La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni per il rilancio dell'economia 
             nei territori delle regioni Marche e Umbria 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo
sviluppo di nuovi investimenti nelle  regioni  in  transizione,  come
individuate dalla normativa  dell'Unione  europea,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno -
ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche  e
Umbria. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e a decorrere dalla data  ivi
indicata: 
    a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo  10,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con
i Presidenti delle regioni Marche e Umbria; 
    b) sono estesi al territorio delle  regioni  Marche  e  Umbria  i
compiti e le  attivita'  della  Struttura  di  missione  ZES  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  124  del  2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del  2023,  nonche'
quelli del portale web  della  ZES  unica  e  dello  sportello  unico
digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES)
di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge  n.  124  del
2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di  cui  alla
presente lettera  si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione
2021-2027,   finanziato   dai   fondi   strutturali   europei   della
programmazione per gli anni 2021-2027. 
  3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica
speciale  per  il  Mezzogiorno  -  ZES  unica,  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  9  del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,»
sono soppresse. 
  4. L'articolo 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.  95,  e'
abrogato. 
 
                                    N O T E 
 
                
                
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea
          (versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26  ottobre
          2012 n. 326 serie C. 
              - Si riportano il testo degli articoli 9, 10, 12  e  13
          del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  recante:
          "Disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione,
          per il rilancio dell'economia nelle  aree  del  Mezzogiorno
          del Paese, nonche' in materia di immigrazione",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  19  settembre  2023,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2023, n. 162: 
                «Art. 9 (Istituzione della  Zona  economica  speciale
          per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1.  Per  Zona  economica
          speciale  (ZES)  si  intende  una   zona   delimitata   del
          territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita'
          economiche e imprenditoriali da parte  delle  aziende  gia'
          operative e di quelle che si insedieranno puo'  beneficiare
          di speciali condizioni in  relazione  agli  investimenti  e
          alle attivita' di sviluppo d'impresa. 
                2. A far data dal 1° gennaio  2024  e'  istituita  la
          Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica,  di
          seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
          delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. 
                Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). - 1. Presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  istituita  la
          Cabina  di   regia   ZES,   con   compiti   di   indirizzo,
          coordinamento, vigilanza  e  monitoraggio,  presieduta  dal
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR e composta dal Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie,  dal  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le
          politiche  del  mare,   dal   Ministro   per   le   riforme
          istituzionali e la semplificazione normativa, dal  Ministro
          per lo sport e i  giovani,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in  Italy,
          dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  dal   Ministro   dell'ambiente   e   della
          sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle  foreste,  dal  Ministro  del
          turismo, dal Ministro della cultura, dagli  altri  Ministri
          competenti  in  base  all'ordine  del  giorno  di  ciascuna
          riunione, nonche'  dai  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, dal Presidente  dell'Unione  delle
          province d'Italia o da un suo  delegato  e  dal  Presidente
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo
          delegato. Alle  riunioni  della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria  tecnica,
          costituita    da     rappresentanti     designati     delle
          amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura
          di missione di cui al comma 2. Nella prima  riunione  della
          Cabina  di   regia   e'   approvato   il   regolamento   di
          organizzazione   dei   lavori   della   stessa.   Per    la
          partecipazione alle riunioni  della  Cabina  di  regia  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
          del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche
          di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
          "Struttura di missione ZES",  alla  quale  e'  preposto  un
          coordinatore, articolata in due direzioni  generali  ed  in
          quattro uffici di livello  dirigenziale  non  generale.  La
          Struttura di missione e' rinnovabile fino  al  31  dicembre
          2034. 
                3.  La  Struttura  di  missione  ZES   provvede,   in
          particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': 
                  a) assicura, sulla base  degli  orientamenti  della
          Cabina  di  regia  ZES,  supporto  all'Autorita'   politica
          delegata in materia di ZES per l'esercizio  delle  funzioni
          di indirizzo e  coordinamento  dell'azione  strategica  del
          Governo relativamente all'attuazione del  Piano  strategico
          della ZES unica di cui all'articolo 11; 
                  b) coordina la segreteria tecnica della  Cabina  di
          regia ZES; 
                  c) svolge compiti  di  coordinamento  e  attuazione
          delle attivita' previste nel  Piano  strategico  della  ZES
          unica; 
                  c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con  cadenza
          almeno  semestrale  e  sulla  base  degli   indicatori   di
          avanzamento  fisico,  finanziario  e  procedurale  definiti
          dalla  Cabina  di  regia  ZES,  degli  interventi  e  degli
          incentivi concessi  nella  ZES  unica,  anche  al  fine  di
          verificare l'andamento delle attivita',  l'efficacia  delle
          misure di incentivazione concesse e il  raggiungimento  dei
          risultati attesi come indicati nel Piano  strategico  della
          ZES unica; 
                  d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'
          istruttoria relativa alla formulazione  delle  proposte  di
          aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della
          ZES unica; 
                  e) definisce, in raccordo  con  le  amministrazioni
          competenti,   le   attivita'   necessarie   a    promuovere
          l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e  garantire
          la disponibilita'  e  l'accessibilita'  al  pubblico  delle
          informazioni rilevanti; 
                  f) definisce, in raccordo  con  le  amministrazioni
          competenti, le attivita' necessarie a  prevenire  tentativi
          di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata; 
                  g) cura  l'istruttoria  e  svolge  le  funzioni  di
          amministrazione   procedente   ai   fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione unica di  cui  all'articolo  15,  fatto
          salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo
          15; 
                  h)  assicura  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          comunicazione istituzionale  e  di  pubblicita'  della  ZES
          unica, mediante il portale  web  della  ZES  unica  di  cui
          all'articolo 12, anche avvalendosi  delle  altre  strutture
          della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                4. La Struttura di missione di  cui  al  comma  2  e'
          composta da un contingente di tre  unita'  dirigenziali  di
          livello generale,  tra  cui  il  coordinatore,  di  quattro
          unita' dirigenziali di livello non generale e  di  sessanta
          unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Le   unita'   di
          personale non dirigenziale di cui  al  primo  periodo  sono
          individuate, nel limite di trenta unita', tra il  personale
          trasferito alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ai
          sensi dell'articolo  50,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 aprile 2023,  n.  41,  e,  nel  limite  di  trenta
          unita', anche tra il  personale  di  altre  amministrazioni
          pubbliche, ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  che  e'
          collocato in posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro
          analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. All'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta  la  durata  di  esso,   nella   dotazione   organica
          dell'amministrazione di provenienza e'  reso  indisponibile
          un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto   di   vista
          finanziario.  Alla  predetta  Struttura  e'  assegnato   un
          contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete
          un compenso fino a un importo massimo annuo di euro  50.000
          al lordo dei contributi previdenziali  ed  assistenziali  e
          degli  oneri  fiscali  a  carico  dell'amministrazione  per
          singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di  euro
          700.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2034.  Il
          trattamento economico del personale collocato in  posizione
          di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai  sensi
          del secondo periodo e'  corrisposto  secondo  le  modalita'
          previste  dall'articolo  9,  comma   5-ter,   del   decreto
          legislativo n. 303 del 1999. Il  contingente  di  personale
          non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di
          societa'  pubbliche   controllate   o   partecipate   dalle
          Amministrazioni centrali dello Stato  in  base  a  rapporto
          regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
          non appartenente alla  pubblica  amministrazione  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo  n.  303
          del  1999,  il  cui  trattamento  economico  e'   stabilito
          all'atto del conferimento dell'incarico. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite
          l'organizzazione della  Struttura  di  missione  ZES  e  le
          competenze  degli  uffici.  Con  il  medesimo  decreto   e'
          individuata altresi' la data a decorrere dalla  quale  sono
          trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni  gia'
          di  titolarita'  dei   Commissari   straordinari   di   cui
          all'articolo 4, comma 6-bis, del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2017, n. 123. 
                6.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'   efficace   e
          tempestiva attuazione degli interventi  del  PNRR  relativi
          alla  infrastrutturazione  della  ZES  unica,  fino  al  31
          dicembre 2026, la Struttura di missione ZES  puo'  assumere
          le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal  caso,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo
          e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
          convertito, con modificazioni, dallal egge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
          3 e  6,  la  Struttura  di  missione  ZES  puo'  avvalersi,
          mediante     apposite     convenzioni,     del     supporto
          tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  -  INVITALIA
          S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
          vigente. 
                8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
          al comma 5, i Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n.  91  del
          2017cessano   dal   proprio   incarico.    Gli    incarichi
          dirigenziali conferiti  nelle  strutture  di  supporto  dei
          Commissari straordinari di  cui  al  predetto  articolo  4,
          comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  91  del  2017cessano
          automaticamente,  ove  non   confermati   nell'ambito   del
          contingente di unita' dirigenziali non  generali  assegnato
          alla Struttura di missione  ZES  di  cui  al  comma  4  del
          presente  articolo,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   nel   sito   internet   istituzionale   del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I
          contratti   stipulati   dall'Agenzia   per   la    coesione
          territoriale  ai  sensi  del  secondo  periodo  del   comma
          7-quater del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  91
          del 2017alla data di entrata in vigore del presente decreto
          cessano automaticamente alla data indicata nel  decreto  di
          cui  al  comma  5  del  presente  articolo,   fatta   salva
          l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. 
                9. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  i  Commissari  straordinari
          nominati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6-bis,   del
          decreto-legge n. 91 del 2017trasmettono al Dipartimento per
          le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
          ministri una relazione circa lo stato di  attuazione  degli
          interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti
          nell'espletamento dell'incarico. 
                10. All'articolo 50  del  decreto-legge  24  febbraio
          2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          aprile 2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato. 
                11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
          pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno  degli  anni
          dal 2024 al 2034, si provvede mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  di  cui
          all'articolo 22, comma 1, lettera a). 
                12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
          91 del 2017, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "di  progetti  inerenti  alle
          attivita' economiche ovvero all'insediamento  di  attivita'
          industriali, produttive e logistiche".». 
                «Art. 12 (Portale web della ZES unica). - 1. Al  fine
          di favorire una immediata e semplice  conoscibilita'  della
          ZES unica e dei benefici connessi, e' istituito  presso  la
          Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma  2,  il
          portale web della ZES unica. 
                2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese,
          fornisce tutte le informazioni  sui  benefici  riconosciuti
          alle imprese nella ZES unica e  garantisce  l'accesso  allo
          sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13. 
                3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  del
          portale di cui al  comma  1  si  provvede  a  valere  sulle
          disponibilita' del Programma  nazionale  capacita'  per  la
          coesione finanziato dai  fondi  strutturali  europei  della
          programmazione 2021-2027. 
                Art. 13 (Sportello unico digitale ZES - S.U.D.  ZES).
          - 1. Al  fine  di  garantire  un  rilancio  unitario  delle
          attivita'  produttive  del  territorio  delle  regioni  del
          Mezzogiorno,  come  individuate  dalla  normativa  europea,
          ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo  107  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  a  partire
          dal 1° gennaio 2024, e' istituito, presso la  Struttura  di
          missione di cui all'articolo  10,  comma  2,  lo  sportello
          unico digitale ZES per le attivita'  produttive  nella  ZES
          unica, denominato S.U.D. ZES, nel  quale  confluiscono  gli
          sportelli unici digitali attivati, ai  sensi  dell'articolo
          5, comma 1, lettera  ater),  del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  3
          agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei  casi
          previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni
          dello sportello unico per le attivita'  produttive  (SUAP),
          di cui alregolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
                2. Nell'ambito dell'area della ZES  unica  il  S.U.D.
          ZES ha competenza in relazione: 
                  a) ai  procedimenti  amministrativi  inerenti  alle
          attivita' economiche e produttive di beni  e  servizi  e  a
          tutti  i   procedimenti   amministrativi   concernenti   la
          realizzazione,    l'ampliamento,    la    cessazione,    la
          riattivazione, la localizzazione e la  rilocalizzazione  di
          impianti produttivi; 
                  b)  ai  procedimenti   amministrativi   riguardanti
          l'intervento edilizio produttivo, compresi  gli  interventi
          di trasformazione del territorio ad  iniziativa  privata  e
          gli interventi sugli edifici esistenti e  quelli  necessari
          alla realizzazione,  modifica  ed  esercizio  di  attivita'
          produttiva; 
                  c) ai procedimenti  amministrativi  riguardanti  la
          realizzazione,   l'ampliamento   la   ristrutturazione   di
          strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di
          pubblico spettacolo. 
                3. Il S.U.D. ZES opera secondo  i  migliori  standard
          tecnologici ed in conformita' alle specifiche  tecniche  di
          cui all'articolo 5 dell'allegato al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico,  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione   e   del   Ministro   per    l'innovazione
          tecnologica e la transizione  digitale  12  novembre  2021,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del  3  dicembre
          2021.   I   provvedimenti   conclusivi   dei   procedimenti
          sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi
          dell'articolo 43-bis del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  dell'articolo  4,
          comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  219,
          al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2
          della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580.  Il   fascicolo
          d'impresa rende disponibili i documenti di cui  al  secondo
          periodo a tutte le pubbliche  amministrazioni  interessate.
          Nelle more della piena  operativita'  del  S.U.D.  ZES,  le
          domande di autorizzazione unica  sono  presentate:  per  le
          attivita' localizzate o da localizzare nei territori  delle
          Zone  economiche  speciali  come  gia'  definite  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, e del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 25 gennaio  2018,  n.  12,  agli
          sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5,
          comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge  n.  91
          del 2017; per le attivita'  localizzate  o  da  localizzare
          negli  altri   territori   della   ZES   unica,   ai   SUAP
          territorialmente competenti di cui all'articolo  38,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che
          le trasmettono  immediatamente,  secondo  le  modalita'  di
          interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni
          definite ai sensi del decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico  12  novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli  unici
          digitali  attivati   presso   i   Commissari   straordinari
          territorialmente  competenti  ai  sensi  dell'articolo  22,
          comma 3, del presente decreto. 
                4. Agli oneri  derivanti  dalla  realizzazione  dello
          Sportello unico di cui al comma  1  si  provvede  a  valere
          sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita'  per
          la coesione finanziato dai fondi strutturali europei  della
          programmazione 2021-2027.». 
              - Si riporta il testo del comma  61,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «61. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti  nelle  aree
          portuali  delle  regioni  piu'   sviluppate,   cosi'   come
          individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle
          deroghe  previste  dall'articolo  107  del   Trattato   sul
          funzionamento    dell'Unione    europea,    e'     prevista
          l'istituzione della Zona logistica semplificata.». 
              - L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n.
          60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia  di
          politiche di coesione, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 maggio 2024, n.  105  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, abrogato  dalla  presente
          legge,   recava:   "Istituzione   delle   Zone   logistiche
          semplificate nelle regioni in transizione"».