IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, delle imprese e del made in Italy,  della  cultura  e  del
turismo; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. E' trasferito alla Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  di
seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune
di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al  presente
decreto. 
  2. Il trasferimento di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del  1°  febbraio
          1963. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24  febbraio
          2004. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  della  legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1  recante:  «Statuto
          speciale per il Friuli-Venezia  Giulia»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963: 
                «Art.  65.  Con  decreti  legislativi,  sentita   una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione».