La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Legge annuale di semplificazione normativa
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica
amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30
giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante
il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito
dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il
riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche
mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
Sullo schema di disegno di legge e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma
1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti
proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti
delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR)
effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle
categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle
amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e
suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di
criticita' della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1
indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le
quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto e'
completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata
in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle
disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia,
adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello
primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza )); ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante:
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 1997, e' abrogato dalla presente legge.