La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Partecipazione italiana a Banche 
                  e Fondi multilaterali di sviluppo 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  ad  accettare  i
seguenti atti internazionali: 
    a)  emendamento  all'Accordo  sulla  costituzione   della   Banca
internazionale per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  (BIRS),  reso
esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato  dal
Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione  n.
696 del 10 luglio 2023; 
    b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi  il  29  maggio
1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge  11  febbraio
1991, n. 53, deliberato dal Consiglio  dei  Governatori  della  Banca
medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023; 
    c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi  il  29  maggio
1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge  11  febbraio
1991, n. 53, deliberato dal Consiglio  dei  Governatori  della  Banca
medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023; 
    d) emendamenti all'accordo che istituisce il  Fondo  africano  di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e  reso
esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n.  880,  deliberati
dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con  la  risoluzione
F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La  legge  23  marzo  1947,  n.  132  (Partecipazione
          dell'Italia  agli  Accordi  sulla  costituzione  del  Fondo
          monetario internazionale e della Banca  internazionale  per
          la  ricostruzione  e  lo  sviluppo)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 27 marzo 1947 -
          Suppl. Ordinario n. 71. 
              - La  legge  11  febbraio  1991,  n.  53  (Ratifica  ed
          esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per
          la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il
          29 maggio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          48 del 26 febbraio 1991 - Suppl. Ordinario n. 53. 
              - La legge  24  dicembre  1974,  n.  880  (Ratifica  ed
          esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di
          sviluppo, adottato ad  Abidjan  il  29  novembre  1972)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  22  marzo
          1972.