IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 119, sesto comma, della  Costituzione,  in  forza  del
quale «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove
le  misure   necessarie   a   rimuovere   gli   svantaggi   derivanti
dall'insularita'»; 
  Vista la legge del 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal
1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico,  nuovo  o  in
corso di attuazione, sia dotato del codice unico di progetto  -  CUP,
istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in  particolare,  gli  articoli
67-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» e,  in  particolare,  l'art.
41; 
  Visto il decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  recante  il
«Codice della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art. 14-bis; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 aprile 2018, recante «Modalita' di impiego  e  ripartizione  delle
risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi
occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione
civile, in attuazione dell'art. 41, comma  4,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello  Musumeci   e'   delegato   l'esercizio   delle   funzioni   di
coordinamento, indirizzo, promozione  d'iniziative  anche  normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  protezione  civile,  superamento   delle   emergenze   e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 41 del  2023,  recante  «  Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione  e  della
politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5,  comma  6,  in
forza del quale «le fatture  relative  all'acquisizione  dei  beni  e
servizi oggetto di  incentivi  pubblici  alle  attivita'  produttive,
erogati a qualunque titolo e  in  qualunque  forma  da  una  pubblica
amministrazione, anche per il tramite di altri  soggetti  pubblici  o
privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono  contenere
il codice unico di progetto (CUP) »; 
  Visto l'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ai sensi  del
quale: 
    e'  istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un  apposito  fondo  da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  con
una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni
2024, 2025 e 2026; 
    con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge n. 213 del 2023, si  provvede  ad  individuare  la
quota delle risorse da destinare alle finalita' di cui  al  comma  4,
dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al  sostegno  dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per  interventi  volti  a
favorire forme di viabilita' alternativa; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 19  marzo  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, con cui e' stata individuata  la
quota delle risorse da destinare, ai sensi dell'art.  1,  comma  123,
legge 30 dicembre 2023, n. 213: 1) alle finalita' di cui al comma  4,
dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno  dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per  interventi  volti  a
favorire forme di viabilita' alternativa; 
  Considerato che la quota di  risorse  destinate  alle  esigenze  di
sicurezza proprie del sistema  nazionale  di  protezione  civile  (ai
sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 citato)
e' stata definita in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026; 
  Considerato che la quota  di  risorse  destinate  al  sostegno  dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per  interventi  volti  a
favorire forme di viabilita' alternativa e' stata  definita  in  euro
2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026; 
  Considerato che, in particolare, l'art. 2 del decreto del  Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo  2024,
ha demandato a uno o piu' decreti separati,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  123,  legge  30  dicembre  2023,  n.  213,  tra  l'altro,   la
definizione delle  modalita'  di  impiego  e  la  ripartizione  delle
risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e  2)  dell'art.  1,  comma
123, citato nonche' l'aggiornamento, in relazione alle  finalita'  di
cui alla lettera  a),  numero  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 aprile 2018; 
  Ritenuto necessario, quanto alle finalita' di cui all'art. 1, comma
123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del  2023,  provvedere
ad una perimetrazione  del  finanziamento  su  base  territoriale  in
ragione  dell'entita'  delle  risorse  a  disposizione,  di   importo
inferiore rispetto alla somma  complessiva  stanziata  dall'art.  41,
comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  50  del  2017  per  l'intero
territorio nazionale, anche alla  luce  degli  utilizzi  storici  del
Fondo di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del  2017,
per come  riportati  nella  nota  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 5979 del 2  febbraio  2024,  avente  ad  oggetto
«Art. 1, comma 123, della legge  n.  213/2023 -  Rifinanziamento  del
Fondo per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi  occorrenti  per  le
operazioni di concorso al soccorso alla  popolazione  civile  di  cui
all'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»; 
  Ritenuto necessario, a tali  fini,  impiegare  le  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213  del
2023, risultanti dal riparto operato con il  citato  decreto  del  19
marzo 2024, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per
le  operazioni  di  concorso  al  soccorso  alla  popolazione  civile
nell'ambito dei territori dei comuni delle isole minori marine; 
  Considerata, in particolare, la  peculiare  posizione  delle  isole
minori marine quali territori di  ridotta  estensione,  completamente
circondati dalle acque marine; 
  Considerato che  tale  peculiare  posizione,  pure  valorizzata  in
ambito   associativo   attraverso   l'istituzione   dell'Associazione
nazionale comuni Isole Minori, rileva: 
    sia sul piano dell'accessibilita' fisica, essendo  la  forza  del
mare idonea a opporre ostacoli  al  raggiungimento  dell'isola  dalla
terraferma notoriamente  maggiori  rispetto  a  quelli  riscontrabili
qualora il territorio isolano possa essere  raggiunto  attraverso  la
navigazione lacustre o in acque interne; 
    sia sul piano dei rischi naturali correlati  ad  eventi  sismici,
emergendo il  rischio  di  maremoto  soltanto  qualora  il  sisma  si
verifichi in area  marina,  con  conseguente  esposizione  dell'isola
marina a specifici rischi non configurabili per l'isola interna; 
  Considerata,  pertanto,  l'esigenza  di  valorizzare  la  peculiare
posizione delle isole minori marine, ai fini dell'assegnazione  delle
risorse di cui all'art. 1, comma 123, lettera a),  numero  1),  della
legge n. 213 del 2023, essendosi in presenza di luoghi  che,  proprio
per le difficolta' di  raggiungimento  dalla  terraferma  e  per  gli
specifici rischi naturali cui sono esposti, per primi necessitano  di
essere dotati di mezzi per le operazioni di concorso al soccorso alla
popolazione   civile,   indispensabili   per   fronteggiare    eventi
calamitosi, a tutela della pubblica e privata incolumita'; 
  Considerata l'esigenza, al fine di individuare il territorio  delle
isole minori marine, di fare riferimento alla perimetrazione  operata
dallo Stato nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne
(SNAI) del ciclo  di  programmazione  2021-2027,  rilevante  ai  fini
dell'assegnazione  di   risorse   pubbliche   in   favore   di   aree
caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di
offerta di servizi, analogamente a  quanto  avviene  per  le  risorse
assegnate con il presente decreto; 
  Considerato,  in  particolare,  che  la  SNAI  2021-2027   riguarda
centoventiquattro aree di progetto,  di  cui  il  «Progetto  speciale
Isole Minori» coinvolge i trentacinque comuni sui quali insistono  le
Isole,  con  una  popolazione  totale  di  213.093   abitanti,   come
individuate anche nel Rapporto di istruttoria per la selezione  delle
aree interne 2021 - 2027 - Isole Minori  -  disponibile  al  seguente
link:
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istrutt
oria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf  e  riportate  nell'allegato  A  al
presente decreto, recante altresi' l'indicazione delle isole minori e
dei comuni aventi sede nei relativi territori; 
  Ritenuto necessario procedere: 
    a) all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione
delle predette  risorse  sulla  base  delle  funzioni,  di  cui  agli
articoli 4, 8 e 13 del  citato  decreto  legislativo  n.  1/2018,  di
preparazione e gestione delle  emergenze,  con  particolare  riguardo
alle esigenze di rafforzare la  capacita'  di  risposta  nella  lotta
contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di  soccorso  e
di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite; 
    b) all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da
manutenere, necessari per rafforzare la capacita' di  risposta  nella
lotta contro gli  incendi  boschivi  e  di  intervento  immediato  di
soccorso  e  di  assistenza  sanitaria  alle   popolazioni   colpite,
prevedendo che i citati beneficiari rappresentino  le  loro  esigenze
articolandole, in forma progettuale,  mediante  la  presentazione  di
programmi di intervento per  l'acquisizione  o  la  manutenzione  dei
mezzi di  prioritario  interesse,  evidenziando  i  risultati  attesi
dall'impiego  delle  risorse  finanziarie  assegnate  e  consentendo,
inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli  interventi
autorizzati e  di  eventuale  riprogrammazione  e  aggiornamento  dei
medesimi; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  stabilire  che  alla   definizione   delle
modalita' per la  presentazione  delle  proposte  progettuali,  della
relativa istruttoria e della  successiva  erogazione  delle  connesse
risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri che contenga, tra  l'altro,  idonee  forme  di
verifica  e  monitoraggio  in  corso  d'opera  dell'esecuzione  degli
interventi; 
  Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto; 
  Ritenuto  di  provvedere   con   separato   decreto   all'eventuale
aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
12 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131  dell'8
giugno 2018; 
  Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 febbraio  2024,  prot.
n. 21674, avente ad oggetto «Fondi di cui all'art.  1,  commi  123  e
124, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213.  Proposta  di  riparto
cratere sisma 2009»; 
  Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione  per  il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei  territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n.  394  del  28  febbraio
2024, avente ad oggetto il «Fondo di cui all'art. 1, commi 123 e 124,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta  di  riparto  -  Sisma
2009»; 
  Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 novembre  2024,  prot.
n. 124758, avente ad oggetto «Fondi di cui  all'art.  1,  comma  123,
della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213.  Riscontro  nota   SMAPT-
0001484-P-6 settembre 2024 - Proposta di riparto cratere sisma 2009 -
Trasmissione schede progettuali»; 
  Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione  per  il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei  territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 1978  del  29  novembre
2024, avente ad oggetto  la  «trasmissione  schede  di  intervento  a
valere sui fondi da trasferire di cui all'art.  1,  comma  123  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213»; 
  Ritenuto  necessario   assicurare,   nei   limiti   delle   risorse
disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 123, legge 30 dicembre  2023,
n. 213, e dall'art.  2  del  decreto  del  19  marzo  2024  citato  e
nell'ambito degli interventi volti a  favorire  forme  di  viabilita'
alternativa indicati dalla Citta' dell'Aquila e  dalla  Struttura  di
missione  per  il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e
sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6  aprile  2009,  la
prioritaria realizzazione degli interventi: 
    a) di messa in sicurezza  e  di  prevenzione  e  mitigazione  dei
rischi,  al  fine  di  evitare  o  ridurre  la  possibilita'  che  si
verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi  anche  sulla  base
delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione; 
    b)  localizzati  nella  Citta'   dell'Aquila   e   nell'ulteriore
territorio compreso nel cratere di cui al sisma del 6 aprile 2009; 
  Ritenuto necessario, in particolare, nel ripartire le  risorse  tra
la Citta' dell'Aquila e gli altri comuni del cratere, tenere conto di
quanto  rappresentato  dal  Comune  dell'Aquila  nella  nota  del  22
novembre 2024 in ordine al «criterio storicamente utilizzato ai  fini
riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione (tra le altre,
delibera CIPE n. 135/2012), in virtu' del quale  le  risorse  vengono
destinate in misura pari al 67 % al Comune dell'Aquila e nella misura
del 33% ai restanti  comuni  del  cratere  sisma  2009»;  circostanza
confermata dalla Struttura di missione nella  nota  del  29  novembre
2024, n. 1978, in cui si  fa  riferimento  al  «criterio  storico  di
riparto  dei  finanziamenti   destinati   alla   ricostruzione,   con
attribuzione della quota del 67% al Comune dell'Aquila e del 33% agli
altri comuni del cratere»; 
  Ritenuto  necessario  procedere   all'individuazione   nel   Comune
dell'Aquila del soggetto attuatore degli  interventi  finanziati,  in
ragione  della  competenza   tecnica   dallo   stesso   posseduta   e
dell'esperienza maturata in materia  di  interventi  edilizi  nonche'
tenuto conto di quanto pure rappresentato dal medesimo  comune  nella
nota del 22 novembre 2024 in cui si precisa che «come concordato  con
i titolari  degli  Uffici  speciali,  gli  interventi  saranno  tutti
realizzati dalla scrivente amministrazione»; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  stabilire  che  alla   definizione   delle
modalita' per la  presentazione  delle  proposte  progettuali,  della
relativa istruttoria e della  successiva  erogazione  delle  connesse
risorse finanziarie si  provveda  con  successivo  provvedimento  del
coordinatore della struttura di missione  per  il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal  sisma
del 6 aprile 2009 che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica
e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi; 
  Ritenuto, infine, necessario prevedere che  il  coordinatore  della
medesima struttura di missione  riferisca,  con  cadenza  trimestrale
sullo stato  di  attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Interventi di protezione civile 
 
  1.  La  dotazione  finanziaria  di  euro  2.500.000,00  annui,  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui all'art. 1, comma  123,
lettera a), numero 1), della legge n. 213 del  2023,  risultante  dal
riparto operato con il decreto del 19 marzo 2024 del Ministro per  la
protezione civile e  le  politiche  del  mare,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024,  a  valere  sull'apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da trasferire al bilancio  autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, e' destinata ai comuni  aventi  sede  nei
territori delle isole minori marine di  cui  all'allegato  A  nonche'
alle  aziende  sanitarie  locali  aventi  competenza   sui   medesimi
territori.