IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del
quale «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove
le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti
dall'insularita'»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'art. 4-bis, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei
ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione
del Governo con riferimento alle politiche del mare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal
1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in
corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP,
istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in
particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale
per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare,
ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle
politiche del mare, nonche' l'art. 12, comma 11, secondo cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e
organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il ricorso
ad esperti;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e,
in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare,
con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo,
coordinamento e di promozione dell'attivita' strategica del Governo
con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente,
previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della
Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre
2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le
politiche del mare;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1,
comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu
sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art.
21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche
del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Ministro senza
portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e
le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' delegato l'esercizio delle funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile, superamento delle emergenze e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;
Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con
delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in
data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle
politiche del mare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in
data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri», disciplinando il Dipartimento per le politiche del
mare e individuando la data di soppressione della Struttura di
missione per le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell'esercizio
finanziario 2025, il centro di responsabilita' n. 19 «Politiche del
mare»;
Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 prevede che «con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i
settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui
al presente comma nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse
del medesimo fondo»;
Ravvisata la necessita' di stabilire i settori di intervento
ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle
risorse del «Fondo per l'economia del mare»;
Considerati prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e
una crescita blu sostenibili nonche' di promuovere e diffondere la
cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia
marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del
mare, alla biodiversita' e all'uso sostenibile delle risorse marine;
Ritenuto che il suddetto obiettivo possa essere efficacemente
perseguito, per il triennio 2025-2027, attraverso:
a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico -
sociale e delle infrastrutture dei territori marini;
b) progetti di divulgazione e promozione della marittimita'
nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali,
digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad
iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale
legate al mare;
Ritenuto necessario, a tali fini, impiegare la quota prevalente
delle risorse di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del
2024, per le finalita' di sostegno, sviluppo e valorizzazione del
tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori
marini, risultando i relativi interventi, specie se in conto
capitale, di valore unitario maggiore rispetto alle iniziative di
carattere divulgativo e promozionale della marittimita' nazionale;
Ritenuto, pertanto, di destinare il 70% delle risorse disponibili
nel triennio 2025-2027, alle finalita' di sostegno, sviluppo e
valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture
dei territori marini, e di destinare la rimanente quota del 30% alle
iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimita'
nazionale;
Considerato che il miglioramento delle condizioni di vita nei
territori marini passa anche attraverso politiche ed iniziative che
abbracciano l'intera «blue economy», andando oltre per includere la
necessita' di assicurare un maggiore livello di sicurezza;
Considerata la necessita' di attuare progetti di sviluppo e
valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture
dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita
delle comunita' caratterizzate da una antica cultura marinara,
comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la
mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il
godimento dei servizi primari, la accessibilita' e la mobilita' ed
una attivita' turistica compatibile;
Considerata la necessita', attraverso la realizzazione di progetti
e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di promuovere e
diffondere un'adeguata conoscenza del mare, con le sue
caratteristiche e le sue problematiche. Per proteggere il mare e'
indispensabile promuovere comportamenti, individuali e collettivi,
compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti
dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite, che ha inserito, tra i suoi
obiettivi fondamentali, il goal n. 14 «Conservare e utilizzare in
modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine» (paragrafo
2.9.5, Piano del mare, pag. 139);
Considerata, a tali fini, l'esigenza di promuovere la crescita
sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle
zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, nonche' la
genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione
e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali
quelli della geografia del mare, della biologia marina, della
letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello
sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie
rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili;
Ritenuta la necessita' di valorizzare i borghi marinari come
elemento identitario delle comunita' costiere italiane nonche' di
tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e delle
antiche maestranze del mare;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione dei soggetti
beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma
725, della legge n. 207 del 2024, assicurando il coinvolgimento di
soggetti, pubblici e privati;
Ritenuto di stabilire che alla definizione delle modalita' per la
presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria
e della successiva erogazione delle risorse finanziarie si provveda
con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le
politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri che
contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in
corso d'opera dell'esecuzione dei progetti;
Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
riferisca, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente decreto;
Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare
nella seduta del 25 giugno 2025;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 725, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alla promozione di
un'economia e una crescita blu sostenibili nonche' alla promozione e
alla diffusione della cultura del mare, costituente elemento
essenziale della natura da tutelare e valorizzare, secondo gli
obiettivi e le linee indicate dal Piano del mare approvato dal
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) nella
seduta del 31 luglio 2023.
2. Per i fini di cui al precedente comma, si provvede mediante
interventi di sostegno a:
a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico -
sociale e delle infrastrutture dei territori marini, finalizzati a
migliorare le condizioni di vita delle comunita' caratterizzate da
una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in
maniera da assicurarne la mitigazione dei rischi naturali, il
contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la
accessibilita' e la mobilita' ed una attivita' turistica compatibile;
b) progetti di divulgazione e promozione della marittimita'
nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali,
digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad
iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale
legate al mare, finalizzati a promuovere la crescita sostenibile
delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine,
l'uso sostenibile delle risorse marine nonche' la genesi di una
cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la
comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli
della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura
marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento
delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili
marittime e degli interventi ecocompatibili.
3. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera a) e'
destinata una quota del 70% per ciascun esercizio finanziario delle
risorse di cui al comma 1.
4. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera b),
e' destinata la rimanente quota del 30% per ciascun esercizio
finanziario delle risorse di cui al comma 1.