IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del
quale «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove
le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti
dall'insularita'»;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal
1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in
corso di attuazione, sia dotato del codice unico di progetto - CUP,
istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli
67-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art.
41;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il
«Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare,
l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 aprile 2018, recante «Modalita' di impiego e ripartizione delle
risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi
occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione
civile, in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' delegato l'esercizio delle funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile, superamento delle emergenze e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante « Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5, comma 6, in
forza del quale «le fatture relative all'acquisizione dei beni e
servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive,
erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica
amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o
privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere
il codice unico di progetto (CUP) »;
Visto l'art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ai sensi del
quale:
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026;
con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge n. 213 del 2023, si provvede ad individuare la
quota delle risorse da destinare alle finalita' di cui al comma 4,
dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al sostegno dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a
favorire forme di viabilita' alternativa;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, con cui e' stata individuata la
quota delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 123,
legge 30 dicembre 2023, n. 213: 1) alle finalita' di cui al comma 4,
dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a
favorire forme di viabilita' alternativa;
Considerato che la quota di risorse destinate alle esigenze di
sicurezza proprie del sistema nazionale di protezione civile (ai
sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 citato)
e' stata definita in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026;
Considerato che la quota di risorse destinate al sostegno dei
comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a
favorire forme di viabilita' alternativa e' stata definita in euro
2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
Considerato che, in particolare, l'art. 2 del decreto del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2024,
ha demandato a uno o piu' decreti separati, ai sensi dell'art. 1,
comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra l'altro, la
definizione delle modalita' di impiego e la ripartizione delle
risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) dell'art. 1, comma
123, citato nonche' l'aggiornamento, in relazione alle finalita' di
cui alla lettera a), numero 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 aprile 2018;
Ritenuto necessario, quanto alle finalita' di cui all'art. 1, comma
123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, provvedere
ad una perimetrazione del finanziamento su base territoriale in
ragione dell'entita' delle risorse a disposizione, di importo
inferiore rispetto alla somma complessiva stanziata dall'art. 41,
comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 per l'intero
territorio nazionale, anche alla luce degli utilizzi storici del
Fondo di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017,
per come riportati nella nota del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 5979 del 2 febbraio 2024, avente ad oggetto
«Art. 1, comma 123, della legge n. 213/2023 - Rifinanziamento del
Fondo per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile di cui
all'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;
Ritenuto necessario, a tali fini, impiegare le risorse di cui
all'art. 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del
2023, risultanti dal riparto operato con il citato decreto del 19
marzo 2024, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per
le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile
nell'ambito dei territori dei comuni delle isole minori marine;
Considerata, in particolare, la peculiare posizione delle isole
minori marine quali territori di ridotta estensione, completamente
circondati dalle acque marine;
Considerato che tale peculiare posizione, pure valorizzata in
ambito associativo attraverso l'istituzione dell'Associazione
nazionale comuni Isole Minori, rileva:
sia sul piano dell'accessibilita' fisica, essendo la forza del
mare idonea a opporre ostacoli al raggiungimento dell'isola dalla
terraferma notoriamente maggiori rispetto a quelli riscontrabili
qualora il territorio isolano possa essere raggiunto attraverso la
navigazione lacustre o in acque interne;
sia sul piano dei rischi naturali correlati ad eventi sismici,
emergendo il rischio di maremoto soltanto qualora il sisma si
verifichi in area marina, con conseguente esposizione dell'isola
marina a specifici rischi non configurabili per l'isola interna;
Considerata, pertanto, l'esigenza di valorizzare la peculiare
posizione delle isole minori marine, ai fini dell'assegnazione delle
risorse di cui all'art. 1, comma 123, lettera a), numero 1), della
legge n. 213 del 2023, essendosi in presenza di luoghi che, proprio
per le difficolta' di raggiungimento dalla terraferma e per gli
specifici rischi naturali cui sono esposti, per primi necessitano di
essere dotati di mezzi per le operazioni di concorso al soccorso alla
popolazione civile, indispensabili per fronteggiare eventi
calamitosi, a tutela della pubblica e privata incolumita';
Considerata l'esigenza, al fine di individuare il territorio delle
isole minori marine, di fare riferimento alla perimetrazione operata
dallo Stato nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne
(SNAI) del ciclo di programmazione 2021-2027, rilevante ai fini
dell'assegnazione di risorse pubbliche in favore di aree
caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di
offerta di servizi, analogamente a quanto avviene per le risorse
assegnate con il presente decreto;
Considerato, in particolare, che la SNAI 2021-2027 riguarda
centoventiquattro aree di progetto, di cui il «Progetto speciale
Isole Minori» coinvolge i trentacinque comuni sui quali insistono le
Isole, con una popolazione totale di 213.093 abitanti, come
individuate anche nel Rapporto di istruttoria per la selezione delle
aree interne 2021 - 2027 - Isole Minori - disponibile al seguente
link:
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istrutt
oria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf e riportate nell'allegato A al
presente decreto, recante altresi' l'indicazione delle isole minori e
dei comuni aventi sede nei relativi territori;
Ritenuto necessario procedere:
a) all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione
delle predette risorse sulla base delle funzioni, di cui agli
articoli 4, 8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018, di
preparazione e gestione delle emergenze, con particolare riguardo
alle esigenze di rafforzare la capacita' di risposta nella lotta
contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e
di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite;
b) all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da
manutenere, necessari per rafforzare la capacita' di risposta nella
lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di
soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite,
prevedendo che i citati beneficiari rappresentino le loro esigenze
articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di
programmi di intervento per l'acquisizione o la manutenzione dei
mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi
dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate e consentendo,
inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi
autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei
medesimi;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che alla definizione delle
modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, della
relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse
risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri che contenga, tra l'altro, idonee forme di
verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli
interventi;
Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente decreto;
Ritenuto di provvedere con separato decreto all'eventuale
aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 2018;
Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 febbraio 2024, prot.
n. 21674, avente ad oggetto «Fondi di cui all'art. 1, commi 123 e
124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto
cratere sisma 2009»;
Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 394 del 28 febbraio
2024, avente ad oggetto il «Fondo di cui all'art. 1, commi 123 e 124,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto - Sisma
2009»;
Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 22 novembre 2024, prot.
n. 124758, avente ad oggetto «Fondi di cui all'art. 1, comma 123,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riscontro nota SMAPT-
0001484-P-6 settembre 2024 - Proposta di riparto cratere sisma 2009 -
Trasmissione schede progettuali»;
Vista la nota del coordinatore della Struttura di missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 1978 del 29 novembre
2024, avente ad oggetto la «trasmissione schede di intervento a
valere sui fondi da trasferire di cui all'art. 1, comma 123 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
Ritenuto necessario assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e dall'art. 2 del decreto del 19 marzo 2024 citato e
nell'ambito degli interventi volti a favorire forme di viabilita'
alternativa indicati dalla Citta' dell'Aquila e dalla Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la
prioritaria realizzazione degli interventi:
a) di messa in sicurezza e di prevenzione e mitigazione dei
rischi, al fine di evitare o ridurre la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base
delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione;
b) localizzati nella Citta' dell'Aquila e nell'ulteriore
territorio compreso nel cratere di cui al sisma del 6 aprile 2009;
Ritenuto necessario, in particolare, nel ripartire le risorse tra
la Citta' dell'Aquila e gli altri comuni del cratere, tenere conto di
quanto rappresentato dal Comune dell'Aquila nella nota del 22
novembre 2024 in ordine al «criterio storicamente utilizzato ai fini
riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione (tra le altre,
delibera CIPE n. 135/2012), in virtu' del quale le risorse vengono
destinate in misura pari al 67 % al Comune dell'Aquila e nella misura
del 33% ai restanti comuni del cratere sisma 2009»; circostanza
confermata dalla Struttura di missione nella nota del 29 novembre
2024, n. 1978, in cui si fa riferimento al «criterio storico di
riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione, con
attribuzione della quota del 67% al Comune dell'Aquila e del 33% agli
altri comuni del cratere»;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione nel Comune
dell'Aquila del soggetto attuatore degli interventi finanziati, in
ragione della competenza tecnica dallo stesso posseduta e
dell'esperienza maturata in materia di interventi edilizi nonche'
tenuto conto di quanto pure rappresentato dal medesimo comune nella
nota del 22 novembre 2024 in cui si precisa che «come concordato con
i titolari degli Uffici speciali, gli interventi saranno tutti
realizzati dalla scrivente amministrazione»;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che alla definizione delle
modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, della
relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse
risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del
coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009 che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica
e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
Ritenuto, infine, necessario prevedere che il coordinatore della
medesima struttura di missione riferisca, con cadenza trimestrale
sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Interventi di protezione civile
1. La dotazione finanziaria di euro 2.500.000,00 annui, per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui all'art. 1, comma 123,
lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultante dal
riparto operato con il decreto del 19 marzo 2024 del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, a valere sull'apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, e' destinata ai comuni aventi sede nei
territori delle isole minori marine di cui all'allegato A nonche'
alle aziende sanitarie locali aventi competenza sui medesimi
territori.