IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
urgenti in materia  di  investimenti  e  per  garantire  il  regolare
svolgimento delle attivita' economiche; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
prevedere misure urgenti per l'individuazione  delle  aree  idonee  a
ospitare impianti da fonti rinnovabili per  il  raggiungimento  degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  crediti  d'imposta  di  cui  al  Piano
                           Transizione 5.0 
 
  1. Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  38,  comma  10,  primo
periodo, del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  possono  essere
presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni
di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore
18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o
di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non
leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del  GSE,
a  cura  delle  imprese  richiedenti,  entro  il  termine  perentorio
indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.  Il
mancato  adempimento  da  parte  delle  imprese  alle  richieste   di
integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo  periodo
comporta il mancato perfezionamento della procedura per la  fruizione
del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza
di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi
energetici prevista  dall'articolo  15,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024. 
  2. L'articolo 38, comma 18,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi
beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito
d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito
d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti
d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27
novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato
riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,
previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,
della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse
previste a legislazione vigente per il  suddetto  credito  d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,  l'impresa
beneficiaria  a  seguito   della   comunicazione   di   completamento
dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal  GSE  comunica,
entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la
rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito.  Il
GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate. 
  3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente:  «11-ter.  Il  GSE
esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai  soggetti  abilitati
al  rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al  comma  11,  alinea,
verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate  e
procedendo, sulla base di idonei piani di  controllo,  alla  verifica
nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni  di
cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»; 
    b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base  della
documentazione tecnica prevista dal presente articolo  nonche'  della
eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa
quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei  consumi
energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti previsti  dal  presente  articolo
per la fruizione del beneficio.  Nel  caso  in  cui  nell'ambito  dei
controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al  comma  11-ter  sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del  beneficio,
il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione  del
credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia  delle  Entrate,
nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione  dell'elenco  delle
imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di
decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta  ovvero  del
recupero del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni.
Nei giudizi  tributari  avverso  gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'
litisconsorte  necessario  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e  10
milioni per ciascuno degli anni  2026  e  2027  in  termini  di  solo
fabbisogno, si provvede: 
    a)  quanto  a  89  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo  2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.
56; 
    b)  quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme disponibili in conto residui  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito  con
modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come  assegnate  ai
sensi dell'articolo 3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027 in  termini  di  fabbisogno  mediante  utilizzo  dei
risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera; 
    c)  quanto  a  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  519,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    e) quanto a 40 milioni di euro per  l'anno  2025  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; 
    f)  quanto  a  75  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.