La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Legge annuale di semplificazione normativa 
 
  1. Il  Governo,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  del  Ministro  per   le   riforme   istituzionali   e   la
semplificazione   normativa,   del   Ministro   per    la    pubblica
amministrazione e dei Ministri competenti per materia,  entro  il  30
giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge  recante
il titolo: «Legge  annuale  di  semplificazione  normativa»,  seguito
dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il  riordino  e  il
riassetto della  normativa  vigente  su  determinate  materie,  anche
mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi  generali  di  cui  all'articolo  2.
Sullo schema di  disegno  di  legge  e'  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma
1, entro il 30 aprile di  ogni  anno,  il  Ministro  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  acquisiscono   dai   Ministri   competenti
proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli  esiti
delle eventuali valutazioni di impatto della  regolamentazione  (VIR)
effettuate. Entro il medesimo termine, il  Ministro  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  svolgono  consultazioni  pubbliche   delle
categorie   e   dei   soggetti   interessati,   congiuntamente   alle
amministrazioni interessate, ai fini della  raccolta  di  proposte  e
suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili  di
criticita' della legislazione vigente in determinate materie. 
  3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma  1
indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le
quali  il  processo  di  semplificazione,  riordino  e  riassetto  e'
completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata
in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo  unico  delle
disposizioni regolamentari  che  disciplinano  la  medesima  materia,
adeguandole,  ove  necessario,  alla  nuova  disciplina  di   livello
primario. 
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed  autonomie  locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -  citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali  ((  nella  materia  di   rispettiva
          competenza )); ne fanno  parte  altresi'  il  Ministro  del
          tesoro e del bilancio e della programmazione economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          - L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59  recante:
          «Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  63
          del 17 marzo 1997, e' abrogato dalla presente legge.