La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione italiana a Banche
e Fondi multilaterali di sviluppo
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare i
seguenti atti internazionali:
a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso
esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal
Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n.
696 del 10 luglio 2023;
b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio
1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio
1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca
medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;
c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio
1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio
1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca
medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;
d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati
dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione
F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione
dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo
monetario internazionale e della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 27 marzo 1947 -
Suppl. Ordinario n. 71.
- La legge 11 febbraio 1991, n. 53 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il
29 maggio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 26 febbraio 1991 - Suppl. Ordinario n. 53.
- La legge 24 dicembre 1974, n. 880 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo
1972.