IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare  26  settembre  2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente  «Approvazione  di
una  modifica  ordinaria  al   disciplinare   di   produzione   della
indicazione geografica tipica dei vini "Rubicone"»; 
  Vista la nota Ares(2025)9445197 - 3 novembre 2025 della Commissione
europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo  rurale,  relativa
alla comunicazione di una modifica  ordinaria  del  disciplinare  del
«Rubicone» (PGI-IT-A0525-AM05) a norma del regolamento (UE) 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e  dei
prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite  e
alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli; 
  Considerato che la  modifica  riguardante  la  cancellazione  della
specificazione relativa al confezionamento in bottiglie di vetro  per
consentire l'utilizzo di altri materiali di imballaggio utilizzabili,
comporta una modifica del documento  unico  ai  sensi  dell'art.  95,
paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023; 
  Ritenuto per le  ragioni  sopra  esposte  di  dover  pubblicare  il
documento  unico  consolidato  modificato  ai  sensi  dell'art.   12,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La sezione «Ulteriori  requisiti  applicabili»  dell'allegato  B
(documento unico)  del  decreto  del  dirigente  della  PQA  I  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 26
settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2025, e' sostituito
come di seguito: 
    ulteriori requisiti applicabili: 
      titolo del requisito/della deroga: indicazione  facoltativa  di
etichettatura; quadro di riferimento  giuridico:  nella  legislazione
unionale;   tipo   di   ulteriore   requisito/deroga:    disposizioni
supplementari  in   materia   di   etichettatura;   descrizione   del
requisito/della deroga: e'  consentito  per  la  tipologia  «Passito»
riportare in etichettatura l'indicazione facoltativa  «appassimento»,
in  caratteri  di  dimensioni  non   superiori   alla   denominazione
«Rubicone», conformemente alla vigente normativa dell'UE; 
      titolo del requisito/della deroga: deroghe per la vinificazione
e presa di spuma; quadro di riferimento giuridico: nella legislazione
unionale; tipo di ulteriore requisito/deroga: deroga alla  produzione
nella zona geografica  delimitata;  descrizione  del  requisito/della
deroga:  conformemente  alla  vigente  normativa  dell'UE,   per   la
categoria  «vino»  e  «mosto  di  uve  parzialmente  fermentato»   e'
consentita   la   possibilita'   di   svolgere   le   operazioni   di
vinificazione, oltre che nella zona di  produzione  delimitata  delle
uve, anche nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e, per
le categorie «vini frizzanti»  e  «vini  spumanti»,  di  svolgere  le
operazioni di elaborazione  (presa  di  spuma)  anche  nelle  regioni
limitrofe alla Regione Emilia-Romagna (Veneto,  Lombardia,  Piemonte,
Marche e Toscana), dove sono  presenti  idonei  stabilimenti  per  la
presa di spuma; 
      titolo  del  requisito/della  deroga:   disposizioni   per   il
confezionamento; quadro di riferimento giuridico: nella  legislazione
nazionale;   tipo   di   ulteriore   requisito/deroga:   disposizioni
supplementari  in   materia   di   etichettatura;   descrizione   del
requisito/della  deroga:  i  vini  e  i  mosti  di  uve  parzialmente
fermentati ad  indicazione  geografica  protetta  «Rubicone»  possono
essere immessi al consumo in contenitori di materiali idonei a venire
a contatto con gli alimenti, conformemente  alla  normativa  vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie,  possono  essere  presentati
con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato  a
gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.