Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione sono stampate con caratteri  corsivi,  che  di  quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5 della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
     dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 
 
  1. I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente nominati con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
agosto  2018   continuano   a   esercitare   le   proprie   funzioni,
limitatamente agli atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli
indifferibili e  urgenti,  fino  alla  nomina  dei  nuovi  componenti
l'Autorita' medesima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. 
  ((1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente,
al termine del mandato dei suoi componenti nominati con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, trasmette alle Camere  una
relazione  sugli  atti  di  ordinaria  amministrazione  e  su  quelli
indifferibili e urgenti adottati, ai sensi del comma 1  del  presente
articolo, nel periodo di cui al medesimo comma 1.))