IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere,
ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero,
al rimborso anticipato dei titoli;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del
testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per
l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento
medesimo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le
operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore
generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che,
in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro
dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del
direttore generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita'
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui e' stato
affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan
S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di
regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la
cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto
riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,
come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della
Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto
forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626
della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini
di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e
successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in
caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni
di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216
del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli
operatori specialisti in titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in
termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui gravera' la
relativa spesa;
Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e
dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;
Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto
di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, nonche' del decreto cornice
citati nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante
asta competitiva, disciplinata secondo le modalita' di cui al
successivo art. 6, dei seguenti titoli:
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| | | Data | Data | |
| Categoria titolo | Codice ISIN | emissione | scadenza |Cedola|
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| BTP | IT0005514473 |17/10/2022 |15/01/2026 |3,50% |
+------------------+---------------+-------------+-----------+------+
| BTP | IT0005437147 |01/03/2021 |01/04/2026 |0,00% |
+------------------+---------------+-------------+-----------+------+
| BTP | IT0005538597 |16/03/2023 |15/04/2026 |3,80% |
+------------------+---------------+-------------+-----------+------+
| BTP | IT0005556011 |17/07/2023 |15/09/2026 |3,85% |
+------------------+---------------+-------------+-----------+------+
| CCTeu | IT0005428617 |15/10/2020 |15/04/2026 | |
+------------------+---------------+-------------+-----------+------+
L'importo nominale complessivo riacquistabile dei suddetti
titoli non potra' eccedere i 5.000 milioni di euro.