IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la direttiva 2010/13/UE e successive modificazioni ed
integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo
2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi);
Visto l'art. 14 della direttiva 2010/13/UE, il quale prevede al
paragrafo 1 che: «Ciascuno Stato membro puo' adottare misure
compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le
emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in
esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la
societa' in modo da privare una parte importante del pubblico di tale
Stato membro della possibilita' di seguire i suddetti eventi in
diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale
caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi,
nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la
societa'. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo
utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano
essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove cio'
risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico
interesse, in differita integrale o parziale» e al successivo
paragrafo che: «Gli Stati membri notificano immediatamente alla
Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del
paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica
che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le
comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del
comitato di contatto di cui all'art. 29. Essa pubblica immediatamente
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e,
almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure
adottate dagli Stati membri»;
Visto quanto previsto dalla Commissione europea nel documento di
lavoro CC TVSF (97) 9/3, in applicazione dell'art. 3-bis della
direttiva 89/552/CEE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, in
merito alle condizioni minime che devono essere soddisfatte per
l'applicabilita' della disciplina oggetto del presente decreto;
Tenuto conto dei requisiti previsti dalla Commissione europea nel
documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 e della definizione di emittente
qualificata, cosi' come declinati dall'art 1 dell'allegato A alla
delibera AGCOM n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012, che possono essere
riproposti nella attuale formulazione alla luce del quadro normativo
europeo vigente;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il
testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (in seguito
anche «Tusma»);
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi
di interesse sociale o di grande interesse pubblico»;
Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208, che prevede: «Il Ministero con proprio decreto individua,
inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di
grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008,
n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al
pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela
dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di
regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come
determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27
maggio 2022, recante «Individuazione degli eventi di particolare
rilevanza e interesse sociale» adottato in attuazione dell'art. 33,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero
dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero
delle imprese e del made in Italy;
Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208, il quale prevede che: «Il Ministero, sentita l'Autorita',
compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di
particolare rilevanza per la societa', dei quali i fornitori dei
servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista
e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto
dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE»;
Vista la lista vigente degli eventi di particolare rilevanza per la
societa' approvata con delibera AGCOM n. 131/12/CONS;
Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento della gia'
menzionata lista alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nel
corso degli ultimi anni nel panorama sociale, sportivo e culturale e
della nuova competenza attribuita in materia dal suindicato art. 33,
comma 1, al Ministero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 33 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, a norma del quale: «L'Autorita',
con propria deliberazione, individua le modalita' idonee per
assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i
diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui
al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di
un altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi
considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e per i quali
il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale
o parziale», nonche' il successivo comma 5, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, il quale stabilisce che:
«L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui
all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie
ai sensi dell'art. 40»;
Vista la delibera AGCOM 667/10/CONS come modificata e integrata
dalla delibera 392/12/CONS («Modifica al regolamento concernente la
trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande
interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici»);
Tenuto conto della consultazione pubblica condotta dal Ministero in
relazione alla definizione dell'elenco degli eventi di particolare
rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su
palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale, oppure in
differita, in forma integrale o parziale, avviata in data 30 marzo
2023 e i cui esiti sono pubblicati sul sito del Ministero;
Tenuto conto del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni acquisito al protocollo del Ministero n. 7852 del 13
giugno 2024;
Vista la trasmissione della proposta, di cui all'art. 33, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di modifica della
lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' -
definita nel 2012 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM) con la delibera 131/12/CONS - notificata alla Commissione
europea dal Ministero delle imprese e del made in Italy in data 26
marzo 2025;
Preso atto della decisione della Commissione europea del 25 giugno
2025, relativa alla compatibilita' con il diritto dell'Unione delle
misure che l'Italia intende adottare a norma dell'art. 14, paragrafo
1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 luglio
2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi,
nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la
societa', dei quali e' assicurata la diffusione su palinsesti in
chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure
parziale, da parte di emittenti qualificate.
2. Per eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
si intendono gli eventi di grande risonanza che, in considerazione
del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione
svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale e
sportiva, suscitano gli interessi della collettivita' o di un'ampia
pluralita' di soggetti.
3. Ai fini dell'inserimento della lista di cui all'art. 33, comma
1, del TUSMA devono essere soddisfatte almeno due delle seguenti
quattro condizioni:
a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e
generalizzata in Italia ed interessano altre persone, oltre a quelle
che normalmente seguono il tipo di evento in questione;
b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento
generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e' un
catalizzatore dell'identita' culturale italiana;
c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata
disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione
non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in
Italia.
4. Per «emittente qualificata» si intende un'emittente televisiva
soggetta alla giurisdizione italiana in grado di consentire ad almeno
l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguire gli
eventi ritenuti di particolare rilevanza per la societa' su un
palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari.
5. Per «Autorita'» si intende l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e
successive modificazioni ed integrazioni.