IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», in particolare l'articolo 17, commi 1 e 4; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024,  n.  112,  recante  «Misure
urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale  e  di
personale del Ministero  della  giustizia»  e,  in  particolare,  gli
articoli 5 e 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   recante   «Regolamento    recante    norme    sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  alle  previsioni  di  legge  che
hanno introdotto  modifiche  in  materia  di  liberazione  anticipata
nonche'  in  materia  di  corrispondenza  telefonica   dei   soggetti
sottoposti a trattamento penitenziario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
  n. 230,  in  materia  di  procedimento  per  la  concessione  della
  liberazione anticipata 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26: 
      1) al comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo
«Quando la dimissione dipende dall'ammissione  a  misure  alternative
alla  detenzione,  copia  integrale  della  cartella   e'   trasmessa
all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla  cartella
di cui al comma 1-bis.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La cartella
personale di cui al comma 1 e' istituita  anche  per  i  soggetti  in
esecuzione  penale  esterna,  la  cui  compilazione  inizia  all'atto
dell'avvio dell'esecuzione  penale  esterna.  La  cartella  segue  il
soggetto in caso di trasferimento  e  resta  custodita  nell'archivio
dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della  misura.  Di  tale
custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita'. In caso di revoca della misura alternativa o
della pena sostitutiva con ingresso  in  un  istituto  penitenziario,
copia integrale della cartella e' trasmessa  a  quest'ultimo  che  la
allega alla cartella di cui al comma 1.»; 
      3) al comma 4, dopo le  parole  «detenzione  domiciliare»  sono
inserite  le  seguenti  «,  nonche'  il  provvedimento  del  pubblico
ministero  di  sospensione  dell'ordine  di   carcerazione   di   cui
all'articolo 656, comma 10, del codice  di  procedura  penale»  e  le
parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti
«all'ufficio di esecuzione penale esterna»; 
      4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le
seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656,  comma  10-bis
del codice di procedura penale,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo «Il medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata  al
periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale
esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»; 
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Quando  il
giudizio   espresso   e'   negativo   lo   stesso    e'    comunicato
all'interessato.»; 
      6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le
seguenti  «nonche'  di  ammissione  del  detenuto  a  misure  esterne
all'istituto,» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  «Il
medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento del soggetto
in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso  di  ingresso
in un istituto penitenziario.»; 
      7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore
dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale  esterna,  all'atto
della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da
un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la
completezza della cartella personale, anche con riferimento a  quanto
previsto dai commi 5  e  6  e,  qualora  accerti  la  mancanza  delle
annotazioni  previste,  ne  fa  immediata  richiesta   al   direttore
dell'istituto  o  dell'ufficio  di  esecuzione  penale   esterna   di
provenienza.»; 
    b) all'articolo 97, comma 9, le parole  «Il  centro  di  servizio
sociale» sono  sostitute  dalle  seguenti  «L'ufficio  di  esecuzione
penale esterna» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «sei»; 
    c) all'articolo 100: 
      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche  a  seguito
della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero  ai
sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»; 
      2) dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  In
conformita'  alla  previsione  dell'articolo  656,  comma  10,  terzo
periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al
medesimo  articolo   656,   comma   10,   si   considera   detenzione
domiciliare.»; 
    d) all'articolo 103: 
      1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti: 
        «01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice
di procedura penale, nell'ordine di  esecuzione  sono  specificamente
indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario  potra'
godere ai sensi dell'articolo  54  della  legge,  e  la  pena  finale
derivante   dall'applicazione   dello   stesso   articolo   54,   con
l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se  durante
il periodo di esecuzione della pena il  condannato  non  partecipera'
all'opera di rieducazione. 
        02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine  di
esecuzione sono indicate la pena finale,  conteggiati  i  periodi  di
liberazione anticipata gia' riconosciuti e tenendo conto dei  periodi
di liberazione anticipata  gia'  oggetto  di  mancata  concessione  o
revoca, nonche' le detrazioni di cui il  destinatario  potra'  ancora
godere ai sensi  dell'articolo  54  della  legge  e  la  pena  finale
derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con  riferimento
ai periodi di liberazione di cui il condannato  puo'  ancora  godere,
con l'avvertimento che le  detrazioni  non  saranno  riconosciute  se
durante il  periodo  di  esecuzione  della  pena  il  condannato  non
partecipera' all'opera di rieducazione.»; 
      2) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'istanza  di
liberazione  anticipata  da  parte   dell'interessato   detenuto   e'
presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi,  al
direttore dell'ufficio di esecuzione  penale  esterna.  L'istanza  e'
trasmessa   senza   ritardo    al    magistrato    di    sorveglianza
territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o  di
esecuzione  della  misura  alternativa  o  della  pena   sostitutiva,
unitamente  a  copia   della   cartella   personale.   Il   direttore
dell'istituto o dell'ufficio accerta che la  cartella  personale  sia
completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo
26, commi 5 e 6.»; 
      3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma  2,  della
legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio  provvede  ai  sensi
del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni  dalla
richiesta del magistrato di sorveglianza. 
        1-ter  Nei  casi  di  cui  all'articolo  26,   comma   5-bis,
l'interessato e' legittimato a  proporre  istanza  al  magistrato  di
sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge.  In
questo caso, l'istanza deve essere proposta  nel  termine  di  trenta
giorni dalla comunicazione del giudizio.» 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge  26  luglio  1975  n.  354  recante:  «Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e   limitative   della   liberta'»,   e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  212  del  9  agosto
          1975. 
              - Si riportano gli articoli 5 e 6 del  decreto-legge  4
          luglio 2024, n. 92  recante:  «Misure  urgenti  in  materia
          penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale
          del Ministero della giustizia», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  155  del  4  luglio  2024,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112: 
                «Art.  5  (Interventi  in  materia   di   liberazione
          anticipata). - 1. All'articolo 656 del codice di  procedura
          penalesono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
                    «9-bis. Il pubblico ministero, prima di  emettere
          l'ordine di esecuzione, previa verifica  dell'esistenza  di
          periodi  di  custodia  cautelare  o  di   pena   dichiarata
          fungibile  relativi  al  titolo  esecutivo   da   eseguire,
          trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza  affinche'
          disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
          domiciliare per il condannato di eta' pari  o  superiore  a
          settanta anni se la residua pena da espiare determinata  ai
          sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
          reclusione,  fino   alla   decisione   del   tribunale   di
          sorveglianza di cui al comma 6. Sono  escluse  le  condanne
          per i delitti di cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del
          presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26  luglio
          1975, n. 354. 
                    9-ter. Il pubblico ministero, prima  di  emettere
          l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
          sorveglianza  affinche'  disponga  con  ordinanza  in   via
          provvisoria la detenzione domiciliare se il  condannato  si
          trova agli arresti domiciliari  per  gravissimi  motivi  di
          salute, fino alla decisione del tribunale  di  sorveglianza
          di cui al comma 6»; 
                  b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
                    «10-bis.  Fermo  il  disposto  del  comma  4-bis,
          nell'ordine di esecuzione la pena da  espiare  e'  indicata
          computando le detrazioni previste  dall'articolo  54  della
          legge 26 luglio 1975,  n.  354,  in  modo  tale  che  siano
          specificamente indicate le  detrazioni  e  sia  evidenziata
          anche la pena da espiare senza le  detrazioni.  Nell'ordine
          di  esecuzione  e'  dato  avviso  al  destinatario  che  le
          detrazioni di cui all'articolo 54  della  legge  26  luglio
          1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora  durante  il
          periodo di esecuzione della pena il  condannato  non  abbia
          partecipato all'opera di rieducazione». 
                2. All'articolo 54, comma 2, della  legge  26  luglio
          1975, n. 354, le parole «La concessione  del  beneficio  e'
          comunicata»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «La
          concessione,  la  mancata  concessione  o  la  revoca   del
          beneficio sono comunicate». 
                3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
          354, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art.   69-bis   (Procedimento   in   materia    di
          liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni  istanza
          di accesso alle misure alternative  alla  detenzione  o  ad
          altri benefici analoghi,  rispetto  ai  quali  nel  computo
          della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione
          anticipata  ai  sensi  dell'articolo  54,   comma   4,   il
          magistrato  di  sorveglianza  accerta  la  sussistenza  dei
          presupposti per la concessione della liberazione anticipata
          in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di  cui
          al periodo precedente puo' essere  presentata  a  decorrere
          dal termine di novanta giorni antecedente al  maturare  dei
          presupposti per  l'accesso  alle  misure  alternative  alla
          detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato
          computando le detrazioni previste dall'articolo 54. 
                  2. Nel termine di  novanta  giorni  antecedente  al
          maturare del termine di conclusione della pena da  espiare,
          come  individuato   computando   le   detrazioni   previste
          dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta  la
          sussistenza  dei  presupposti  per  la  concessione   della
          liberazione anticipata in relazione  ai  semestri  che  non
          sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1
          e del comma 
                  3.  Il  condannato  puo'   formulare   istanza   di
          liberazione  anticipata  quando  vi  abbia  uno   specifico
          interesse, diverso da quelli di cui ai commi  1  e  2,  che
          deve  essere  indicato,   a   pena   di   inammissibilita',
          nell'istanza medesima. 
                  4.  Il  provvedimento  che  concede   o   nega   il
          riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato  di
          sorveglianza, con ordinanza, in camera di  consiglio  senza
          la presenza delle parti,  ed  e'  comunicato  o  notificato
          senza ritardo ai soggetti indicati  nell'articolo  127  del
          codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere
          sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene  al  tribunale
          di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette  gli
          atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione  sulla
          liberazione anticipata. 
                  5.  Avverso  l'ordinanza  di  cui  al  comma  4  il
          difensore, l'interessato e il pubblico  ministero  possono,
          entro dieci giorni  dalla  comunicazione  o  notificazione,
          proporre reclamo al tribunale  di  sorveglianza  competente
          per territorio. Il  tribunale  di  sorveglianza  decide  ai
          sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.  Si
          applicano le disposizioni del  quinto  e  del  sesto  comma
          dell'articolo 30-bis.». 
                4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, al regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30  giugno  2000,  n.  230,  sono  apportate  le
          modifiche necessarie a prevedere: 
                  a) che il procedimento per  il  riconoscimento  del
          beneficio di cui all'articolo  54  della  legge  26  luglio
          1975, n. 354, sia adeguato  alle  previsioni  dell'articolo
          69-bis della medesima legge, come modificato  dal  comma  3
          del presente articolo; 
                  b) che, fino alla  compiuta  informatizzazione  del
          fascicolo personale, gli elementi di valutazione  necessari
          siano  trasmessi  al  magistrato  di  sorveglianza  con  la
          cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge
          n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3  del  presente
          articolo; 
                  c) che il  direttore  dell'istituto  trasmetta  gli
          elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo  54
          della legge 26 luglio 1975, n.  354,  come  modificato  dal
          comma 2 del presente articolo, in tutti i casi  in  cui  e'
          richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione  o
          benefici analoghi. 
                  Art. 6 (Interventi  in  materia  di  corrispondenza
          telefonica   dei   soggetti   sottoposti   al   trattamento
          penitenziario). - 1.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono apportate al regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230, le modifiche necessarie a  garantire  la  prosecuzione
          dei rapporti personali  e  familiari  dei  detenuti,  anche
          mediante i seguenti interventi: 
                    a) all'articolo 39,  incremento  del  numero  dei
          colloqui telefonici settimanali e  mensili  equiparando  la
          relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37; 
                    b) all'articolo 61, comma 2, lettera a),  secondo
          periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. 
                  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1,
          i colloqui previsti dall'articolo 18,  sesto  comma,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354,  possono  essere  autorizzati
          oltre i  limiti  di  cui  all'articolo  39,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 230 del 2000.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          2000,  n.   230   recante:   «Regolamento   recante   norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli  26,  97,  100  e  103  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 26 (Cartella personale). - 1. Per ogni detenuto
          o internato e' istituita una  cartella  personale,  la  cui
          compilazione  inizia  all'atto  dell'ingresso  in  istituto
          dalla liberta'. La cartella segue il soggetto  in  caso  di
          trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto
          da cui il  detenuto  o  l'internato  e'  dimesso.  Di  tale
          custodia  e'  data  tempestiva  notizia   al   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria.  Quando  la  dimissione
          dipende   dall'ammissione   a   misure   alternative   alla
          detenzione, copia integrale  della  cartella  e'  trasmessa
          all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla
          cartella di cui al comma 1-bis. 
                1-bis. La cartella personale di cui  al  comma  1  e'
          istituita  anche  per  i  soggetti  in  esecuzione   penale
          esterna, la cui  compilazione  inizia  all'atto  dell'avvio
          dell'esecuzione  penale  esterna.  La  cartella  segue   il
          soggetto  in  caso  di  trasferimento  e  resta   custodita
          nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o  conclusione
          della misura. Di tale custodia e' data  tempestiva  notizia
          al Dipartimento per la giustizia minorile e  di  comunita'.
          In caso di revoca della misura  alternativa  o  della  pena
          sostitutiva con  ingresso  in  un  istituto  penitenziario,
          copia integrale della cartella e' trasmessa a  quest'ultimo
          che la allega alla cartella di cui al comma 1. 
                2.  L'intestazione  della   cartella   personale   e'
          corredata dei dati  anagrafici,  delle  impronte  digitali,
          della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la
          precisa identificazione della persona. 
                3. Nella cartella personale, oltre  quanto  stabilito
          dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271, sono inseriti i dati e  le  indicazioni  previsti  dal
          quarto comma dell'articolo 13 della  legge,  con  specifica
          menzione delle ricompense, delle  sanzioni  disciplinari  e
          delle infrazioni che le hanno  determinate,  nonche'  della
          eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni
          stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI
          del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di
          sorveglianza  particolare  e  del   reclamo   eventualmente
          proposto,  nonche'  di  ogni  altro   dato   richiesto   da
          disposizioni ministeriali. 
                4.  Tutti   i   provvedimenti   del   magistrato   di
          sorveglianza  e  del  tribunale  di  sorveglianza,  di  cui
          all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della  legge,
          sono  comunicati  alla  direzione  dell'istituto   per   la
          annotazione  nella  cartella  personale.  I   provvedimenti
          relativi all'affidamento in prova al servizio  sociale,  al
          regime di  semiliberta'  ed  alla  detenzione  domiciliare,
          nonche'  il  provvedimento  del   pubblico   ministero   di
          sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo
          656, comma  10,  del  codice  di  procedura  penale,  sono,
          altresi',  comunicati  all'ufficio  di  esecuzione   penale
          esterna del  luogo  nel  quale  viene  eseguita  la  misura
          alternativa alla detenzione. 
                5.  Allo  scadere  di  ogni  semestre   di   custodia
          cautelare e di pena detentiva, come  individuato  in  forza
          dell'articolo 656, comma 10-bis  del  codice  di  procedura
          penale, nella cartella personale  di  ciascun  detenuto  e'
          annotato  il  giudizio  espresso  dalla   direzione   sugli
          elementi  indicati  nel  comma  2  dell'articolo  103.   Il
          medesimo giudizio e' annotato, alla  scadenza  indicata  al
          periodo  precedente,  dalla   direzione   dell'ufficio   di
          esecuzione penale esterna  per  i  soggetti  in  esecuzione
          penale esterna. 
                5-bis. Quando il giudizio  espresso  e'  negativo  lo
          stesso e' comunicato all'interessato. 
                6.  All'atto  del  trasferimento   del   detenuto   o
          dell'internato in altro istituto, nonche' di ammissione del
          detenuto a  misure  esterne  all'istituto,  nella  cartella
          personale  e'  annotato  un  giudizio   complessivo   sugli
          sviluppi  del  trattamento  e  sulla  condotta  tenuta.  Il
          medesimo giudizio e' annotato  all'atto  del  trasferimento
          del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro  ufficio
          o in caso di ingresso in un istituto penitenziario. 
                6-bis. Il direttore dell'istituto o  dell'ufficio  di
          esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della
          presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o
          da un ufficio di esecuzione  penale  esterna,  verifica  la
          completezza della cartella personale, anche con riferimento
          a quanto previsto dai commi 5 e 6  e,  qualora  accerti  la
          mancanza  delle  annotazioni  previste,  ne  fa   immediata
          richiesta al  direttore  dell'istituto  o  dell'ufficio  di
          esecuzione penale esterna di provenienza.». 
                «Art. 97 (Esecuzione  dell'affidamento  in  prova  al
          servizio  sociale).  -   1.   L'ordinanza,   immediatamente
          esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione
          di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura
          penale,  a  cura  della  cancelleria   del   tribunale   di
          sorveglianza e' subito trasmessa in copia, se il condannato
          e' detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo  stesso
          si trova, per  la  sua  liberazione  e  l'attuazione  della
          misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di
          cui al comma 3. All'interessato  e'  rilasciata  anche  per
          notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni  caso,
          l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo: 
                  a) all'ufficio di sorveglianza  competente  per  la
          prova, unitamente al fascicolo processuale; 
                  b)  al  centro  di  servizio  sociale  per   adulti
          competente per la prova, o relativa sede distaccata; 
                  c) all'organo del pubblico ministero competente per
          la esecuzione della pena; 
                  d) agli organi competenti per la comunicazione o la
          notificazione alle parti ed ai difensori, se  l'interessato
          e'   libero,   o   trovasi   sottoposto   alla   detenzione
          domiciliare, o comunque nello stato  detentivo  di  cui  al
          comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura  penale,
          con l'avviso che deve presentarsi,  libero  nella  persona,
          entro  dieci  giorni,  al  centro   di   servizio   sociale
          competente per la sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al
          comma 3  e  per  l'esecuzione  della  prova.  Detti  organi
          daranno immediata comunicazione dell'avvenuta  notifica  al
          centro  di  servizio  sociale  per  adulti  competente,   o
          relativa sede distaccata. 
                2.   Il   direttore   del   centro   da'    immediata
          comunicazione al tribunale di  sorveglianza  della  mancata
          presentazione nel termine.  Il  tribunale  di  sorveglianza
          revoca la misura salvo che risulti l'esistenza  di  fondate
          ragioni del ritardo. 
                3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto  se
          l'interessato sottoscrive il verbale  previsto  dal  quinto
          comma  dell'articolo  47  della  legge,  con  l'impegno   a
          rispettare  le  prescrizioni  dallo  stesso  previste.   Il
          verbale e' sottoscritto davanti al direttore  dell'istituto
          se il condannato e' detenuto, o davanti  al  direttore  del
          centro di servizio sociale per adulti,  competente  per  la
          prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma  1,
          se il  condannato  e'  libero  o  trovasi  sottoposto  alla
          detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di
          cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice  di  procedura
          penale. Il centro di servizio sociale per adulti  trasmette
          senza   indugio   il   verbale   di   accettazione    delle
          prescrizioni: 
                  a) al  tribunale  di  sorveglianza  che  ha  emesso
          l'ordinanza; 
                  b) all'ufficio di sorveglianza  competente  per  la
          prova; 
                  c) all'organo del pubblico ministero competente per
          la esecuzione e la determinazione del fine pena. 
                4.  Dalla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di
          accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento  in
          prova al servizio sociale. Nel caso di  condannato  che  ha
          ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale
          di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo
          del pubblico ministero competente per  la  esecuzione,  che
          aggiorna l'ordine di esecuzione della  pena,  indicando  la
          data di conclusione del periodo  di  prova  all'ufficio  di
          sorveglianza e al centro di  servizio  sociale  competente,
          disponendo   anche   la   notifica   all'interessato.    Se
          l'affidamento  concerne  pene  inflitte  con  sentenze   di
          condanna diverse, il  pubblico  ministero,  competente,  ai
          sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura
          penale,  emette  provvedimento  di   esecuzione   di   pene
          concorrenti. 
                5.  Con  l'ordinanza  di  affidamento  in  prova   al
          servizio sociale,  il  tribunale  di  sorveglianza,  se  il
          condannato e' detenuto  e  presenta  speciali  esigenze  di
          sostegno  personale,  puo'  stabilire   anche   particolari
          modalita' di dimissione  dal  carcere  nonche'  l'eventuale
          accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari  o  di
          volontari presso il luogo di svolgimento della prova. 
                6. Quando il luogo  di  svolgimento  della  prova  e'
          lontano  dal  luogo  della  dimissione,   si   applica   la
          disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89. 
                7. Se nel corso della prova viene  richiesto  che  la
          stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il
          magistrato  di  sorveglianza,  su  dettagliato  parere  del
          centro di servizio sociale che segue la prova, provvede  di
          conseguenza,    con    corrispondente    modifica     delle
          prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato all'affidato e
          ai centri di servizio sociale interessati.  La  cancelleria
          dell'ufficio  di  sorveglianza   trasmette   il   fascicolo
          dell'affidamento  in  prova,  all'ufficio  di  sorveglianza
          divenuto competente. Anche il centro  di  servizio  sociale
          che seguiva la prova  trasmette  i  propri  atti  a  quello
          divenuto competente. Se il magistrato di  sorveglianza  non
          accoglie   la   domanda,   ne   fa    dare    comunicazione
          all'interessato dal centro di servizio sociale. 
                8. Il direttore del centro di  servizio  sociale  per
          adulti designa un assistente sociale appartenente al centro
          affinche' provveda all'espletamento  dei  compiti  indicati
          dall'articolo  47  della  legge,   secondo   le   modalita'
          precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della
          collaborazione   di   assistenti   volontari,   ai    sensi
          dell'articolo 78 della legge. 
                9. L'ufficio di esecuzione penale  esterna  riferisce
          al magistrato  di  sorveglianza  le  notizie  indicate  nel
          decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni  sei
          mesi. Il magistrato di sorveglianza puo',  in  ogni  tempo,
          convocare  il  soggetto  sottoposto  a  prova  e   chiedere
          informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8. 
                10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto
          delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede
          se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto
          motivato, dandone notizia al tribunale di  sorveglianza  ed
          al centro di servizio sociale.». 
                «Art.  100  (Detenzione   domiciliare).   -   1.   La
          detenzione domiciliare ha  inizio  dal  giorno  in  cui  e'
          notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. 
                2. Nell'ordinanza  di  concessione  della  detenzione
          domiciliare deve essere indicato l'ufficio di  sorveglianza
          nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura. 
                3. Nei casi previsti dalle lettere a), b),  c)  e  d)
          del primo comma dell'articolo 47-ter della  legge  e  fatto
          salvo  quanto   previsto   dal   comma   2,   lettera   b),
          dell'articolo 76 del presente  regolamento,  la  detenzione
          domiciliare  puo'  essere   concessa   dal   tribunale   di
          sorveglianza  anche   su   segnalazione   della   direzione
          dell'istituto. 
                4. Non appena il provvedimento di  concessione  della
          detenzione domiciliare e'  esecutivo,  la  cancelleria  del
          tribunale provvede a trasmetterlo,  unitamente  agli  atti,
          alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello  stesso
          indicato. La cancelleria del tribunale provvede allo stesso
          modo anche a  seguito  della  ricezione  del  provvedimento
          adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656,
          comma 10, del codice di procedura penale. 
                5.  Se  nel  corso   della   detenzione   domiciliare
          l'interessato richiede che  la  misura  sia  proseguita  in
          localita' situata in altra giurisdizione, si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97. 
                6. In caso di modifica  delle  prescrizioni  e  delle
          disposizioni  relative  alla  detenzione  domiciliare,   il
          magistrato di sorveglianza ne da' notizia al  tribunale  di
          sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente
          ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale. 
                7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza
          del servizio sociale vengono svolti  secondo  le  modalita'
          precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime  proprio
          della misura. 
                8.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni degli articoli 96, 97 e 98. 
                8-bis. In conformita' alla  previsione  dell'articolo
          656, comma 10,  terzo  periodo,  del  codice  di  procedura
          penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656,
          comma 10, si considera detenzione domiciliare.». 
                «Art. 103  (Riduzioni  di  pena  per  la  liberazione
          anticipata). - 01. Ai fini di cui all'articolo  656,  comma
          10-bis del  codice  di  procedura  penale,  nell'ordine  di
          esecuzione sono specificamente indicate la pena finale,  le
          detrazioni di cui il destinatario potra'  godere  ai  sensi
          dell'articolo 54 della legge, e la  pena  finale  derivante
          dall'applicazione   dello   stesso   articolo    54,    con
          l'avvertimento che le detrazioni non  saranno  riconosciute
          se  durante  il  periodo  di  esecuzione  della   pena   il
          condannato non partecipera' all'opera di rieducazione. 
                02.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  54,  comma  2,
          nell'ordine di esecuzione sono  indicate  la  pena  finale,
          conteggiati  i  periodi  di  liberazione  anticipata   gia'
          riconosciuti e tenendo conto  dei  periodi  di  liberazione
          anticipata gia' oggetto di mancata  concessione  o  revoca,
          nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra'  ancora
          godere ai sensi dell'articolo 54  della  legge  e  la  pena
          finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54
          con  riferimento  ai  periodi  di  liberazione  di  cui  il
          condannato puo' ancora godere, con  l'avvertimento  che  le
          detrazioni non saranno riconosciute se durante  il  periodo
          di esecuzione della pena  il  condannato  non  partecipera'
          all'opera di rieducazione. 
                1.  L'istanza  di  liberazione  anticipata  da  parte
          dell'interessato  detenuto  e'  presentata   al   direttore
          dell'istituto e, in tutti  gli  altri  casi,  al  direttore
          dell'ufficio di esecuzione  penale  esterna.  L'istanza  e'
          trasmessa  senza  ritardo  al  magistrato  di  sorveglianza
          territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della
          pena  sostitutiva,  unitamente  a  copia   della   cartella
          personale.  Il  direttore  dell'istituto   o   dell'ufficio
          accerta  che  la  cartella  personale  sia  completa,   con
          particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26,
          commi 5 e 6. 
                1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma  2,
          della legge,  il  direttore  dell'istituto  o  dell'ufficio
          provvede ai sensi del comma 1  del  presente  articolo  nel
          termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato  di
          sorveglianza. 
                1-ter Nei casi di cui all'articolo 26,  comma  5-bis,
          l'interessato  e'  legittimato  a   proporre   istanza   al
          magistrato di sorveglianza ai sensi  dell'articolo  69-bis,
          comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere
          proposta nel termine di trenta giorni  dalla  comunicazione
          del giudizio. 
                2. La  partecipazione  del  condannato  all'opera  di
          rieducazione  e'  valutata  con   particolare   riferimento
          all'impegno   dimostrato   nel   trarre   profitto    dalle
          opportunita' offertegli nel  corso  del  trattamento  e  al
          mantenimento di corretti e  costruttivi  rapporti  con  gli
          operatori, con i compagni, con la famiglia e  la  comunita'
          esterna. 
                3. L'organo del  pubblico  ministero  competente  per
          l'esecuzione  comunica  al  tribunale  di  sorveglianza  la
          sentenza di condanna inflitta al soggetto per  delitto  non
          colposo commesso durante l'esecuzione della pena. 
                4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della
          riduzione apportata alla durata di una determinata pena  in
          corso di esecuzione.».