IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni
per la difesa del mare;
Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge del 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli da 35 a
40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021, in vigore
dall'8 ottobre 2021;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11
novembre 2022 e, in particolare, l'art. 4, che stabilisce: «Il
«Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»»;
Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di
zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre
2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone
di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar
Ligure e del Mar Tirreno»;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di
recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le
azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare
nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative
sottoregioni;
Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la
Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva
2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme
metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine
nonche' le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e
valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al
secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;
Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale,
in riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per
l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in
considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per
l'ambiente marino contenuti nell'allegato III;
Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente
(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione
della direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,
il quale dispone che il Ministero dell'ambiente esercita la funzione
di autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste
dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attivita' si
avvale di un apposito Comitato tecnico;
Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011 e successive
modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente ha
provveduto a istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto
dall'art 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, per
il coordinamento delle attivita' ivi previste;
Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le
amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto
legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le regioni e
una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e
dell'Associazione nazionale comuni italiani;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre
2010, n. 190, il quale stabilisce che «il Ministero dell'ambiente,
avvalendosi del Comitato tecnico, determina, con apposito decreto,
sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato
ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi
di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti
di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico
chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e
dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato
III»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010,
n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza
unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati,
al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle
pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e
dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato
IV»;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre
2010, n. 190, il quale stabilisce che «Il Ministero dell'ambiente
procede a una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in
relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di
pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale,
nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i
traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli
altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto
anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi
di attuazione della strategia per l'ambiente marino, e' previsto, tra
l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di
cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (target) di
cui all'art. 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione
iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina,
sulla base delle procedure previste da tali articoli;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 febbraio 2015
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015), recante la
determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e
dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi dell'art. 10,
comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2010, n. 190;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre
2010, n. 190, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente
assicuri, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio
sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e
sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica,
le informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato
dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale e
ai traguardi ambientali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) che ha stabilito,
per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato ambientale e
la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e
10 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 del 15 febbraio
2019 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019), recante
l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle
acque marine e definizione dei traguardi ambientali;
Considerato che il Ministro dell'ambiente, con il supporto
tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16,
comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, ad
assicurare, con adeguate modalita' operative, la consultazione
pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento delle definizioni dei
requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei
traguardi ambientali;
Considerato che il Comitato tecnico in data 12 settembre 2024 ha
definitivamente approvato la proposta di aggiornamento delle
definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque
marine e dei traguardi ambientali tenendo conto degli esiti della
consultazione pubblica (prot. MASE 195330 del 25 ottobre 2024);
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti n. 138;
Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni
normative sopra citate, e' necessario conferire immediata efficacia
all'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato
ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del buono stato ambientale
1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010,
n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I,
che costituisce parte integrante del presente decreto.