IL DIRETTORE CENTRALE 
                        per la finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160
come modificato dall'art. 1, comma 485, legge 30  dicembre  2023,  n.
213, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,
sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione  relativa
ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza  ed  efficientamento  energetico
delle scuole, degli  edifici  pubblici  e  del  patrimonio  comunale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade,  contributi
soggetti a rendicontazione nel limite  di  85  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di  320  milioni
di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e  di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.»; 
  Visto il comma 51-ter che incrementa di  100  milioni  di  euro  le
risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma  51  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 799, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207, che ridetermina l'autorizzazione di  spesa  di  cui  al
comma 51, riducendola di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031; 
  Visto il  comma  52,  ultimo  periodo,  del  medesimo  art.  1  che
stabilisce che: «... Ciascun ente locale  puo'  inviare  fino  ad  un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e  la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione  degli
enti locali, a un intervento compreso negli  strumenti  programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, che prevede la nullita'  degli  atti  amministrativi,  anche  di
natura regolamentare, che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di  progetti  di  investimento  pubblico  in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento  essenziale
dell'atto stesso; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti  locali  interessati
le  certificazioni  contenenti  i  dati  richiesti  dalle  richiamate
disposizioni  normative  al  fine  di  determinare,  con   successivo
provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione
dei criteri di priorita'  e,  eventualmente,  di  selezione  di  cui,
rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1  della  legge  n.
160 del 2019; 
  Visto il comma 53 del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del  2019,
il quale fissa il seguente ordine  prioritario  di  assegnazione  dei
contributi: 
    a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    c)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente,  ivi  compresi  i  beni  destinati
all'ente  medesimo  con  provvedimento  dell'Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata; 
  Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di
cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'
effettuata a favore degli enti  locali  che  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione  risultante  dal  rendiconto
della gestione del medesimo esercizio. A  decorrere  dall'anno  2022,
almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli  enti  locali
delle regioni del Mezzogiorno.»; 
  Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul  risultato
di  amministrazione  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione allegato al  rendiconto  della  gestione
trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli  enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i  documenti  contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  ed  e),  e  all'art.  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
enti locali  per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di
approvazione  del  rendiconto  della  gestione  di  riferimento,   le
informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte  dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.»; 
  Visto il comma 56,  ultimo  capoverso,  il  quale  recita:  «...  A
decorrere dalla procedura di  assegnazione  per  il  2024,  gli  enti
beneficiari dei contributi relativi  al  biennio  precedente  possono
presentare istanza di finanziamento  delle  spese  di  progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio  di  cui
al  comma  57,  di  aver  completato   le   relative   attivita'   di
progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.»; 
  Considerato che il contributo in argomento non si applica ai comuni
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in  quanto  l'art.  2,
commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'abrogare
gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  ha  sancito
la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre  2009
(c.d.  accordo  di  Milano),  alla  partecipazione  al   riparto   di
finanziamenti recati da qualunque disposizione di  legge  statale  di
settore; 
  Considerato, altresi', che ai sensi  del  punto  1  del  successivo
accordo  tra  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   Regione
Trentino-Alto Adige e le citate Province autonome  del  25  settembre
2023, a decorrere dall'anno 2023 resta  impregiudicato  l'obbligo  di
restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano in difformita' dalla previsione  di  cui
al richiamato comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art.  2  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  si  intendono  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni; 
  Considerato che e' stata attivata la piattaforma di Gestione  delle
linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema  di  Monitoraggio
delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n.  229  del
2011); 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   di
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2026; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione delle modalita' di presentazione
della richiesta di contributo, secondo un modello  informatizzato  di
certificazione   con   il   quale   gli   enti   locali    comunicano
telematicamente la richiesta di contributo attraverso la  piattaforma
di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema
di  Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP  di  cui  al  decreto
legislativo n. 229 del 2011); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Enti  locali  potenzialmente  destinatari  del  contributo   relativo
                            all'anno 2026 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione  a  copertura  della   spesa   per   i   livelli   di
progettazione, come definiti dall'art. 41 del decreto legislativo  31
marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in  sicurezza  del
territorio a rischio idrogeologico, messa  in  sicurezza  di  strade,
ponti e viadotti,  nonche'  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente,  ivi  compresi  i  beni
destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, i comuni, le  province,  le
citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni  di  comuni,  presentando  apposita   domanda   al   Ministero
dell'interno - Direzione centrale  per  la  finanza  locale,  con  le
modalita' ed i termini di cui  ai  successivi  articoli  2  e  3  del
presente decreto. 
  2. Non possono presentare  la  richiesta  di  contributo  gli  enti
locali beneficiari del medesimo  contributo  nel  biennio  2024-2025,
assegnato rispettivamente con decreto del Ministero  dell'interno  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile
2024 e con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno  2025,  diffusi
sul sito della Direzione centrale per finanza locale nella sezione «I
DECRETI»,  che  non  abbiano  dimostrato,  tramite   i   sistemi   di
monitoraggio di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 160 del 2019,
di  aver  completato  le  relative  attivita'  di  progettazione.  La
verifica del completamento delle attivita' di progettazione e' basata
sui seguenti parametri: 
    a. Per la progettazione 2024: 
      stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1
del decreto ministeriale 17 aprile 2024; 
      effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione. 
    b. Per la progettazione 2025: 
      stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1
del D.I. 18 giugno 2025; 
      effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione. 
    c. In entrambi casi a) e b), per  conclusione  dell'attivita'  di
progettazione si intende l'approvazione del progetto allo  stadio  in
cui e' stato finanziato. La data di approvazione e' rilevata  tramite
il campo  Data  fine  effettiva  della  scheda  iter  procedurale  di
progetto della piattaforma BDAP-MOP; 
    d. Non  aver  rinunciato  al  contributo,  con  riferimento  alle
menzionate annualita' (2024-2025). 
  3. La richiesta di contributo deve essere riferita ad  una  «nuova»
progettazione. Non puo' essere formulata richiesta di contributo  per
progettazioni gia' affidate. Rientrano nella definizione  di  «nuova»
progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026  e  prima
dell'adozione del decreto interministeriale di cui al  comma  53  del
citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. 
  4. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  in  esame  e'  sempre
richiesta l'acquisizione di un codice identificativo  di  gara  (CIG)
ordinario. Non e' consentito far uso dello smart-CIG. 
  5. I CUP contenuti nelle  richieste  sono  sottoposti  ad  apposito
controllo teso a verificarne la rispondenza  per  natura,  tipologia,
settore, sotto-settore e categoria.  Eventuali  difformita'  dei  CUP
precludono  la  possibilita'  di   perfezionare   la   richiesta   di
contributo. 
  6. A partire dall'annualita' 2026 la creazione del CUP propedeutico
alla richiesta  di  finanziamento,  puo'  avvenire  tramite  appositi
template messi a disposizione sulla  piattaforma  «Sistema  CUP»  del
DIPE aventi i seguenti codici identificativi: 
    Template 2511001 - relativo a lavori pubblici; 
    Template  2511002  -  relativo  a  acquisto e  realizzazione   di
servizi. 
  7. In alternativa,  al  fine  di  classificare  correttamente,  sul
Sistema CUP del DIPE, i Codici unici di progetto (CUP) e  stilare  la
graduatoria di cui al comma 54, dell'art. 1, della legge n.  160  del
2019, si ricorda che: 
    A. i CUP vanno classificati per natura e tipologia  nel  seguente
modo: 
      i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate: 
        Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02; 
        Tipologia  -  11  Studi  e  progettazioni  o   pianificazione
territoriale; 
        Tipologia - 18 Manutenzione straordinaria; 
        Tipologia  -  20  Studi  e  progettazioni  per  l'adeguamento
sismico; 
        Tipologia - 21 Studi e  progettazioni  per  il  miglioramento
sismico; 
        Tipologia - 22 Studi e progettazioni per nuova realizzazione; 
        Tipologia - 23 Studi e progettazioni per messa  in  sicurezza
(escluso dissesto idrogeologico); 
        Tipologia - 26  Studi  e  progettazioni  per  efficientamento
energetico; 
        Tipologia  -  30   Studi   e   progettazioni   per   dissesto
idrogeologico; 
      i CUP di lavori  (che  hanno  nel  quadro  economico  spese  di
progettazione) vanno classificati: 
        Natura  -  Realizzazione  di  lavori   pubblici   (Opere   ed
impiantistica) 03; 
        Tipologia - tutte  tranne  manutenzione  ordinaria  e  tranne
completamento manutenzione ordinaria; 
    B.  i  CUP  vanno  classificati  per  settore,  sotto-settore   e
categoria nel seguente modo: 
      nel caso di CUP per a) messa  in  sicurezza  del  territorio  a
rischio idrogeologico: 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - Difesa del suolo 05; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  Protezione,  valorizzazione   e   fruizione
dell'ambiente 11; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  Riassetto  e  recupero  di  siti  urbani  e
produttivi 12; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di  strade,  ponti  e
viadotti: 
        settore - Infrastrutture di trasporto 01; 
        sotto-settore - Stradali 01; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per c) messa in  sicurezza  ed  efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente: 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Sociali e scolastiche 08; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Abitative 10; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Sanitarie 30; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Difesa 32; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Direzionali e amministrative 33; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Pubblica sicurezza 36; 
        categoria - tutte.