IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m) e r), comma 3, e
118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che
nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha
attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle
attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di
disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, titolato
«Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ha
ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante
l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR), sul
documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di
prestazioni in telemedicina»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 231/CSR), sul
documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di
prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle
professioni sanitarie»;
Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per
la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al
fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme
e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e
resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Gazzetta Ufficiale n.
322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, ha previsto
l'istituzione del sistema informatico di registrazione e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministero della salute 29 aprile 2022, di
approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del
raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 120 del 24 maggio 2022;
Visto l'investimento 1.2. «Casa come primo luogo di cura e
telemedicina», di cui alla Component 1 della Missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e, in particolare, il
sub-investimento 1.2.3. «Telemedicina per un migliore supporto ai
pazienti cronici»;
Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della misura 1.2: «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina», nell'ambito del quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»;
Visto in particolare il Target M6C1-8 del citato sub-investimento
1.2.3., che prevede l'approvazione di almeno un progetto per regione
e provincia autonoma sulla telemedicina come strumento di supporto
nella gestione dei pazienti (T4 2023);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3
maggio 2024 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR - Italia
quadro finanziario per amministrazioni titolari» la quale prevede,
tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro
1.500.000.000,00 a titolarita' del Ministero della salute con
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto
attuatore e con DTD come altra amministrazione coinvolta;
Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» ricompreso
nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai
pazienti cronici», Missione 6 Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del
Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che ha previsto
per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di
investimento, assegnando in particolare per il sub-investimento
M6C1I1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici»
ulteriori 500 milioni di euro a fronte del raggiungimento di
ulteriori 100.000 assistiti in Telemedicina rispetto ai 200.000
previsti dal Target comunitario M6C1-9, per un totale di almeno
300.000;
Visto che il Target comunitario M6C1-9 rimodulato prevede il
raggiungimento di almeno 300.000 assistiti in Telemedicina entro il
31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Considerato che la misura contribuisce all'indicatore comune UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e
aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o
significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore e' responsabile della corretta alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale 21 settembre 2022 di approvazione delle «Linee guida per i
servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 2 novembre 2022,
n. 256, le quali individuano i requisiti tecnici indispensabili per
garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza
nell'attuazione dei servizi di telemedicina;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale 30 settembre 2022, recante «Procedure di selezione delle
soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale,
nonche' i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno
regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle
Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2022;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di
monitoraggio attivato dal servizio centrale per il PNRR verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108 «In caso di mancato rispetto da parte delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su
proposta della Cabina di regia o del ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.»;
Viste le linee guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 28 maggio 2022;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 9, comma
2, il quale prevede che «Le prestazioni di telemedicina sono
individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
disabilita', sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida
organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione
dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della
Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimita', strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento
1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e
telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nonche' con le progettualita' dei servizi sanitari erogati in
telemedicina, cosi' come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di soggetto
responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina
per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del
predetto Investimento», nonche' il successivo comma 3, il quale
prevedere che «Con il decreto di cui al comma 2 e' prevista la
delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche
e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo
massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina
domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche,
prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1»;
Ritenuto, dunque, necessario individuare nel presente decreto le
prestazioni di telemedicina da erogare con prioritario riferimento
alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica,
al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di
vita della stessa presso il proprio domicilio;
Ritenuto altresi' di individuare tre grandi aree geografiche per
attivare la sperimentazione di almeno un servizio di telemedicina
domiciliare, prioritariamente destinato alla persona grande anziana
affetta da almeno una patologia cronica, ai sensi del comma 3 del
citato art. 9, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;
Rilevata la necessita' che Agenas, in qualita' di soggetto
attuatore del sub-investimento M6C1I1.2.3 «Telemedicina per un
miglior supporto ai pazienti cronici», definisca i requisiti delle
progettualita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo
2024, n. 29, destinate alla persona anziana presso il proprio
domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana
affetta da almeno una patologia cronica, attraverso la delimitazione
del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche;
Tenuto conto che gli assistiti di cui al presente decreto andranno
a concorrere al raggiungimento del Target comunitario M6C1-9;
Acquisito il parere del Comitato interministeriale per le politiche
in favore della popolazione anziana (CIPA), reso nella seduta del 17
aprile 2025 e trasmesso con nota del 29 aprile 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 94/CU);
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2024, n. 29, le prestazioni di telemedicina da erogare con
prioritario riferimento alla persona grande anziana, definita ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15
marzo 2024, n. 29, affetta da almeno una patologia cronica, al fine
di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della
stessa presso il proprio domicilio, in coerenza con le progettualita'
dei servizi sanitari erogati in telemedicina stabilite dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sono afferenti
all'ambito della teleassistenza e del telemonitoraggio.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, le prestazioni di
telemedicina sono definite nel decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale 21 settembre 2022 di approvazione delle «Linee
guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli
di servizi», nonche' nel decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione del 30 settembre 2022 concernente «Procedure di selezione
delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio
nazionale, nonche' i meccanismi di valutazione delle proposte di
fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e
l'adozione delle linee di indirizzo per i servizi di telemedicina».