IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per
la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una
delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale
rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
14 luglio 2022, con il quale e' stata individuata la delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo relativo al triennio 2022 - 2024 riguardante il
personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n.
70, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021
per il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012,
19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 13 maggio 2014, e successive
modificazioni, 23 luglio 2020, 5 novembre 2020, nonche' i decreti del
Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2024 ed in data 28 marzo
2025, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2022/2024 per
il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in
data 5 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle
organizzazioni sindacali SI.N.PREF. e AP - Associazione Sind.
Prefettizi;
Preso atto che l'Organizzazione sindacale S.N.A.DI.P-CISAL non ha
sottoscritto la predetta ipotesi e ha trasmesso le proprie
osservazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che
dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale,
articolo 1, commi 27 e 32, della legge 27 dicembre 2023, n. 213;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2025 con la quale e' stata approvata, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, la predetta ipotesi di accordo e il relativo schema di
decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e
del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale
appartenente alla carriera prefettizia.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 20, 26, 27 e
29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.».
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.».
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29,
comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2022, n. 70 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera
prefettizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 2022.
- Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e
442, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2018:
«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente
periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di
euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale della carriera
prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile
dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo.».
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.».
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.».
- Si riporta il testo del comma 127, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole:
"1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375
milioni".».
- Si riporta il testo dei commi 959 e 1029,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2020:
«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.».
«1029. In relazione all'esigenza di procedere alla
graduale perequazione del trattamento economico del
personale della carriera prefettizia a quello della
dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse
disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 21 (Risorse aggiuntive per il personale della
carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del
medesimo comma, all'incremento del fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a
decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 27 e 32, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri
di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«32. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata
la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9
milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare
all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche
ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.