IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale»  e,  in  particolare,
l'art. 12, commi 4 e 5, i quali stabiliscono che  in  sede  di  prima
applicazione il numero di posti  previsti  dalla  dotazione  organica
dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  (ACN)  e'  individuato
nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo
di otto unita' di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di
ventiquattro unita' di livello dirigenziale non generale e fino a  un
massimo di duecentosessantotto unita' di personale non  dirigenziale,
e che la progressiva rideterminazione della medesima e' disposta,  in
linea  con  il  processo  di  crescita  della   capacita'   operativa
dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
adottati di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale, previste
dall'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge; 
  Visto, inoltre, l'art. 6, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge
n.  82  del  2021,  concernente  l'organizzazione   dell'ACN   e   la
rideterminazione degli uffici di livello  dirigenziale  generale  nel
numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1°  gennaio  2024,  degli
uffici di livello dirigenziale non generale  nel  numero  massimo  di
quaranta, nei limiti delle risorse destinate al  personale,  previste
dall'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge; 
  Visto,  altresi',  l'art.  7,  comma  1,  lettera  d),  del  citato
decreto-legge n. 82 del  2021,  il  quale  stabilisce  che  l'ACN  e'
l'Autorita' nazionale competente e il  Punto  di  contatto  unico  in
materia di sicurezza delle reti e dei  sistemi  informativi,  per  le
finalita' di cui al decreto legislativo  4  settembre  2024,  n.  138
(decreto legislativo NIS), ed e'  competente  all'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste
dal  medesimo  decreto,  nonche'  le  lettere  n)  e   n-bis),   che,
rispettivamente, affidano all'ACN il compito di sviluppare  capacita'
nazionali  di  prevenzione,  monitoraggio,  rilevamento,  analisi   e
risposta,  per  prevenire  e  gestire  gli  incidenti  di   sicurezza
informatica e gli attacchi informatici e di sviluppare ogni attivita'
diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino
dell'operativita' dei sistemi compromessi; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   137,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  processo  penale,  di  processo
civile,  di  contrasto  agli  incendi  boschivi,  di  recupero  dalle
tossicodipendenze, di salute e di  cultura,  nonche'  in  materia  di
personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e,  in
particolare, l'art.  2-bis,  che  contiene  disposizioni  urgenti  in
materia  di   contrasto   della   criminalita'   informatica   e   di
cybersicurezza; 
  Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante  «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa  e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza  dei  minori  in
ambito digitale», e, in  particolare,  l'art.  15-bis,  che  contiene
misure per il rafforzamento  e  l'operativita'  dell'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  138,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione recante modifica
del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)  2018/1972  e
che abroga la  direttiva  (UE)  2016/1148»  e,  in  particolare,  gli
articoli 10, comma 3, e 15, comma  8,  che  autorizzano,  ognuno,  la
spesa di euro 2.000.000 in  ragione  dei  nuovi  e  maggiori  compiti
attribuiti  all'ACN,  rispettivamente,  quale   Autorita'   nazionale
competente  NIS  nonche'  punto  di  contatto  unico   NIS   per   la
cybersicurezza e per le  attivita'  di  risposta  agli  incidenti  di
sicurezza informativa svolte dallo CSIRT Italia; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 829, il quale dispone che l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e  ambiente,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, la  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto  per
la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, per  l'anno  2025,  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  nei  limiti
della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta
di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2021, n.  223,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre  2021,  n.   224,   recante   «Regolamento   del   personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  dell'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale n. 20972 del 27 giugno 2024, pubblicato  nel
sito internet istituzionale dell'ACN, con il quale e' stata  adottata
la nuova struttura organizzativa dell'ACN; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio
2024, recante «Rideterminazione della dotazione organica  complessiva
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi dell'art.  12,
commi 4 e 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165  del  16  luglio
2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio 2024, recante «Definizione dei termini e delle  modalita'  per
l'impiego del personale del Ministero della difesa  presso  l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2024; 
  Considerato che l'Agenzia, nell'anno 2024, non ha avuto  cessazioni
di personale dal ruolo e che, pertanto,  non  trova  applicazione  la
riduzione di spesa di cui al citato art. 1, comma 829, della legge 30
dicembre 2024, n. 207; 
  Considerato che la relazione tecnica al decreto legislativo n.  138
del 2024 destina parte della predetta autorizzazione di spesa,  nella
misura di complessivi 3.500.000 euro, all'incremento  «delle  risorse
finanziarie destinate al personale di cui all'art. 18, comma  1,  del
decreto-legge n. 82 del 2021, utili ai  fini  della  rideterminazione
della dotazione dello stesso da effettuare con le modalita'  previste
dall'art. 12, comma 5, del richiamato decreto-legge, che  prevede  la
predetta rideterminazione con apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze»; 
  Visto, altresi', l'art. 12-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo
2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio  2025,
n. 69, che «Al fine di garantire il rafforzamento,  anche  attraverso
l'assunzione  di  personale,  dell'Agenzia  per   la   cybersicurezza
nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in  materia
di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del  quadro  regolatorio
dell'Unione europea e nazionale e per  l'attuazione  della  strategia
nazionale di cybersicurezza», incrementa le risorse di  cui  all'art.
1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' previste  in
2 milioni di euro annui, di 1 milione di euro per l'anno 2025,  di  4
milioni di euro per l'anno 2026 e  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027. 
  Ritenuto necessario di dover procedere a  una  rimodulazione  della
dotazione organica prevista per gli  anni  2025  e  2026  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4  luglio  2024,
volta a incrementare le unita' di personale  dell'ACN  da  inquadrare
nell'area professionale  operativa  di  cui  all'art.  3  del  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 224 del 2021, nei segmenti di coordinatore e assistente; 
  Tenuto conto  che  la  presente  rideterminazione  della  dotazione
organica e' compatibile con lo stanziamento finanziario previsto  per
le spese del personale di  cui  al  citato  art.  18,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  82  del  2021,  come  integrato  dalle  richiamate
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 10, comma 3, e 15, comma
8, del decreto legislativo n. 138 del 2024; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Dotazione organica dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1.  La  dotazione  organica  dell'Agenzia  per  la   cybersicurezza
nazionale e'  rideterminata,  secondo  la  progressivita'  e  con  le
decorrenze indicate nella tabella A di cui  all'allegato  1,  che  e'
parte integrante del presente decreto, nella  misura  complessiva  di
506 unita' per l'anno 2025 e di 669 unita' a partire dall'anno 2026.