La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per il rilancio dell'economia
nei territori delle regioni Marche e Umbria
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo
sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come
individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno -
ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e
Umbria.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi
indicata:
a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con
i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i
compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche'
quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico
digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES)
di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del
2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla
presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del
Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione
2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della
programmazione per gli anni 2021-2027.
3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2
dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,»
sono soppresse.
4. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e'
abrogato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note all'art. 1:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre
2012 n. 326 serie C.
- Si riportano il testo degli articoli 9, 10, 12 e 13
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162:
«Art. 9 (Istituzione della Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Per Zona economica
speciale (ZES) si intende una zona delimitata del
territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita'
economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia'
operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare
di speciali condizioni in relazione agli investimenti e
alle attivita' di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di
seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). - 1. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la
Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica
amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro
per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro del
turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri
competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna
riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle
province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo
delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica,
costituita da rappresentanti designati delle
amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura
di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della
Cabina di regia e' approvato il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa. Per la
partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
"Struttura di missione ZES", alla quale e' preposto un
coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La
Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre
2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura, sulla base degli orientamenti della
Cabina di regia ZES, supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11;
b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di
regia ZES;
c) svolge compiti di coordinamento e attuazione
delle attivita' previste nel Piano strategico della ZES
unica;
c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza
almeno semestrale e sulla base degli indicatori di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti
dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli
incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di
verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia delle
misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei
risultati attesi come indicati nel Piano strategico della
ZES unica;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della
ZES unica;
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a promuovere
l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e garantire
la disponibilita' e l'accessibilita' al pubblico delle
informazioni rilevanti;
f) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a prevenire tentativi
di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata;
g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di
amministrazione procedente ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto
salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo
15;
h) assicura lo svolgimento delle attivita' di
comunicazione istituzionale e di pubblicita' della ZES
unica, mediante il portale web della ZES unica di cui
all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e'
composta da un contingente di tre unita' dirigenziali di
livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro
unita' dirigenziali di livello non generale e di sessanta
unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di
personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono
individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta
unita', anche tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e'
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la durata di esso, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Alla predetta Struttura e' assegnato un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete
un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del secondo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le
competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e'
individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono
trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni gia'
di titolarita' dei Commissari straordinari di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi
alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31
dicembre 2026, la Struttura di missione ZES puo' assumere
le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso,
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo
e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dallal egge 29 luglio 2021,
n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
3 e 6, la Struttura di missione ZES puo' avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA
S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del
2017cessano dal proprio incarico. Gli incarichi
dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei
Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017cessano
automaticamente, ove non confermati nell'ambito del
contingente di unita' dirigenziali non generali assegnato
alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I
contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione
territoriale ai sensi del secondo periodo del comma
7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91
del 2017alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di
cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva
l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i Commissari straordinari
nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 91 del 2017trasmettono al Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli
interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti
nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
91 del 2017, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono
sostituite dalle seguenti: "di progetti inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche".».
«Art. 12 (Portale web della ZES unica). - 1. Al fine
di favorire una immediata e semplice conoscibilita' della
ZES unica e dei benefici connessi, e' istituito presso la
Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il
portale web della ZES unica.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese,
fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti
alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo
sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del
portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle
disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la
coesione finanziato dai fondi strutturali europei della
programmazione 2021-2027.
Art. 13 (Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES).
- 1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle
attivita' produttive del territorio delle regioni del
Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire
dal 1° gennaio 2024, e' istituito, presso la Struttura di
missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello
unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES
unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli
sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera ater), del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 3
agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi
previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni
dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP),
di cui alregolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D.
ZES ha competenza in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle
attivita' economiche e produttive di beni e servizi e a
tutti i procedimenti amministrativi concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti
l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi
di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e
gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari
alla realizzazione, modifica ed esercizio di attivita'
produttiva;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la
realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di
strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di
pubblico spettacolo.
3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard
tecnologici ed in conformita' alle specifiche tecniche di
cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre
2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti
sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi
dell'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4,
comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,
al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo
d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo
periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.
Nelle more della piena operativita' del S.U.D. ZES, le
domande di autorizzazione unica sono presentate: per le
attivita' localizzate o da localizzare nei territori delle
Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli
sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91
del 2017; per le attivita' localizzate o da localizzare
negli altri territori della ZES unica, ai SUAP
territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
le trasmettono immediatamente, secondo le modalita' di
interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni
definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici
digitali attivati presso i Commissari straordinari
territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello
Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere
sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per
la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della
programmazione 2021-2027.».
- Si riporta il testo del comma 61, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, come
modificato dalla presente legge:
«61. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree
portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi' come
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' prevista
l'istituzione della Zona logistica semplificata.».
- L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n.
60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 maggio 2024, n. 105 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, abrogato dalla presente
legge, recava: "Istituzione delle Zone logistiche
semplificate nelle regioni in transizione"».