IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, che prevede che la Societa' per gli studi di settore
- Sose S.p.a. provvede  al  monitoraggio  della  fase  applicativa  e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard; 
  Visto il  medesimo  art.  5,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1,  comma  31,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni
relative alla determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla
lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone
che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  e  sentita   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  adottati,  anche
separatamente,  la  nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di
calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per  ciascun
comune, previa verifica da parte del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  ai
fini del rispetto dell'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010; 
  Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n.  216
del 2010, secondo il quale, nel caso di adozione dei soli  fabbisogni
standard,  decorsi  quindici  giorni  dalla  sua  trasmissione   alla
Conferenza,  il  decreto  puo'  essere  comunque   adottato,   previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio  2017,
n.  44,  recante  «Adozione   delle   note   metodologiche   per   la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard  per
ciascun comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario  relativi  alle
funzioni  di  istruzione  pubblica,  alle  funzioni  riguardanti   la
gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  -  servizio  smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di  asili  nido,
alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle  funzioni
di polizia locale, alle funzioni di  viabilita'  e  territorio,  alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed  alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
dicembre 2020, recante «Revisione della  metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio
smaltimento rifiuti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
luglio 2021,  recante  «Adozione  della  nota  metodologica  relativa
all'aggiornamento e alla revisione della metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2021»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
maggio 2022, recante «Adozione della nota metodologica relativa  alla
revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  per  il  servizio   asili   nido   ed
aggiornamento dei dati relativi al  fabbisogno  standard  complessivo
per ciascun comune delle  regioni  a  statuto  ordinario  per  l'anno
2022»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2024, recante «Adozione  della  nota  metodologica  relativa
all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni
dei comuni per il 2023 ed  il  fabbisogno  standard  complessivo  per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
aprile  2025  recante   l'adozione   della   nota   metodologica   di
aggiornamento e revisione della metodologia dei  fabbisogni  standard
dei comuni delle regioni a statuto ordinario per  l'annualita'  2024,
che  prevede  la  revisione  della  metodologia  per  la  stima   dei
fabbisogni  standard  relativamente   alle   funzioni   generali   di
amministrazione, di gestione  e  di  controllo  e  alle  funzioni  di
polizia locale; 
  Vista la documentazione recante  «Aggiornamento  della  metodologia
dei fabbisogni standard dei comuni per il  2025»,  che  prevede,  per
tutte le funzioni fondamentali dei comuni, l'aggiornamento della base
dei  dati  per  la  determinazione,  a  metodologia  invariata,   dei
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard  da  utilizzarsi  per
l'assegnazione del Fondo di solidarieta' comunale (FSC),  in  base  a
quanto disposto, per il 2025, dall'art. 1,  comma  449,  lettera  c),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmessa da  Sogei  S.p.a.  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n.  53283
del 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato n. 217315 del 2 ottobre 2024; 
  Visto  il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard n. 118 del 17 settembre 2024 di approvazione della  nota  di
aggiornamento della metodologia dei fabbisogni  standard  dei  comuni
delle regioni a statuto ordinario per il 2025, in base al citato art.
5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 216 del 2010,  con
le modificazioni approvate nella seduta  del  1°  ottobre  2024  come
risultanti dal verbale n. 119; 
  Preso atto che, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  e'  divenuta
operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni  per
il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa'  Sogei  -  Societa'
generale  d'informatica  S.p.a.,  ai  sensi  dell'art.   18-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2025; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del  2010,
che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2025; 
  Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottata la nota metodologica  relativa  all'aggiornamento  a
metodologie  invariate  dei  fabbisogni  standard  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard  per
ciascun  comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  allegati  al
presente decreto, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica,
alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e  dell'ambiente
- servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore  sociale  -
servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione,  di
gestione e di  controllo,  alle  funzioni  di  polizia  locale,  alle
funzioni di viabilita' e territorio,  alle  funzioni  nel  campo  dei
trasporti (trasporto pubblico  locale),  alle  funzioni  nel  settore
sociale al netto del servizio di asili nido. 
  2. La predetta nota metodologica di  aggiornamento  dei  fabbisogni
standard dei comuni per l'annualita' 2025  e'  allegata  al  presente
decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.