Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
1. I componenti l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 2018 continuano a esercitare le proprie funzioni,
limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli
indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti
l'Autorita' medesima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
((1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
al termine del mandato dei suoi componenti nominati con decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, trasmette alle Camere una
relazione sugli atti di ordinaria amministrazione e su quelli
indifferibili e urgenti adottati, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, nel periodo di cui al medesimo comma 1.))