La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Ambito di applicazione, finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117,  terzo
comma, della Costituzione, nell'ambito delle  materie  concernenti  i
porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di
navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e  la
loro rete. 
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente  legge
persegue le seguenti finalita': 
    a) favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei  flussi
logistici, per lo svolgimento di funzioni di  connessione  di  valore
strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando  anche  la
rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,  n.
240, e i collegamenti con il sistema portuale; 
    b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei
flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e  di  connessione
tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo; 
    c)  sostenere,  in  coerenza  con  quanto  previsto   nel   Piano
strategico  nazionale  della  portualita'  e  della   logistica,   il
completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste  per
l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento
(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno
2024; 
    d) razionalizzare  l'utilizzazione  del  territorio  in  funzione
della domanda di trasporto e di attivita' logistiche; 
    e) contribuire alla  diminuzione  dell'impatto  ambientale  delle
attivita' di trasporto e di logistica; 
    f) promuovere la sostenibilita' economica, sociale  e  ambientale
delle attivita' di trasporto e di logistica. 
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  4. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «interporto»: il complesso organico  di  infrastrutture  e  di
servizi  integrati  di  rilevanza   nazionale,   gestito   in   forma
imprenditoriale al fine di favorire  la  mobilita'  delle  merci  tra
diverse  modalita'  di  trasporto  con  l'obiettivo   di   accrescere
l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici,  in  ogni  caso
fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di  grande
comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a  formare
e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di  carico  intermodali  e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna; 
      b)  «soggetti  gestori  degli  interporti»:  enti   o   imprese
proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque  denominato,
degli interporti di rilevanza nazionale individuati  ai  sensi  della
legge 4  agosto  1990,  n.  240,  e  aggiornati  con  le  indicazioni
contenute negli atti di pianificazione nazionale; 
      c) «Comitato nazionale per l'intermodalita'  e  la  logistica»:
l'organismo di cui all'articolo 4. 
  5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e
per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale. 
  6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle
infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed
e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici  di
rilievo generale. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  proprio
decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 117  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana: 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle
          seguenti materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - La legge 4 agosto 1990, n. 240, recante:  «Interventi
          dello Stato per la realizzazione di interporti  finalizzati
          al trasporto merci e  in  favore  dell'intermodalita'»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13  giugno  2024,  sugli  orientamenti
          dell'Unione per lo sviluppo  della  rete  transeuropea  dei
          trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e  il
          regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il  regolamento  (UE)
          n.  1315/2013  (testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          pubblicato nella GUUE, Serie L, del 28 giugno 2024.