IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada»;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, avente ad oggetto «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto»;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art. 2,
comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri
«compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte
valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti
informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,
l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine di sostenere la
diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo di
mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle citta' e'
autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di
veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando a un
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
la definizione della disciplina relativa alle modalita' attuative e
agli strumenti operativi della sperimentazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma
102, della legge n. 145/2018 al fine di disciplinare la
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la
micromobilita' elettrica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 18 agosto 2022, recante la «Normativa tecnica relativa ai
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» e, in
particolare, l'art. 1, il quale prevede che «Per «monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino
elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore
elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1,
comma 75-vicies quater, come introdotto dall'art. 14, comma 1,
lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede
che «I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito
contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile,
stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le
modalita' previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che
stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione con
una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le
attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27
giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le
modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i
criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;
Vista la nota prot. n. 65234, del 17 luglio 2025, con la quale
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fornito gli elementi di
quantificazione del costo di produzione del contrassegno
identificativo dei monopattini elettrici;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. n. 27975 del 7 agosto 2025 con cui e' stato richiesto il
prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze;
Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota
prot. n. 45874 del 2 ottobre 2025, si e' espresso positivamente in
merito alla determinazione del prezzo di vendita e alla
quantificazione della quota di maggiorazione del prezzo di vendita
stabilita in misura pari al cinquanta per cento del costo di
produzione, IVA esclusa, per ciascun contrassegno identificativo;
Dato atto che il costo di produzione, IVA inclusa, del contrassegno
identificativo e' corrisposto dal richiedente del contrassegno
mediante il sistema di pagamento PagoPA, con versamento all'entrata
del bilancio dello Stato sul competente capitolo dedicato, per la
successiva riassegnazione al capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, individuato per il pagamento del
costo di produzione dei contrassegni identificativi all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
Dato atto che la quota di maggiorazione, da destinare
esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del
decreto legislativo n. 285/1992, e' corrisposto dal richiedente del
contrassegno mediante il sistema di pagamento PagoPA, con versamento
all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2458, capo XV,
articolo 00;
Ritenuto di dover stabilire il prezzo di vendita dei contrassegni
identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica e le modalita' di richiesta e di rilascio dei medesimi
contrassegni identificativi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 1, comma 75-vicies quater, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto
disciplina le modalita' di emissione, richiesta e rilascio dei
contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi
contrassegni.