IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  10  marzo
2010,  relativa  al   coordinamento   di   determinate   disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi); 
  Visto l'art. 14 della direttiva 2010/13/UE,  il  quale  prevede  al
paragrafo  1  che:  «Ciascuno  Stato  membro  puo'  adottare   misure
compatibili con il diritto dell'Unione volte  ad  assicurare  che  le
emittenti  soggette  alla  sua  giurisdizione  non   trasmettano   in
esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza  per  la
societa' in modo da privare una parte importante del pubblico di tale
Stato membro della possibilita'  di  seguire  i  suddetti  eventi  in
diretta o in differita su canali  liberamente  accessibili.  In  tale
caso, lo  Stato  membro  interessato  redige  un  elenco  di  eventi,
nazionali o meno, che  considera  di  particolare  rilevanza  per  la
societa'. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente  e  in  tempo
utile. Inoltre, lo Stato membro  determina  se  tali  eventi  debbano
essere disponibili in diretta integrale o parziale  o,  laddove  cio'
risulti necessario o opportuno  per  ragioni  obiettive  di  pubblico
interesse,  in  differita  integrale  o  parziale»  e  al  successivo
paragrafo che:  «Gli  Stati  membri  notificano  immediatamente  alla
Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai  sensi  del
paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica  la  Commissione  verifica
che tali misure siano compatibili con il  diritto  dell'Unione  e  le
comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del
comitato di contatto di cui all'art. 29. Essa pubblica immediatamente
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le  misure  adottate  e,
almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di  tutte  le  misure
adottate dagli Stati membri»; 
  Visto quanto previsto dalla Commissione europea  nel  documento  di
lavoro CC TVSF  (97)  9/3,  in  applicazione  dell'art.  3-bis  della
direttiva 89/552/CEE come introdotto  dalla  direttiva  97/36/CE,  in
merito alle condizioni  minime  che  devono  essere  soddisfatte  per
l'applicabilita' della disciplina oggetto del presente decreto; 
  Tenuto conto dei requisiti previsti dalla Commissione  europea  nel
documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 e della definizione di emittente
qualificata, cosi' come declinati dall'art  1  dell'allegato  A  alla
delibera AGCOM n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012, che  possono  essere
riproposti nella attuale formulazione alla luce del quadro  normativo
europeo vigente; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio  2008,  n.  9  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  «Disciplina  della
titolarita'  e  della  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE,  relativa
al   coordinamento   di   determinate    disposizioni    legislative,
regolamentari e amministrative degli  Stati  membri,  concernente  il
testo unico per la fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi  in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (in seguito
anche «Tusma»); 
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  208,
rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed  eventi
di interesse sociale o di grande interesse pubblico»; 
  Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre  2021,
n. 208, che prevede: «Il Ministero  con  proprio  decreto  individua,
inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse  sociale  o  di
grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art.  2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del  2008,
n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al
pubblico  italiano,  di  cui  deve   essere   garantita,   a   tutela
dell'utenza, la  fruizione  nel  rispetto  di  adeguati  standard  di
regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come
determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4. 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
maggio 2022, recante  «Individuazione  degli  eventi  di  particolare
rilevanza e interesse sociale» adottato in attuazione  dell'art.  33,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2  con  il  quale  il  Ministero
dello sviluppo economico ha assunto  la  denominazione  di  Ministero
delle imprese e del made in Italy; 
  Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre  2021,
n. 208, il quale prevede che:  «Il  Ministero,  sentita  l'Autorita',
compila una lista degli  eventi,  nazionali  e  non,  considerati  di
particolare rilevanza per la societa',  dei  quali  i  fornitori  dei
servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La  lista
e'  comunicata  alla  Commissione  europea  secondo  quanto  previsto
dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE»; 
  Vista la lista vigente degli eventi di particolare rilevanza per la
societa' approvata con delibera AGCOM n. 131/12/CONS; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  un  aggiornamento  della   gia'
menzionata lista alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nel
corso degli ultimi anni nel panorama sociale, sportivo e culturale  e
della nuova competenza attribuita in materia dal suindicato art.  33,
comma 1, al Ministero; 
  Visto  il  comma  2  del  medesimo  art.  33  del  citato   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, a norma del quale: «L'Autorita',
con  propria  deliberazione,  individua  le  modalita'   idonee   per
assicurare che i fornitori dei servizi  di  media  non  esercitino  i
diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui
al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico  di
un altro Stato  membro  della  possibilita'  di  seguire  gli  eventi
considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e per i  quali
il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro,  in
diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma  integrale
o parziale», nonche' il successivo comma 5, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, il  quale  stabilisce  che:
«L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo, esercitando  le  connesse  funzioni  sanzionatorie  di  cui
all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali  delle  controversie
ai sensi dell'art. 40»; 
  Vista la delibera AGCOM 667/10/CONS  come  modificata  e  integrata
dalla delibera 392/12/CONS («Modifica al regolamento  concernente  la
trasmissione di  brevi  estratti  di  cronaca  di  eventi  di  grande
interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici»); 
  Tenuto conto della consultazione pubblica condotta dal Ministero in
relazione alla definizione dell'elenco degli  eventi  di  particolare
rilevanza per la societa' di  cui  e'  assicurata  la  diffusione  su
palinsesti in chiaro, in diretta  integrale  o  parziale,  oppure  in
differita, in forma integrale o parziale, avviata in  data  30  marzo
2023 e i cui esiti sono pubblicati sul sito del Ministero; 
  Tenuto conto  del  parere  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni acquisito al protocollo del Ministero n.  7852  del  13
giugno 2024; 
  Vista la trasmissione della proposta, di cui all'art. 33, comma  1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  di  modifica  della
lista degli  eventi  di  particolare  rilevanza  per  la  societa'  -
definita nel 2012 dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
(AGCOM) con la delibera 131/12/CONS  -  notificata  alla  Commissione
europea dal Ministero delle imprese e del made in Italy  in  data  26
marzo 2025; 
  Preso atto della decisione della Commissione europea del 25  giugno
2025, relativa alla compatibilita' con il diritto  dell'Unione  delle
misure che l'Italia intende adottare a norma dell'art. 14,  paragrafo
1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 luglio
2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33,  comma  1,
del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  gli  eventi,
nazionali  e  non,  considerati  di  particolare  rilevanza  per   la
societa', dei quali e' assicurata  la  diffusione  su  palinsesti  in
chiaro,  in  diretta  o  in  differita,  in  forma  integrale  oppure
parziale, da parte di emittenti qualificate. 
  2. Per eventi di interesse sociale o di grande  interesse  pubblico
si intendono gli eventi di grande risonanza  che,  in  considerazione
del loro contenuto, della  platea  dei  destinatari,  della  funzione
svolta e della  rilevanza,  anche  economica,  sociale,  culturale  e
sportiva, suscitano gli interessi della collettivita' o  di  un'ampia
pluralita' di soggetti. 
  3. Ai fini dell'inserimento della lista di cui all'art.  33,  comma
1, del TUSMA devono essere  soddisfatte  almeno  due  delle  seguenti
quattro condizioni: 
    a) l'evento e  i  suoi  esiti  godono  di  risonanza  speciale  e
generalizzata in Italia ed interessano altre persone, oltre a  quelle
che normalmente seguono il tipo di evento in questione; 
    b) l'evento gode da parte della popolazione di un  riconoscimento
generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e'  un
catalizzatore dell'identita' culturale italiana; 
    c) l'evento coinvolge la squadra  nazionale  di  una  determinata
disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo; 
    d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione
non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori  in
Italia. 
  4. Per «emittente qualificata» si intende  un'emittente  televisiva
soggetta alla giurisdizione italiana in grado di consentire ad almeno
l'80% della popolazione  italiana  la  possibilita'  di  seguire  gli
eventi ritenuti di  particolare  rilevanza  per  la  societa'  su  un
palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari. 
  5. Per «Autorita'» si intende l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni istituita con  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  e
successive modificazioni ed integrazioni.