LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' 
                       E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16,
comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari  opportunita'
e'  la  struttura  che  opera  nell'area  funzionale  inerente   alla
promozione ed al coordinamento  delle  politiche  dei  diritti  della
persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e  di
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione  e
contrasto della violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento
degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni  genitali  femminili  e
delle partiche dannose; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  con  delega  alle  pari  opportunita'  dell'8
aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento  per  le
pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale e' stata nominata Ministro senza portafoglio  l'On.
Eugenia Maria Roccella; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi  ai  ministri  senza
portafogli» con il quale all'on.  Eugenia  Maria  Roccella  e'  stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre  2022,  recante  «Delega  di  funzioni  al  ministro   senza
portafoglio On. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
famiglia,  natalita',  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,  e   pari
opportunita'; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e  ratificata  ai  sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (legge  di  bilancio  per
l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza  di
genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di  commissariamento
delle  province»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5  concernente  «Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle  donne  e
la violenza domestica»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del  suddetto  decreto-legge  n.  93/2013,
cosi'  come  modificato  dall'art.  1,  comma  149,  della  legge  n.
234/2021, che prevede che l'Autorita' politica delegata per  le  pari
opportunita'  elabori,  con  il  contributo   delle   amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa  acquisizione
del parere della Conferenza unificata, un piano strategico  nazionale
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
con cadenza almeno triennale, in sinergia  con  gli  obiettivi  della
convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi  della  legge
27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto altresi' l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge n.  93/2013,
introdotto dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede
che al fine di definire un  sistema  strutturato  di  governance  del
piano tra tutti i  livelli  di  governo,  sono  istituiti  presso  il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri  una  cabina  di   regia   interistituzionale   ed   un
Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne  e
sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento  e  i
compiti sono disciplinati con uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata per le pari
opportunita'; 
  Visto il decreto 29 marzo 2022 di istituzione della cabina di regia
interistituzionale sul fenomeno della violenza  nei  confronti  delle
donne e sulla violenza domestica, ai sensi del sopra richiamato  art.
5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013; 
  Visto il decreto 12 aprile 2022 di  costituzione  dell'Osservatorio
sul fenomeno  della  violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla
violenza domestica, ai sensi del medesimo art. 5,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 93/2013; 
  Visti inoltre, i commi 3 e 4 del citato art. 5 del decreto-legge n.
93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano,  il  Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di  cui
all'art. 19, comma 3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022.
Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica delegata  per  le  pari  opportunita'  alle
azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano,  fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le
risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale  ai  sensi  del
presente  comma  sono  ripartite  annualmente  tra  le  regioni   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata  per  le  pari  opportunita',  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con   il   medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.»; 
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026»,
presentata in data 5  agosto  2021  al  Consiglio  dei  ministri  dal
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,  previa  informativa
in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  29  luglio  2021,  che
costituisce una delle linee di impegno del  Governo,  anche  ai  fini
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Visto  il  Piano  strategico  nazionale  contro  la  violenza   nei
confronti delle donne e la violenza domestica  2025-2027  ed  annesso
quadro  operativo,  adottato  con  decreto  della  Ministra  per   la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita' in  data  16  settembre
2025, a seguito del parere favorevole espresso in sede di  Conferenza
unificata il 10 settembre 2025; 
  Rilevata  l'opportunita',  alla  luce  delle  attivita'  svolte   e
dell'esperienza  maturata  in  seno  all'assemblea  dell'Osservatorio
nonche' in considerazione delle istanze  emerse  dall'associazionismo
di riferimento,  di  procedere  all'integrazione  della  composizione
della medesima assemblea, nell'ottica  di  ampliare  ulteriormente la
partecipazione alle  associazioni  e  alle  organizzazioni  impegnate
nella prevenzione e  contrasto  alla  violenza  nei  confronti  delle
donne; 
  Ravvisata la necessita', pertanto, di  procedere  a  modificare  il
decreto del 12 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia pro tempore di costituzione dell'Osservatorio  sul  fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto  ministeriale  12  aprile  2022  di  istituzione
  dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei  confronti  delle
  donne e sulla violenza domestica. 
  1. Al decreto ministeriale 12  aprile  2022  recante  l'istituzione
dell'Osservatorio sul fenomeno della  violenza  nei  confronti  delle
donne  e  sulla  violenza  domestica,  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 4,  comma  1,  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «i) da 15 componenti in  rappresentanza  delle  associazioni  e
organizzazioni operanti a livello nazionale  e/o  internazionale  nel
settore della violenza nei confronti delle  donne  e  della  violenza
domestica;» 
    b) all'art. 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
      «4.   In   relazione   a   specifici   argomenti,   ai   lavori
dell'assemblea   possono   partecipare   ulteriori    soggetti,    da
individuarsi anche in raccordo  con  le  amministrazioni  centrali  o
territoriali interessate.». 
  Il presente decreto e' trasmetto ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 24 ottobre 2025 
 
                                                La Ministra: Roccella