IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m) e r),  comma  3,  e
118 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,  che
nell'istituire  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari   regionali   ha
attribuito  alla  stessa  specifiche  funzioni  «di  supporto   delle
attivita' regionali, di  valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei
rendimenti  dei  servizi  resi  ai  cittadini,  di  segnalazione   di
disfunzioni e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse  personali  e
materiali e nelle  forniture,  di  trasferimento  dell'innovazione  e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  titolato
«Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera  c),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato   (legge   finanziaria   2008)»,   che   ha
ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
l'individuazione della Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e delle prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del  17  dicembre  2020  (Rep.  atti  n.  215/CSR),  sul
documento  recante  «Indicazioni  nazionali   per   l'erogazione   di
prestazioni in telemedicina»; 
  Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del  18  novembre  2021  (Rep.  atti  n.  231/CSR),  sul
documento  recante  «Indicazioni  nazionali   per   l'erogazione   di
prestazioni  e  servizi  di   teleriabilitazione   da   parte   delle
professioni sanitarie»; 
  Visti il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea  per
la ripresa a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi
Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che  istituisce  il  dispositivo
per  la  ripresa  e  resilienza  (regolamento  RRF)  con  l'obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al
fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle  riforme
e  degli  investimenti  stabiliti  nei  loro  piani  di   ripresa   e
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  disposizioni  sul
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Gazzetta Ufficiale n.
322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1,  comma  1043,  ha  previsto
l'istituzione   del   sistema   informatico   di   registrazione    e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  29  aprile  2022,  di
approvazione delle linee guida organizzative contenenti  il  «Modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai  fini  del
raggiungimento della Milestone  EU  M6C1-4,  di  cui  all'Annex  alla
decisione di esecuzione del Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,
recante l'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa  e
resilienza dell'Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale n. 120 del 24 maggio 2022; 
  Visto  l'investimento  1.2.  «Casa  come  primo  luogo  di  cura  e
telemedicina», di cui alla Component 1 della  Missione  6  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza,   e,   in   particolare,   il
sub-investimento 1.2.3. «Telemedicina per  un  migliore  supporto  ai
pazienti cronici»; 
  Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero  della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021,  avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per  la  realizzazione  tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della  misura  1.2:  «Casa
come primo luogo di  cura  e  telemedicina»,  nell'ambito  del  quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»; 
  Visto in particolare il Target M6C1-8 del  citato  sub-investimento
1.2.3., che prevede l'approvazione di almeno un progetto per  regione
e provincia autonoma sulla telemedicina come  strumento  di  supporto
nella gestione dei pazienti (T4 2023); 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2024 che ha modificato la citata «Tabella A -  PNRR  -  Italia
quadro finanziario per amministrazioni titolari»  la  quale  prevede,
tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di  euro
1.500.000.000,00  a  titolarita'  del  Ministero  della  salute   con
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  come  soggetto
attuatore e con DTD come altra amministrazione coinvolta; 
  Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»  ricompreso
nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior  supporto  ai
pazienti cronici», Missione 6 Componente 1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR); 
  Vista  la  rimodulazione  del  PNRR  approvata  con  decisione  del
Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023  che  ha  previsto
per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune  linee  di
investimento,  assegnando  in  particolare  per  il  sub-investimento
M6C1I1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici»
ulteriori  500  milioni  di  euro  a  fronte  del  raggiungimento  di
ulteriori 100.000  assistiti  in  Telemedicina  rispetto  ai  200.000
previsti dal Target comunitario  M6C1-9,  per  un  totale  di  almeno
300.000; 
  Visto che  il  Target  comunitario  M6C1-9  rimodulato  prevede  il
raggiungimento di almeno 300.000 assistiti in Telemedicina  entro  il
31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  15  settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Considerato che la misura  contribuisce  all'indicatore  comune  UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi  digitali  pubblici  nuovi  e
aggiornati» misurato attraverso  il  numero  di  utenti  di  servizi,
prodotti e  processi  digitali  pubblici  recentemente  sviluppati  o
significativamente aggiornati grazie al sostegno  fornito  da  misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore    e'    responsabile    della    corretta    alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale 21 settembre 2022 di approvazione delle «Linee guida  per  i
servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 2 novembre 2022,
n. 256, le quali individuano i requisiti tecnici  indispensabili  per
garantire  l'omogeneita'   a   livello   nazionale   e   l'efficienza
nell'attuazione dei servizi di telemedicina; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale 30 settembre 2022, recante  «Procedure  di  selezione  delle
soluzioni di telemedicina  e  diffusione  sul  territorio  nazionale,
nonche' i meccanismi di  valutazione  delle  proposte  di  fabbisogno
regionale per i servizi minimi di  telemedicina  e  l'adozione  delle
Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2022; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108 «In caso  di  mancato  rispetto  da  parte  delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi  e  impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero  nel
ritardo, inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Viste le linee guida attuative del comma 15-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  approvate  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 28 maggio 2022; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2024,  n.  29,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  politiche  in  favore  delle  persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli  3,  4  e  5
della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 9,  comma
2,  il  quale  prevede  che  «Le  prestazioni  di  telemedicina  sono
individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  le
disabilita', sentito il CIPA, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  e  in  coerenza  con  le  linee  guida
organizzative  contenenti  il  modello  digitale   per   l'attuazione
dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo  M6C1-4,  della
Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimita', strutture  e
telemedicina per l'assistenza  sanitaria  territoriale,  Investimento
1.2 - Casa  come  primo  luogo  di  cura,  assistenza  domiciliare  e
telemedicina, del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
nonche'  con  le  progettualita'  dei  servizi  sanitari  erogati  in
telemedicina, cosi'  come  stabiliti  dall'Agenzia  nazionale  per  i
servizi  sanitari  regionali  (Agenas),  in  qualita'   di   soggetto
responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina
per  un  migliore  supporto  ai  pazienti  cronici,  nell'ambito  del
predetto Investimento», nonche'  il  successivo  comma  3,  il  quale
prevedere che «Con il decreto di  cui  al  comma  2  e'  prevista  la
delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche
e l'attivazione entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in via sperimentale  e  per  un  periodo
massimo di diciotto mesi,  di  almeno  un  servizio  di  telemedicina
domiciliare  nell'ambito  di  ciascuna  di  tali  aree   geografiche,
prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1»; 
  Ritenuto, dunque, necessario individuare nel  presente  decreto  le
prestazioni di telemedicina da erogare  con  prioritario  riferimento
alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia  cronica,
al fine di consentire il mantenimento delle  migliori  condizioni  di
vita della stessa presso il proprio domicilio; 
  Ritenuto altresi' di individuare tre grandi  aree  geografiche  per
attivare la sperimentazione di almeno  un  servizio  di  telemedicina
domiciliare, prioritariamente destinato alla persona  grande  anziana
affetta da almeno una patologia cronica, ai sensi  del  comma  3  del
citato art. 9, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29; 
  Rilevata  la  necessita'  che  Agenas,  in  qualita'  di   soggetto
attuatore  del  sub-investimento  M6C1I1.2.3  «Telemedicina  per   un
miglior supporto ai pazienti cronici», definisca  i  requisiti  delle
progettualita' di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo  15  marzo
2024, n.  29,  destinate  alla  persona  anziana  presso  il  proprio
domicilio, con prioritario riferimento alla  persona  grande  anziana
affetta da almeno una patologia cronica, attraverso la  delimitazione
del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche; 
  Tenuto conto che gli assistiti di cui al presente decreto  andranno
a concorrere al raggiungimento del Target comunitario M6C1-9; 
  Acquisito il parere del Comitato interministeriale per le politiche
in favore della popolazione anziana (CIPA), reso nella seduta del  17
aprile 2025 e trasmesso con nota del 29 aprile 2025; 
  Acquisita l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 94/CU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15  marzo
2024,  n.  29,  le  prestazioni  di  telemedicina  da   erogare   con
prioritario riferimento alla  persona  grande  anziana,  definita  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2024, n. 29, affetta da almeno una patologia cronica,  al  fine
di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della
stessa presso il proprio domicilio, in coerenza con le progettualita'
dei servizi sanitari erogati in telemedicina  stabilite  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),  sono  afferenti
all'ambito della teleassistenza e del telemonitoraggio. 
  2.  Per  la  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  prestazioni  di
telemedicina sono definite nel decreto del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale 21 settembre 2022 di approvazione  delle  «Linee
guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e  livelli
di servizi», nonche'  nel  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
transizione del 30 settembre 2022 concernente «Procedure di selezione
delle  soluzioni  di  telemedicina  e   diffusione   sul   territorio
nazionale, nonche' i meccanismi  di  valutazione  delle  proposte  di
fabbisogno  regionale  per  i  servizi  minimi  di   telemedicina   e
l'adozione delle linee di indirizzo per i servizi di telemedicina».