IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali e  assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo della vita con  cadenza  annuale
ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto 15  novembre  2024  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 278 del 27 novembre  2024)  concernente:  «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2024  e  valore  definitivo  per
l'anno 2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai  parametri  a  esse  connesse,  prevede  che  la  percentuale   di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno  precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del  3
novembre 2025, dalla quale si rileva che: 
    a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo  gennaio  -  dicembre
2024 e' risultata pari a +0,8; 
    b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo  gennaio  -  dicembre
2025 e' risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per  i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione  dell'indice
pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1; 
  Considerate  la  suddetta  comunicazione   e   la   necessita'   di
determinare: 
    a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento
di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025; 
    b)  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di  perequazione
automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2026,  salvo   conguaglio
all'accertamento dei  valori  definitivi  relativamente  ai  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2025; 
  Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessita' di
indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento  per  le  pensioni
sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2024 e' determinata in misura pari  a  +0,8
dal 1° gennaio 2025.