IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  220,  recante
«Disposizioni in materia di contenzioso tributario»; 
  Visto  il  decreto  legislativo   31   dicembre   1992,   n.   545,
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  contenente
disposizioni sul processo tributario, e in particolare l'art. 34-bis,
che disciplina l'udienza a distanza, introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220; 
  Visto, altresi', l'art. 79, comma 2-ter, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera  ee),
n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, che  prevede
che con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le regole tecnico-operative per lo  svolgimento  da  remoto
delle udienze e camere di consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 14  novembre  2024,  n.  175,  recante
«Testo unico della giustizia  tributaria»,  le  cui  disposizioni  si
applicano dal 1° gennaio 2026  e,  in  particolare,  l'art.  83,  che
disciplina l'udienza a distanza, e l'art. 129, comma 2,  che  prevede
che con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le regole tecnico-operative per lo  svolgimento  da  remoto
delle udienze e camere di consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva   95/46/CE   e   successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la direttiva  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l'attuazione, nell'ambito
del Ministero dell'economia e delle finanze,  delle  disposizioni  in
materia di trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo
della PEC, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visti in particolare gli articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater,  del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, che disciplinano  l'indice
nazionale dei domicili digitali delle  imprese,  dei  professionisti,
delle pubbliche amministrazioni e delle persone fisiche e degli altri
soggetti ed enti di diritto privato; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del paese», e  in  particolare  l'art.
16, comma 12, che ha istituito l'elenco  degli  indirizzi  PEC  delle
pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione
e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici»; 
  Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile
2012,  recante  «Regole  tecniche  per  l'utilizzo,  nell'ambito  del
processo tributario, della Posta elettronica certificata  (PEC),  per
le comunicazioni  di  cui  all'art.  16,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo
2013, recante «Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle  imprese
e dei professionisti (INI-PEC)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39,  comma  8,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Viste le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale  (AGID)  su
formazione, gestione e conservazione dei documenti  informatici,  del
21 maggio 2021, adottate in attuazione  dell'art.  71,  comma  1  del
citato  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005; 
  Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4  agosto
2015, come modificato dal  successivo  decreto  direttoriale  del  28
novembre 2017, recante le specifiche tecniche sull'uso  di  strumenti
informatici e telematici nel processo tributario; 
  Visto il decreto  del  direttore  generale  delle  finanze  dell'11
novembre 2020, recante le regole tecnico-operative  previste  per  lo
svolgimento   delle   udienze   pubbliche   o   camerali   attraverso
collegamenti da remoto; 
  Considerato che, al fine di garantire la continuita' dell'attivita'
giurisdizionale,  e'  necessario  procedere   ad   un   aggiornamento
tecnologico  del  software  in  uso  presso  le  Corti  di  giustizia
tributaria per  le  udienze  a  distanza  mediante  l'adozione  della
piattaforma Microsoft Teams in sostituzione di Skype for Business,  i
cui aggiornamenti di  sicurezza  sono  assicurati  nelle  more  della
transizione tecnologica; 
  Considerato  che  gli  oneri  di  spesa  relativi  agli  interventi
tecnico-informatici da realizzare per la transizione tecnologica alla
piattaforma  Microsoft  Teams  trovano  copertura  finanziaria  negli
ordinari stanziamenti di bilancio  a  disposizione  del  Dipartimento
della giustizia tributaria  nell'ambito  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
novembre 2022,  con  il  quale  sono  state  delegate  all'on.  prof.
Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale,  compreso
l'esercizio di tutti poteri e la firma di  atti  e  provvedimenti  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
registrato alla Corte dei conti il 14  novembre  2022  -  Ufficio  di
controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del  Ministero
della giustizia e del  Ministero  degli  affari  esteri,  reg.  2833,
concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del  titolo  di
Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il visto del Vice Capo di Gabinetto circa l'attinenza del
provvedimento de quo all'ambito delle competenze riservate in materia
tributaria e fiscale al Vice Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  11  novembre
2022; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria, con la delibera n. 63 del 28 gennaio 2025; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale  degli  ingegneri,  con
nota n. 1377 del 31 gennaio 2025; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  nazionale  dell'ordine   dei
consulenti del lavoro, con nota n. 1971 del 13 febbraio 2025; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   nazionale   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili, con nota  n.  1948  del  13
febbraio 2025; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense,  con  nota  n.
2279 del 21 febbraio 2025; 
  Acquisito il parere favorevole n. 565 del 25 settembre  2025,  reso
dal Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le regole  tecnico-operative  per
lo svolgimento delle udienze a distanza, di cui all'art.  34-bis  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2026, all'art. 83 del decreto legislativo 14  novembre  2024,
n. 175. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 si procede al trattamento dei
dati con modalita' informatiche,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2-duodecies del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  ai
processi  telematici  instaurati  innanzi  alle  Corti  di  giustizia
tributaria di primo e di secondo grado. 
  4. Si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ove  non
diversamente stabilito dal presente decreto.