personale,  nonche'  il  grado  di
responsabilita' e maturita' raggiunto.  Il  colloquio  concorre  alla
valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle  competenze  del
candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e
di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche
tenuto conto dell'impegno  dimostrato  nell'ambito  scolastico  e  in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado
di   responsabilita'   o   dell'impegno   evidenziati    in    azioni
particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo  integrale
della persona. La commissione d'esame tiene,  altresi',  conto  delle
competenze  maturate  nell'insegnamento  trasversale  dell'educazione
civica, come definite nel curricolo d'istituto  e  documentate  dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»; 
    d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La commissione  d'esame  puo'  motivatamente  integrare  il
punteggio fino a un massimo di  tre  punti  ove  il  candidato  abbia
ottenuto un punteggio complessivo di almeno  ((novanta))  punti,  tra
credito scolastico e prove d'esame»; 
    e) all'articolo 21: 
      1)  al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   «sono
indicati,»  sono  inserite  le  seguenti:  «all'esito  dell'esame  di
maturita',»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1
e, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  il
modello relativo al curriculum di cui al comma 2.». 
  ((1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito  di
cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.)) 
  ((2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione e' da intendersi fatto all'esame di maturita'  di
cui al comma 1.)) 
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Nell'ambito del  primo  biennio  dei  percorsi  della  scuola
secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla
corrispondente classe di altro indirizzo,  articolazione  o  opzione.
L'istituzione scolastica  individuata  per  la  successiva  frequenza
adotta  interventi  didattici   integrativi   volti   ad   assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita'  e  delle  competenze
necessarie per l'inserimento  nel  percorso  prescelto,  al  fine  di
favorire il successo formativo e il riorientamento. A  decorrere  dal
terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli
studenti,  all'esito  dello  scrutinio  finale,  possono   richiedere
l'iscrizione  a  una  classe  corrispondente   di   altro   percorso,
indirizzo, articolazione o opzione  del  medesimo  grado  di  scuola,
presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli
studi,  previo  superamento  di   un   esame   integrativo.   L'esame
integrativo si svolge  in  un'unica  sessione  da  concludersi  prima
dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione
e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento  degli  esami
integrativi di cui al quarto periodo.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, del decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) la ((comunicazione)) alle studentesse e agli studenti dei
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.
62;». 
  5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre  2024,  n.  150,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza  attiva  e
solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente  in  sede  di
accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo
4, comma 6, del ((regolamento di  cui  al))  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.». 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 784-septies e' inserito il seguente: 
    «784-octies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  attivazione,  i
contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita'  educative
previsti dalla normativa vigente, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2025/2026,  i  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento  di  cui  ai  commi  784  e  785   sono   ridenominati
«formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico,
la denominazione  «percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con  la
denominazione di cui al primo periodo.». 
  7. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3  milioni  di
euro ((per l'anno 2026 e di 11 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2027)), anche per la  formazione  specifica  dei  ((docenti
aventi titolo alla nomina  a))  componenti  delle  commissioni  degli
esami di maturita'. ((Ai relativi  oneri  si  provvede,  quanto  a  3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,  mediante  utilizzo
di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo e, quanto a 8  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.)) 
  8. A decorrere dall'anno scolastico  2026/2027  costituisce  titolo
preferenziale per la nomina  a  componente  delle  commissioni  degli
esami di maturita' l'aver partecipato alla  formazione  specifica  di
cui al comma 7. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 17,  18  e
          21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,  recante:
          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13  luglio  2015,  n.  107»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Oggetto e finalita').  -  1.  ((L'esame  di
          Stato conclusivo dei percorsi di istruzione  secondaria  di
          secondo grado e' denominato «esame di  maturita'».  L'esame
          di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti
          da ciascun candidato in  relazione  alle  conoscenze,  alle
          abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo  di
          studio, con riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  i
          licei e alle Linee guida per gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti professionali, e valuta il  grado  di  maturazione
          personale, di autonomia e di responsabilita'  acquisito  al
          termine  del  percorso  di  studio,  anche   tenuto   conto
          dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e  in  altre
          attivita' coerenti con il medesimo percorso di  studio,  in
          una  prospettiva  di  sviluppo  integrale  della   persona.
          L'esame  di  maturita'   assume   altresi'   una   funzione
          orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli  in
          ordine al proseguimento degli  studi  a  livello  terziario
          ovvero  all'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e   delle
          professioni.)) 
                2. ((In relazione al profilo educativo,  culturale  e
          professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame
          di maturita' tiene conto anche  della  partecipazione  alle
          attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle
          competenze digitali e del per- corso dello studente di  cui
          all'articolo 1, comma 28, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107.)) 
                3.  ((L'esame  di   maturita'   tiene   conto   delle
          competenze    maturate    nell'ambito     dell'insegnamento
          dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.
          92.)) 
                4.  Con  ordinanza  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono disposte  annualmente
          le modalita' organizzative ed operative per lo  svolgimento
          degli esami di Stato e degli esami preliminari. 
                5.  Nell'ambito   della   funzione   ispettiva   sono
          assicurate   verifiche   e   monitoraggi    sul    regolare
          funzionamento degli  istituti  statali  e  paritari  e,  in
          particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami
          di  Stato,  di  idoneita'  ed  integrativi,  nonche'  sulle
          iniziative   organizzativo-didattiche   realizzate    dalla
          istituzione  scolastica  per  il  recupero  delle   carenze
          formative.». 
                «Art. 16 (Commissione e sede di  esame).  -  1.  Sono
          sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni
          scolastiche  statali  e  gli  istituti  paritari  da   essi
          frequentati. 
                2. Per i candidati esterni sono  sedi  di  esame  gli
          istituti  statali  e  gli  istituti  paritari  a  cui  sono
          assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14,
          comma 3, e secondo  le  modalita'  previste  nell'ordinanza
          annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 
                3. Ai  candidati  esterni  che  abbiano  compiuto  il
          percorso formativo in scuole non statali e non paritarie  o
          in corsi di preparazione,  comunque  denominati,  e'  fatto
          divieto di sostenere gli  esami  in  scuole  paritarie  che
          dipendano dallo stesso gestore o da  altro  gestore  avente
          comunanza di interessi. 
                4. ((Presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  e
          paritarie  sedi  di  esame,  sono  costituite   commissioni
          d'esame, una ogni due classi, presiedute da  un  presidente
          esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri
          esterni e, per ciascuna delle due  classi,  da  due  membri
          interni, afferenti alle aree disciplinari  individuate  con
          decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito.))  In
          ogni caso, e' assicurata la presenza dei  commissari  delle
          materie  oggetto  di  prima  e  seconda  prova  scritta.  I
          commissari  e  il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio
          scolastico regionale sulla base di  criteri  determinati  a
          livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca.  Ad  ogni  classe  sono
          assegnati non piu' di trentacinque candidati. 
                5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito
          l'elenco  dei  presidenti  di  commissioni,   cui   possono
          accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola
          secondaria di  secondo  grado,  in  possesso  di  requisiti
          definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, che  assicura  specifiche
          azioni formative per il corretto svolgimento della funzione
          di presidente. 
                6. Le commissioni  d'esame  possono  provvedere  alla
          correzione  delle   prove   scritte   operando   per   aree
          disciplinari; le decisioni finali sono assunte  dall'intera
          commissione a maggioranza assoluta.». 
                «Art. 17 (Prove d'esame). - 1. Il consiglio di classe
          elabora, entro il  quindici  maggio  di  ciascun  anno,  un
          documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
          spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i  criteri,
          gli strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi
          raggiunti. La commissione tiene conto  di  detto  documento
          nell'espletamento dei lavori. 
                2. L'esame di Stato comprende due prove  a  carattere
          nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 7. 
                2-bis.  ((L'esame   di   maturita'   e'   validamente
          sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto  tutte  le
          prove di cui al comma 2.)) 
                3. La prima  prova,  in  forma  scritta,  accerta  la
          padronanza della lingua italiana  o  della  diversa  lingua
          nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le  capacita'
          espressive, logico-linguistiche e critiche  del  candidato.
          Essa  consiste  nella  redazione  di   un   elaborato   con
          differenti  tipologie   testuali   in   ambito   artistico,
          letterario,  filosofico,  scientifico,  storico,   sociale,
          economico e tecnologico. La prova puo'  essere  strutturata
          in  piu'  parti,  anche  per  consentire  la  verifica   di
          competenze diverse, in particolare della comprensione degli
          aspetti  linguistici,  espressivi  e  logico-argomentativi,
          oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 
                4. La seconda prova,  in  forma  scritta,  grafica  o
          scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale  e
          coreutica,  ha  per   oggetto   una   o   piu'   discipline
          caratterizzanti  il  corso  di  studio  ed  e'  intesa   ad
          accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
          dal  profilo  educativo  culturale  e  professionale  della
          studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 
                5.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definiti,   nel
          rispetto delle  Indicazioni  nazionali  e  Linee  guida,  i
          quadri di riferimento per la  redazione  e  lo  svolgimento
          delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare,
          per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 
                6. Al fine di uniformare  i  criteri  di  valutazione
          delle commissioni d'esame, con il decreto di cui  al  comma
          5,  sono   definite   le   griglie   di   valutazione   per
          l'attribuzione  dei  punteggi  previsti  dall'articolo  18,
          comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
          griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze
          e le abilita'  acquisite  dai  candidati  e  le  competenze
          nell'impiego dei contenuti disciplinari. 
                ((7. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
          merito, sono individuate  annualmente,  entro  il  mese  di
          gennaio,  le  discipline  oggetto  della   seconda   prova,
          nell'ambito delle materie  caratterizzanti  i  percorsi  di
          studio, l'eventuale disciplina oggetto di una  terza  prova
          scritta per  specifici  indirizzi  di  studio,  le  quattro
          discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9,  nonche'
          le modalita' organizzative relative  allo  svolgimento  del
          colloquio  medesimo.   Per   gli   istituti   professionali
          continuano  ad  applicarsi   le   specifiche   disposizioni
          vigenti.)) 
                8. Il Ministro sceglie i testi della prima e  seconda
          prova per tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte
          elaborate da  una  commissione  di  esperti.  Nei  percorsi
          dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
          pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali
          acquisite  dal  candidato.  Una  parte   della   prova   e'
          predisposta dalla commissione d'esame in  coerenza  con  le
          specificita'    del    Piano     dell'offerta     formativa
          dell'istituzione scolastica. 
                9. Il colloquio  ha  la  finalita'  di  accertare  il
          conseguimento   del   profilo   culturale,   educativo    e
          professionale della studentessa o dello studente.  ((A  tal
          fine  la  commissione  d'esame  tiene  conto  anche   delle
          informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui
          all'articolo 1, comma 30, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107.  Il  colloquio  si  svolge  sulle  quattro  discipline
          individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo,  al
          fine di  verificare  l'acquisizione  dei  contenuti  e  dei
          metodi propri  di  ciascuna  disciplina,  la  capacita'  di
          utilizzare  e  raccordare  le  conoscenze  acquisite  e  di
          argomentare in modo critico e personale, nonche'  il  grado
          di responsabilita'  e  maturita'  raggiunto.  Il  colloquio
          concorre alla valutazione delle conoscenze, delle  abilita'
          e delle competenze del  candidato,  nonche'  del  grado  di
          maturazione personale, di autonomia  e  di  responsabilita'
          raggiunto al termine del percorso di studio,  anche  tenuto
          conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico  e  in
          altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche'
          del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati  in
          azioni particolarmente meritevoli, in  una  prospettiva  di
          sviluppo integrale della persona.  La  commissione  d'esame
          tiene,   altresi',   conto   delle   competenze    maturate
          nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  come
          definite  nel  curricolo  d'istituto  e  documentate  dalle
          attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.))
          Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
          breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza
          di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso  di  studi.
          Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad
          oggetto l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo
          periodo. 
                10. 
                11. Per i candidati risultati assenti ad una  o  piu'
          prove,  per  gravi  motivi  documentati,   valutati   dalla
          commissione, e' prevista  una  sessione  suppletiva  e  una
          sessione straordinaria  d'esame  e,  in  casi  eccezionali,
          particolari modalita' di svolgimento degli stessi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  recante  «Norme  in
          materia di valutazione e  certificazione  delle  competenze
          nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
          commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
          107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  112  del  16
          maggio 2017, S.O. n. 23,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 18  (Esiti  dell'esame).  -  1.  A  conclusione
          dell'esame di Stato e' assegnato  a  ciascun  candidato  un
          punteggio  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
          risultato  della   somma   dei   punti   attribuiti   dalla
          commissione d'esame  alle  prove  e  al  colloquio  di  cui
          all'articolo 17  e  dei  punti  acquisiti  per  il  credito
          scolastico da ciascun candidato per un massimo di  quaranta
          punti. 
                2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti
          punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui  ai
          commi 3 e 4 dell'articolo 17, e  di  un  massimo  di  venti
          punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto  del
          Ministro di cui all'articolo 17, comma 7,  e'  definita  la
          ripartizione del punteggio delle  tre  prove  scritte,  ove
          previste per specifici indirizzi di studio.  Per  specifici
          percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di
          accordi internazionali, che prevedono un diverso numero  di
          prove  d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di
          autorizzazione definiscono la  ripartizione  del  punteggio
          delle prove. 
                3. L'esito  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4
          dell'articolo 17 e'  pubblicato,  per  tutti  i  candidati,
          all'albo  dell'istituto  sede  della  commissione   d'esame
          almeno due giorni prima della  data  fissata  per  l'inizio
          dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10  del
          medesimo articolo. 
                4.  Il  punteggio  minimo  complessivo  per  superare
          l'esame e' di sessanta centesimi. 
                ((5.  La  commissione  d'esame   puo'   motivatamente
          integrare il punteggio fino a un massimo di tre  punti  ove
          il candidato abbia ottenuto  un  punteggio  complessivo  di
          almeno  novanta  punti,  tra  credito  scolastico  e  prove
          d'esame.)) 
                6. La commissione all'unanimita'  puo'  motivatamente
          attribuire la lode a coloro  che  conseguono  il  punteggio
          massimo  di  cento  punti  senza  fruire   della   predetta
          integrazione del punteggio, a condizione che: 
                  a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
          con voto unanime del consiglio di classe; 
                  b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto
          per ogni prova d'esame. 
                7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio
          finale conseguito,  inclusa  la  menzione  della  lode,  e'
          pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati  della
          classe, all'albo dell'istituto sede della commissione,  con
          la sola indicazione «non diplomato»  nel  caso  di  mancato
          superamento dell'esame stesso.». 
                «Art.  21  (Diploma   finale   e   curriculum   della
          studentessa e dello  studente).  -  1.  Il  diploma  finale
          rilasciato in esito al  superamento  dell'esame  di  Stato,
          anche  in  relazione  alle   esigenze   connesse   con   la
          circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione
          europea, attesta l'indirizzo  e  la  durata  del  corso  di
          studi, nonche' il punteggio ottenuto. 
                2.  Al  diploma  e'  allegato  il  curriculum   della
          studentessa e dello studente,  in  cui  sono  riportate  le
          discipline   ricomprese   nel   piano   degli   studi   con
          l'indicazione  del  monte  ore  complessivo   destinato   a
          ciascuna di esse. In una specifica sezione  sono  indicati,
          ((all'esito   dell'esame   di   maturita',))    in    forma
          descrittiva, i livelli di  apprendimento  conseguiti  nelle
          prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19,
          distintamente per  ciascuna  delle  discipline  oggetto  di
          rilevazione,  e  la  certificazione   sulle   abilita'   di
          comprensione e uso  della  lingua  inglese.  Sono  altresi'
          indicate le competenze, le conoscenze e le  abilita'  anche
          professionali   acquisite   e   le   attivita'   culturali,
          artistiche  e  di  pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche'  le
          attivita' svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
          trasversali  e  per  l'orientamento  ed   altre   eventuali
          certificazioni conseguite,  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107, anche ai  fini  dell'orientamento  e  dell'accesso  al
          mondo del lavoro. 
                ((3. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
          merito sono adottati il modello relativo al diploma  finale
          di cui al comma 1 e, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali, il modello relativo  al  curriculum  di
          cui al comma 2.».)) 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  7,  del
          decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
          «Norme generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione,  a  norma  dell'articolo  2  della
          legge 28 marzo 2003,  n.  53»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione).  - Omissis 
                ((7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della
          scuola secondaria di secondo grado,  gli  studenti  possono
          richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno
          scolastico,  l'iscrizione  alla  corrispondente  classe  di
          altro indirizzo,  articolazione  o  opzione.  L'istituzione
          scolastica individuata per la successiva  frequenza  adotta
          interventi  didattici  integrativi  volti   ad   assicurare
          l'acquisizione delle conoscenze,  delle  abilita'  e  delle
          competenze  necessarie  per  l'inserimento   nel   percorso
          prescelto, al fine di favorire il successo formativo  e  il
          riorientamento. A decorrere dal  terzo  anno  dei  percorsi
          della scuola secondaria di  secondo  grado,  gli  studenti,
          all'esito  dello  scrutinio  finale,   possono   richiedere
          l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso,
          indirizzo, articolazione o opzione del  medesimo  grado  di
          scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per  la
          prosecuzione degli studi, previo superamento  di  un  esame
          integrativo. L'esame  integrativo  si  svolge  in  un'unica
          sessione da concludersi prima  dell'inizio  delle  lezioni.
          Con ordinanza del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
          sono stabilite le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami
          integrativi di cui al quarto periodo.)) 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  recante:  «Riordino
          degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della
          legge 27 settembre 2007, n. 165», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 17 (Istituto nazionale per la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di  formazione).  -  1.  L'Istituto
          nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
          formazione (INVALSI) mantiene  la  natura  giuridica  e  le
          competenze definite dal  decreto  legislativo  19  novembre
          2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  dal
          decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 25 ottobre  2007,  n.  176.  Gli
          attuali membri del Comitato di indirizzo restano in  carica
          per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. 
                1-bis.  Nelle  more  dell'adeguamento  dello  statuto
          dell'INVALSI, e' da intendersi che,  qualora  sia  nominato
          presidente dell'Istituto un suo dipendente, il  trattamento
          economico fondamentale del dipendente  continua  ad  essere
          corrisposto, insieme all'indennita' di carica. 
                2.  Nell'ambito   della   costruzione   del   Sistema
          nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto  i  seguenti
          compiti: 
                  a) lo studio e la predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
                  ((a-bis) la comunicazione alle studentesse  e  agli
          studenti dei  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle
          prove a carattere nazionale  di  cui  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.)) 
                  b)  la   promozione   di   periodiche   rilevazioni
          nazionali   sugli   apprendimenti   che   interessano    le
          istituzioni   scolastiche   e   istruzione   e   formazione
          professionale, il  supporto  e  l'assistenza  tecnica  alle
          istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la
          messa a disposizione di prove oggettive per la  valutazione
          degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
                  c) lo  studio  di  modelli  e  metodologie  per  la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
                  d)  la  predisposizione  di   prove   a   carattere
          nazionale  per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito   della
          normativa vigente; 
                  e) lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca  e  la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
                  f)  lo  svolgimento  di   attivita'   di   ricerca,
          nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,  sia  su
          propria iniziativa  che  su  mandato  di  enti  pubblici  e
          privati, assicurando inoltre la partecipazione  italiana  a
          progetti internazionali in campo valutativo; 
                  g)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e
          assistenza tecnica alle regioni e  agli  enti  territoriali
          per   la   realizzazione   di   autonome   iniziative    di
          monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
                  h) lo svolgimento di attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  1°
          ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della  disciplina
          in  materia  di  valutazione  delle  studentesse  e   degli
          studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza   del   personale
          scolastico nonche' di indirizzi scolastici  differenziati»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  16  ottobre
          2024, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
          studentesse e degli studenti). - 1. Al decreto  legislativo
          13  aprile  2017,  n.  62,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 2: 
                    1) al comma 1, le parole: "nel primo ciclo"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "nella  scuola  secondaria  di
          primo grado" e sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
          "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione
          periodica  e  finale  degli  apprendimenti,  ivi   compreso
          l'insegnamento di educazione civica, delle alunne  e  degli
          alunni delle classi della scuola primaria e'  espressa  con
          giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di
          apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione  di
          cui al  primo  e  al  secondo  periodo  sono  definite  con
          ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito"; 
                    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    "5. La valutazione del comportamento  dell'alunna
          e   dell'alunno   della   scuola   primaria   e'   espressa
          collegialmente  dai  docenti  con  un  giudizio   sintetico
          riportato nel  documento  di  valutazione,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. 
                    Per  le  alunne  e  gli   alunni   della   scuola
          secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento
          e' espressa in decimi, fermo restando quanto  previsto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 giugno 1998, n. 249"; 
                  b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e'  inserito  il
          seguente: 
                    "2-bis. Se la valutazione  del  comportamento  e'
          inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera  la
          non ammissione alla classe successiva o all'esame di  Stato
          conclusivo del percorso di studi"; 
                  c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 
                    1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
          "Nel caso di  valutazione  del  comportamento  pari  a  sei
          decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico
          in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in
          sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo"; 
                    2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a  sei
          decimi, il consiglio di classe delibera la  non  ammissione
          all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi"; 
                  d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito  il
          seguente: 
                    "2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito  della
          fascia di attribuzione  del  credito  scolastico  spettante
          sulla base della media dei voti riportata  nello  scrutinio
          finale puo' essere attribuito se il voto  di  comportamento
          assegnato e' pari o superiore a nove decimi". 
                2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
          22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2020, n. 41, il comma 2-bis e' abrogato. 
                3. All'articolo 3, comma 2,  della  legge  20  agosto
          2019, n. 92, dopo la  parola:  "attiva"  sono  inserite  le
          seguenti: "e solidale". 
                4. Al fine di ripristinare la cultura  del  rispetto,
          di affermare l'autorevolezza dei docenti delle  istituzioni
          scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione,  di  rimettere  al
          centro il principio della responsabilita' e  di  restituire
          piena serenita' al contesto lavorativo degli  insegnanti  e
          del personale scolastico,  nonche'  al  percorso  formativo
          delle  studentesse  e  degli  studenti,  con  uno  o   piu'
          regolamenti adottati ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si  provvede  alla  revisione  della  disciplina  in
          materia di valutazione del comportamento delle  studentesse
          e degli studenti. 
                5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati  nel
          rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
          seguenti principi: 
                  a) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
          249, al fine di  riformare  l'istituto  dell'allontanamento
          della studentessa e dello  studente  dalla  scuola  per  un
          periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 
                    1)  l'allontanamento  dalla  scuola,  fino  a  un
          massimo di due giorni,  comporti  il  coinvolgimento  della
          studentessa   e   dello   studente    in    attivita'    di
          approfondimento sulle  conseguenze  dei  comportamenti  che
          hanno determinato il provvedimento disciplinare; 
                    2)  l'allontanamento  dalla  scuola   di   durata
          superiore a due giorni comporti lo  svolgimento,  da  parte
          della  studentessa  e  dello  studente,  di  attivita'   di
          cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
          istituzioni scolastiche  e  individuate  nell'ambito  degli
          elenchi  predisposti  dall'amministrazione  periferica  del
          Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita',  se
          deliberate dal  consiglio  di  classe,  possono  proseguire
          anche dopo il rientro in classe della studentessa  e  dello
          studente, secondo principi di temporaneita', gradualita'  e
          proporzionalita'; 
                  b) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.
          122, in modo da: 
                    1)  prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di
          comportamento inferiore a sei decimi e la  conseguente  non
          ammissione alla classe  successiva  e  all'esame  di  Stato
          avvengano anche a fronte di comportamenti  che  configurano
          mancanze  disciplinari  gravi  e   reiterate,   anche   con
          riferimento alle violazioni  previste  dal  regolamento  di
          istituto; 
                    2)  prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di
          comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
          periodica comporti il coinvolgimento  della  studentessa  e
          dello studente oggetto della valutazione  in  attivita'  di
          approfondimento  in  materia  di  cittadinanza   attiva   e
          solidale, finalizzate alla  comprensione  delle  ragioni  e
          delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
          tale voto; 
                    3)   conferire   maggiore   peso   al   voto   di
          comportamento della  studentessa  e  dello  studente  nella
          valutazione   complessiva,   riferito    all'intero    anno
          scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti
          o di aggressione nei  confronti  del  personale  scolastico
          nonche' delle studentesse e degli studenti; 
                    4)  prevedere  che,  per  le  studentesse  e  gli
          studenti delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  che
          abbiano riportato una valutazione pari  a  sei  decimi  nel
          comportamento,  il  consiglio  di  classe,   in   sede   di
          valutazione finale, sospenda il  giudizio  senza  riportare
          immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla   classe
          successiva e assegni alle studentesse e  agli  studenti  un
          elaborato critico  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e
          solidale; la  mancata  presentazione  dell'elaborato  prima
          dell'inizio   dell'anno   scolastico   successivo   o    la
          valutazione non  sufficiente  da  parte  del  consiglio  di
          classe comportano la non  ammissione  della  studentessa  e
          dello studente all'anno scolastico successivo; 
                    5)  prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la
          valutazione   periodica   e   per   quella   finale   degli
          apprendimenti  delle  studentesse  e  degli  studenti   del
          secondo ciclo di istruzione, in ciascuna  delle  discipline
          di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
          adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10,  lettera  a),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle  Linee  guida  per
          gli   istituti   tecnici   e    professionali,    adottate,
          rispettivamente, ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo  3,  comma
          3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 
              ((5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza
          attiva e solidale e' discusso  dalla  studentessa  o  dallo
          studente in sede di accertamento del recupero delle carenze
          formative di cui all'articolo 4, comma 6,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
          2009, n. 122.».)) 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31  dicembre
          2018. 
              - Si riporta il testo del comma 125,  dell'articolo  1,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante:  «Riforma  del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il  riordino  delle  disposizioni   legislative   vigenti»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del  15  ottobre
          2025: 
                «125.  Per  l'attuazione  del  Piano   nazionale   di
          formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
          di cui ai commi da 121 a 124 nonche' per la formazione  del
          personale   amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   e'
          autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui  a  decorrere
          dall'anno 2016.».