IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale
Visto l'art. 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
come modificato dall'art. 1, comma 485, legge 30 dicembre 2023, n.
213, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,
sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni
di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.»;
Visto il comma 51-ter che incrementa di 100 milioni di euro le
risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
Visto l'art. 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre
2024, n. 207, che ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 51, riducendola di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;
Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo art. 1 che
stabilisce che: «... Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli
enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di
natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso;
Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati
le certificazioni contenenti i dati richiesti dalle richiamate
disposizioni normative al fine di determinare, con successivo
provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione
dei criteri di priorita' e, eventualmente, di selezione di cui,
rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1 della legge n.
160 del 2019;
Visto il comma 53 del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale fissa il seguente ordine prioritario di assegnazione dei
contributi:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente, ivi compresi i beni destinati
all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata;
Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di
cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto
della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022,
almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali
delle regioni del Mezzogiorno.»;
Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato
di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione
trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le
informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.»;
Visto il comma 56, ultimo capoverso, il quale recita: «... A
decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti
beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono
presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui
al comma 57, di aver completato le relative attivita' di
progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.»;
Considerato che il contributo in argomento non si applica ai comuni
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l'art. 2,
commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare
gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito
la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009
(c.d. accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di
finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale di
settore;
Considerato, altresi', che ai sensi del punto 1 del successivo
accordo tra Ministero dell'economia e delle finanze, Regione
Trentino-Alto Adige e le citate Province autonome del 25 settembre
2023, a decorrere dall'anno 2023 resta impregiudicato l'obbligo di
restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate alle Province
autonome di Trento e Bolzano in difformita' dalla previsione di cui
al richiamato comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni;
Considerato che e' stata attivata la piattaforma di Gestione delle
linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio
delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del
2011);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo
erariale predetto per l'anno 2026;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione delle modalita' di presentazione
della richiesta di contributo, secondo un modello informatizzato di
certificazione con il quale gli enti locali comunicano
telematicamente la richiesta di contributo attraverso la piattaforma
di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema
di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto
legislativo n. 229 del 2011);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Decreta:
Art. 1
Enti locali potenzialmente destinatari del contributo relativo
all'anno 2026
1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a
rendicontazione a copertura della spesa per i livelli di
progettazione, come definiti dall'art. 41 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade,
ponti e viadotti, nonche' messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente, ivi compresi i beni
destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, i comuni, le province, le
citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero
dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le
modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del
presente decreto.
2. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti
locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2024-2025,
assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell'interno di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile
2024 e con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2025, diffusi
sul sito della Direzione centrale per finanza locale nella sezione «I
DECRETI», che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di
monitoraggio di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 160 del 2019,
di aver completato le relative attivita' di progettazione. La
verifica del completamento delle attivita' di progettazione e' basata
sui seguenti parametri:
a. Per la progettazione 2024:
stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1
del decreto ministeriale 17 aprile 2024;
effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione.
b. Per la progettazione 2025:
stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 3, comma 1
del D.I. 18 giugno 2025;
effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione.
c. In entrambi casi a) e b), per conclusione dell'attivita' di
progettazione si intende l'approvazione del progetto allo stadio in
cui e' stato finanziato. La data di approvazione e' rilevata tramite
il campo Data fine effettiva della scheda iter procedurale di
progetto della piattaforma BDAP-MOP;
d. Non aver rinunciato al contributo, con riferimento alle
menzionate annualita' (2024-2025).
3. La richiesta di contributo deve essere riferita ad una «nuova»
progettazione. Non puo' essere formulata richiesta di contributo per
progettazioni gia' affidate. Rientrano nella definizione di «nuova»
progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima
dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 del
citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo in esame e' sempre
richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG)
ordinario. Non e' consentito far uso dello smart-CIG.
5. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito
controllo teso a verificarne la rispondenza per natura, tipologia,
settore, sotto-settore e categoria. Eventuali difformita' dei CUP
precludono la possibilita' di perfezionare la richiesta di
contributo.
6. A partire dall'annualita' 2026 la creazione del CUP propedeutico
alla richiesta di finanziamento, puo' avvenire tramite appositi
template messi a disposizione sulla piattaforma «Sistema CUP» del
DIPE aventi i seguenti codici identificativi:
Template 2511001 - relativo a lavori pubblici;
Template 2511002 - relativo a acquisto e realizzazione di
servizi.
7. In alternativa, al fine di classificare correttamente, sul
Sistema CUP del DIPE, i Codici unici di progetto (CUP) e stilare la
graduatoria di cui al comma 54, dell'art. 1, della legge n. 160 del
2019, si ricorda che:
A. i CUP vanno classificati per natura e tipologia nel seguente
modo:
i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate:
Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02;
Tipologia - 11 Studi e progettazioni o pianificazione
territoriale;
Tipologia - 18 Manutenzione straordinaria;
Tipologia - 20 Studi e progettazioni per l'adeguamento
sismico;
Tipologia - 21 Studi e progettazioni per il miglioramento
sismico;
Tipologia - 22 Studi e progettazioni per nuova realizzazione;
Tipologia - 23 Studi e progettazioni per messa in sicurezza
(escluso dissesto idrogeologico);
Tipologia - 26 Studi e progettazioni per efficientamento
energetico;
Tipologia - 30 Studi e progettazioni per dissesto
idrogeologico;
i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di
progettazione) vanno classificati:
Natura - Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed
impiantistica) 03;
Tipologia - tutte tranne manutenzione ordinaria e tranne
completamento manutenzione ordinaria;
B. i CUP vanno classificati per settore, sotto-settore e
categoria nel seguente modo:
nel caso di CUP per a) messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico:
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Difesa del suolo 05;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Protezione, valorizzazione e fruizione
dell'ambiente 11;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Riassetto e recupero di siti urbani e
produttivi 12;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti:
settore - Infrastrutture di trasporto 01;
sotto-settore - Stradali 01;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per c) messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente:
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Sociali e scolastiche 08;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Abitative 10;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Sanitarie 30;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Difesa 32;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Direzionali e amministrative 33;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Pubblica sicurezza 36;
categoria - tutte.