IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante
«Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente
disposizioni sul processo tributario, e in particolare l'art. 34-bis,
che disciplina l'udienza a distanza, introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220;
Visto, altresi', l'art. 79, comma 2-ter, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera ee),
n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, che prevede
che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto
delle udienze e camere di consiglio;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante
«Testo unico della giustizia tributaria», le cui disposizioni si
applicano dal 1° gennaio 2026 e, in particolare, l'art. 83, che
disciplina l'udienza a distanza, e l'art. 129, comma 2, che prevede
che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto
delle udienze e camere di consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva emanata dal Ministro dell'economia e delle
finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l'attuazione, nell'ambito
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo
della PEC, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, che disciplinano l'indice
nazionale dei domicili digitali delle imprese, dei professionisti,
delle pubbliche amministrazioni e delle persone fisiche e degli altri
soggetti ed enti di diritto privato;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l'art.
16, comma 12, che ha istituito l'elenco degli indirizzi PEC delle
pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della giustizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione
e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici»;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile
2012, recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del
processo tributario, della Posta elettronica certificata (PEC), per
le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo
2013, recante «Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese
e dei professionisti (INI-PEC)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Viste le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) su
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, del
21 maggio 2021, adottate in attuazione dell'art. 71, comma 1 del
citato codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto
2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28
novembre 2017, recante le specifiche tecniche sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo tributario;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze dell'11
novembre 2020, recante le regole tecnico-operative previste per lo
svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso
collegamenti da remoto;
Considerato che, al fine di garantire la continuita' dell'attivita'
giurisdizionale, e' necessario procedere ad un aggiornamento
tecnologico del software in uso presso le Corti di giustizia
tributaria per le udienze a distanza mediante l'adozione della
piattaforma Microsoft Teams in sostituzione di Skype for Business, i
cui aggiornamenti di sicurezza sono assicurati nelle more della
transizione tecnologica;
Considerato che gli oneri di spesa relativi agli interventi
tecnico-informatici da realizzare per la transizione tecnologica alla
piattaforma Microsoft Teams trovano copertura finanziaria negli
ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione del Dipartimento
della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
novembre 2022, con il quale sono state delegate all'on. prof.
Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, compreso
l'esercizio di tutti poteri e la firma di atti e provvedimenti ai
sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di
controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero
della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833,
concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di
Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il visto del Vice Capo di Gabinetto circa l'attinenza del
provvedimento de quo all'ambito delle competenze riservate in materia
tributaria e fiscale al Vice Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
2022;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, con la delibera n. 63 del 28 gennaio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, con
nota n. 1377 del 31 gennaio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei
consulenti del lavoro, con nota n. 1971 del 13 febbraio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, con nota n. 1948 del 13
febbraio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, con nota n.
2279 del 21 febbraio 2025;
Acquisito il parere favorevole n. 565 del 25 settembre 2025, reso
dal Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le regole tecnico-operative per
lo svolgimento delle udienze a distanza, di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, all'art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 si procede al trattamento dei
dati con modalita' informatiche, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai
processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia
tributaria di primo e di secondo grado.
4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, ove non
diversamente stabilito dal presente decreto.