IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 119, sesto comma, della  Costituzione,  in  forza  del
quale «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove
le  misure   necessarie   a   rimuovere   gli   svantaggi   derivanti
dall'insularita'»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e,  in  particolare,
l'art.  4-bis,  che  attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri il potere di coordinare, indirizzare e  promuovere  l'azione
del Governo con riferimento alle politiche del mare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal
1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico,  nuovo  o  in
corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto  -  CUP,
istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in
particolare,  l'art.  12,  comma  2,  che  ha  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato  interministeriale
per le politiche del mare (CIPOM),  con  il  compito  di  assicurare,
ferme  restando  le  competenze  delle  singole  amministrazioni,  il
coordinamento e  la  definizione  degli  indirizzi  strategici  delle
politiche del mare, nonche' l'art.  12,  comma  11,  secondo  cui  la
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico  e
organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il  ricorso
ad esperti; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
nonche'  per  le  imprese   di   interesse   strategico   nazionale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e,
in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le  politiche  del  mare,
con il compito di curare l'attuazione delle  funzioni  di  indirizzo,
coordinamento e di promozione dell'attivita' strategica  del  Governo
con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-bis  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha,  conseguentemente,
previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la   soppressione   della
Struttura di missione  per  le  politiche  del  mare,  istituita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16  dicembre
2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le
politiche del mare; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024,  n.  207,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita  blu
sostenibili, ha istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.
21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche
del mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al  Ministro  senza
portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e
le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello  Musumeci   e'   delegato   l'esercizio   delle   funzioni   di
coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative,  anche  normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  protezione  civile,  superamento   delle   emergenze   e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per le politiche del mare»; 
  Visto il Piano del mare per il triennio  2023-2025,  approvato  con
delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare  in
data 31 luglio 2023  e  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure  di  coordinamento  delle
politiche del mare»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 aprile 2024, recante la disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei  conti  in
data 21  agosto  2024,  che  ha  modificato  il  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012  recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei ministri», disciplinando il Dipartimento  per  le  politiche  del
mare e individuando  la  data  di  soppressione  della  Struttura  di
missione per le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  decorrere  dell'esercizio
finanziario 2025, il centro di responsabilita' n. 19  «Politiche  del
mare»; 
  Tenuto conto che il citato  art.  1,  comma  725,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207  prevede  che  «con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per le politiche  del  mare,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentito   il   Comitato
interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art.  12  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti  i
settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo  di  cui
al presente comma nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse
del medesimo fondo»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  stabilire  i  settori  di  intervento
ammissibili al finanziamento ed i criteri per la  ripartizione  delle
risorse del «Fondo per l'economia del mare»; 
  Considerati prioritari gli obiettivi di  promuovere  un'economia  e
una crescita blu sostenibili nonche' di promuovere  e  diffondere  la
cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti  dell'economia
marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del
mare, alla biodiversita' e all'uso sostenibile delle risorse marine; 
  Ritenuto che  il  suddetto  obiettivo  possa  essere  efficacemente
perseguito, per il triennio 2025-2027, attraverso: 
    a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico  -
sociale e delle infrastrutture dei territori marini; 
    b) progetti  di  divulgazione  e  promozione  della  marittimita'
nazionale,  anche  attraverso  l'utilizzo  di   media   tradizionali,
digitali e piattaforme online o  la  concessione  del  patrocinio  ad
iniziative di rilevante  interesse  culturale,  economico  e  sociale
legate al mare; 
  Ritenuto necessario, a tali fini,  impiegare  la  quota  prevalente
delle risorse di cui all'art. 1, comma 725, della legge  n.  207  del
2024, per le finalita' di sostegno,  sviluppo  e  valorizzazione  del
tessuto economico - sociale  e  delle  infrastrutture  dei  territori
marini,  risultando  i  relativi  interventi,  specie  se  in   conto
capitale, di valore unitario maggiore  rispetto  alle  iniziative  di
carattere divulgativo e promozionale della marittimita' nazionale; 
  Ritenuto, pertanto, di destinare il 70% delle  risorse  disponibili
nel triennio  2025-2027,  alle  finalita'  di  sostegno,  sviluppo  e
valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture
dei territori marini, e di destinare la rimanente quota del 30%  alle
iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimita'
nazionale; 
  Considerato che il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  nei
territori marini passa anche attraverso politiche ed  iniziative  che
abbracciano l'intera «blue economy», andando oltre per  includere  la
necessita' di assicurare un maggiore livello di sicurezza; 
  Considerata  la  necessita'  di  attuare  progetti  di  sviluppo  e
valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture
dei territori marini al fine di  migliorare  le  condizioni  di  vita
delle  comunita'  caratterizzate  da  una  antica  cultura  marinara,
comprese  le  isole  minori  marine,  in  maniera  da  assicurare  la
mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento,  il
godimento dei servizi primari, la accessibilita' e  la  mobilita'  ed
una attivita' turistica compatibile; 
  Considerata la necessita', attraverso la realizzazione di  progetti
e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di promuovere e
diffondere   un'adeguata   conoscenza   del   mare,   con   le    sue
caratteristiche e le sue problematiche. Per  proteggere  il  mare  e'
indispensabile promuovere comportamenti,  individuali  e  collettivi,
compatibili  con  gli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  previsti
dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite, che ha  inserito,  tra  i  suoi
obiettivi fondamentali, il goal n. 14  «Conservare  e  utilizzare  in
modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse  marine»  (paragrafo
2.9.5, Piano del mare, pag. 139); 
  Considerata, a tali fini,  l'esigenza  di  promuovere  la  crescita
sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo  sostenibile  delle
zone marine, l'uso  sostenibile  delle  risorse  marine,  nonche'  la
genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla  partecipazione
e la comprensione dei valori marini, in  relazione  ad  ambiti  quali
quelli  della  geografia  del  mare,  della  biologia  marina,  della
letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti  climatici,  dello
sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie
rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili; 
  Ritenuta la  necessita'  di  valorizzare  i  borghi  marinari  come
elemento identitario delle comunita'  costiere  italiane  nonche'  di
tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e  delle
antiche maestranze del mare; 
  Ritenuto  necessario  procedere  all'individuazione  dei   soggetti
beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma
725, della legge n. 207 del 2024, assicurando  il  coinvolgimento  di
soggetti, pubblici e privati; 
  Ritenuto di stabilire che alla definizione delle modalita'  per  la
presentazione delle proposte progettuali, della relativa  istruttoria
e della successiva erogazione delle risorse finanziarie  si  provveda
con  successivo  provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  le
politiche del mare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che
contenga, tra l'altro, idonee forme di  verifica  e  monitoraggio  in
corso d'opera dell'esecuzione dei progetti; 
  Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
riferisca, con cadenza semestrale sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto; 
  Sentito il Comitato interministeriale per  le  politiche  del  mare
nella seduta del 25 giugno 2025; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 725,  della  legge
30  dicembre  2024,  n.  207,  sono  destinate  alla  promozione   di
un'economia e una crescita blu sostenibili nonche' alla promozione  e
alla  diffusione  della  cultura  del  mare,   costituente   elemento
essenziale della  natura  da  tutelare  e  valorizzare,  secondo  gli
obiettivi e le linee  indicate  dal  Piano  del  mare  approvato  dal
Comitato interministeriale per le politiche del  mare  (CIPOM)  nella
seduta del 31 luglio 2023. 
  2. Per i fini di cui al  precedente  comma,  si  provvede  mediante
interventi di sostegno a: 
    a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico  -
sociale e delle infrastrutture dei territori  marini,  finalizzati  a
migliorare le condizioni di vita delle  comunita'  caratterizzate  da
una antica cultura marinara, comprese  le  isole  minori  marine,  in
maniera  da  assicurarne  la  mitigazione  dei  rischi  naturali,  il
contrasto dello spopolamento, il godimento dei  servizi  primari,  la
accessibilita' e la mobilita' ed una attivita' turistica compatibile; 
    b) progetti  di  divulgazione  e  promozione  della  marittimita'
nazionale,  anche  attraverso  l'utilizzo  di   media   tradizionali,
digitali e piattaforme online o  la  concessione  del  patrocinio  ad
iniziative di rilevante  interesse  culturale,  economico  e  sociale
legate al mare, finalizzati  a  promuovere  la  crescita  sostenibile
delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone  marine,
l'uso sostenibile delle risorse  marine  nonche'  la  genesi  di  una
cittadinanza  blu  imperniata  anche  sulla   partecipazione   e   la
comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti  quali  quelli
della geografia del mare, della biologia  marina,  della  letteratura
marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello  sfruttamento
delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie  rinnovabili
marittime e degli interventi ecocompatibili. 
  3. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera a) e'
destinata una quota del 70% per ciascun esercizio  finanziario  delle
risorse di cui al comma 1. 
  4. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2,  lettera  b),
e' destinata  la  rimanente  quota  del  30%  per  ciascun  esercizio
finanziario delle risorse di cui al comma 1.