La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita' e definizioni
1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i
porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di
navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la
loro rete.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge
persegue le seguenti finalita':
a) favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei flussi
logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore
strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la
rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n.
240, e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei
flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione
tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica, il
completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste per
l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento
(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024;
d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione
della domanda di trasporto e di attivita' logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle
attivita' di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilita' economica, sociale e ambientale
delle attivita' di trasporto e di logistica.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di
servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma
imprenditoriale al fine di favorire la mobilita' delle merci tra
diverse modalita' di trasporto con l'obiettivo di accrescere
l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso
fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di grande
comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare
e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna;
b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese
proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato,
degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della
legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni
contenute negli atti di pianificazione nazionale;
c) «Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica»:
l'organismo di cui all'articolo 4.
5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e
per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle
infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed
e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di
rilievo generale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 117 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 4 agosto 1990, n. 240, recante: «Interventi
dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il
regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE)
n. 1315/2013 (testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella GUUE, Serie L, del 28 giugno 2024.