IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e
province», adottato in attuazione della delega contenuta nella
predetta legge n. 42 del 2009;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, che prevede che la Societa' per gli studi di settore
- Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard;
Visto il medesimo art. 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla
lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, anche separatamente, per l'approvazione;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone
che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati, anche
separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun
comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
fini del rispetto dell'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010;
Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n. 216
del 2010, secondo il quale, nel caso di adozione dei soli fabbisogni
standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla
Conferenza, il decreto puo' essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2017,
n. 44, recante «Adozione delle note metodologiche per la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle
funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido,
alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni
di polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
dicembre 2020, recante «Revisione della metodologia dei fabbisogni
standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio
smaltimento rifiuti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
luglio 2021, recante «Adozione della nota metodologica relativa
all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni
standard dei comuni per il 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2022, recante «Adozione della nota metodologica relativa alla
revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle
regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed
aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo
per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2022»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, recante «Adozione della nota metodologica relativa
all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni
dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
aprile 2025 recante l'adozione della nota metodologica di
aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard
dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'annualita' 2024,
che prevede la revisione della metodologia per la stima dei
fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di
polizia locale;
Vista la documentazione recante «Aggiornamento della metodologia
dei fabbisogni standard dei comuni per il 2025», che prevede, per
tutte le funzioni fondamentali dei comuni, l'aggiornamento della base
dei dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi per
l'assegnazione del Fondo di solidarieta' comunale (FSC), in base a
quanto disposto, per il 2025, dall'art. 1, comma 449, lettera c),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmessa da Sogei S.p.a. al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 53283
del 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato n. 217315 del 2 ottobre 2024;
Visto il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard n. 118 del 17 settembre 2024 di approvazione della nota di
aggiornamento della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni
delle regioni a statuto ordinario per il 2025, in base al citato art.
5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 216 del 2010, con
le modificazioni approvate nella seduta del 1° ottobre 2024 come
risultanti dal verbale n. 119;
Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' divenuta
operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni per
il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa' Sogei - Societa'
generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2025;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,
che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2025;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a
metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni delle
regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, allegati al
presente decreto, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica,
alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
- servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale -
servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle
funzioni di viabilita' e territorio, alle funzioni nel campo dei
trasporti (trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore
sociale al netto del servizio di asili nido.
2. La predetta nota metodologica di aggiornamento dei fabbisogni
standard dei comuni per l'annualita' 2025 e' allegata al presente
decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.