IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979,  recante  disposizioni
per la difesa del mare; 
  Vista la legge dell'8 luglio 1986, n.  349,  che  ha  istituito  il
Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge del 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge del 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli da 35 a
40  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto legislativo del 31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021, in  vigore
dall'8 ottobre 2021; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  datata  11
novembre 2022 e,  in  particolare,  l'art.  4,  che  stabilisce:  «Il
«Ministero della transizione ecologica»  e'  ridenominato  «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»»; 
  Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di
zone di  protezione  ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  27  ottobre
2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone
di protezione ecologica del Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar
Ligure e del Mar Tirreno»; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista  la  direttiva  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; 
  Visto il decreto legislativo  del  13  ottobre  2010,  n.  190,  di
recepimento della  citata  direttiva  2008/56/CE,  che  individua  le
azioni strategiche  in  materia  di  ambiente  marino  da  realizzare
nell'ambito  della  regione   del   Mar   Mediterraneo   e   relative
sottoregioni; 
  Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la
Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche  alla  direttiva
2008/56/CE  e  ha  provveduto  a  definire  i  criteri  e  le   norme
metodologiche relative al buono stato ecologico  delle  acque  marine
nonche' le specifiche e i metodi  standardizzati  di  monitoraggio  e
valutazione per garantire il  rispetto  degli  obblighi  connessi  al
secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con  la  quale,
in riferimento al secondo ciclo di  attuazione  delle  strategie  per
l'ambiente  marino  (2018-2023),  la  Commissione  ha  modificato  la
direttiva 2008/56/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda gli elenchi indicativi di  elementi  da  prendere  in
considerazione  ai  fini  dell'elaborazione   delle   strategie   per
l'ambiente marino contenuti nell'allegato III; 
  Visto il decreto del 15 ottobre  2018  del  Ministro  dell'ambiente
(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018),  recante  attuazione
della direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,
il quale dispone che il Ministero dell'ambiente esercita la  funzione
di autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste
dal medesimo decreto e che  per  l'esercizio  di  tale  attivita'  si
avvale di un apposito Comitato tecnico; 
  Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011 e  successive
modificazioni e integrazioni, con cui il  Ministro  dell'ambiente  ha
provveduto a istituire il  Comitato  tecnico  istituzionale  previsto
dall'art 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.  190,  per
il coordinamento delle attivita' ivi previste; 
  Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include  tutte  le
amministrazioni competenti  in  materia  di  attuazione  del  decreto
legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le  regioni  e
una   rappresentanza   dell'Unione   delle   province   italiane    e
dell'Associazione nazionale comuni italiani; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto  legislativo  del  13  ottobre
2010, n. 190, il quale stabilisce che  «il  Ministero  dell'ambiente,
avvalendosi del Comitato tecnico, determina,  con  apposito  decreto,
sentita  la  Conferenza  unificata,  i  requisiti  del  buono   stato
ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi
di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli  impatti
di cui all'allegato III e segnatamente delle  caratteristiche  fisico
chimiche, dei tipi di habitat,  delle  caratteristiche  biologiche  e
dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del  medesimo  allegato
III»; 
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre  2010,
n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la  Conferenza
unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati,
al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo  conto  delle
pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato  III  e
dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate  nell'allegato
IV»; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo  del  13  ottobre
2010, n. 190, il quale stabilisce  che  «Il  Ministero  dell'ambiente
procede a una  ricognizione  dei  traguardi  ambientali  definiti  in
relazione alle acque marine dai  vigenti  strumenti  normativi  o  di
pianificazione e di programmazione  esistenti  a  livello  regionale,
nazionale, comunitario o internazionale, al  fine  di  individuare  i
traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato  con  gli
altri traguardi ambientali vigenti e, per  quanto  possibile,  tenuto
anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e  fasi
di attuazione della strategia per l'ambiente marino, e' previsto, tra
l'altro, che la determinazione del buono stato  ambientale  (GES)  di
cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (target)  di
cui all'art. 10 siano  aggiornate,  successivamente  all'elaborazione
iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o  sottoregione  marina,
sulla base delle procedure previste da tali articoli; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'11  febbraio  2015
(Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del   2   marzo   2015),   recante   la
determinazione degli indicatori associati ai traguardi  ambientali  e
dei programmi di monitoraggio, predisposto  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13  ottobre
2010, n. 190; 
  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo  del  13  ottobre
2010, n.  190,  il  quale  prevede  che  il  Ministero  dell'ambiente
assicuri, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio
sito  internet,  che  siano  tempestivamente  redatte,  pubblicate  e
sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma  sintetica,
le informazioni relative  alla  valutazione  aggiornata  dello  stato
dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale e
ai traguardi ambientali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  17  ottobre  2014
(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014)  che  ha  stabilito,
per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato  ambientale  e
la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli  9  e
10 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 del  15  febbraio
2019  (Gazzetta  Ufficiale  n.  69  del  22  marzo   2019),   recante
l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle
acque marine e definizione dei traguardi ambientali; 
  Considerato  che  il  Ministro  dell'ambiente,  con   il   supporto
tecnico-scientifico dell'Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  la
protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi  dell'art.  16,
comma 2, del decreto legislativo del 13  ottobre  2010,  n.  190,  ad
assicurare,  con  adeguate  modalita'  operative,  la   consultazione
pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento delle definizioni dei
requisiti  di  buono  stato  ambientale  delle  acque  marine  e  dei
traguardi ambientali; 
  Considerato che il Comitato tecnico in data 12  settembre  2024  ha
definitivamente  approvato  la  proposta   di   aggiornamento   delle
definizioni dei requisiti  di  buono  stato  ambientale  delle  acque
marine e dei traguardi ambientali tenendo  conto  degli  esiti  della
consultazione pubblica (prot. MASE 195330 del 25 ottobre 2024); 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti n. 138; 
  Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle  previsioni
normative sopra citate, e' necessario conferire  immediata  efficacia
all'aggiornamento delle definizioni  dei  requisiti  di  buono  stato
ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Determinazione del buono stato ambientale 
 
  1. I requisiti del buono stato ambientale delle  acque  marine,  di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010,
n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto.