IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata
istituita l'Agenzia italiana del farmaco (di  seguito  indicata  come
AIFA o Agenzia) e, in  particolare,  il  comma  33,  che  dispone  la
negoziazione del  prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal  Servizio
sanitario nazionale (di seguito indicato  come  SSN)  tra  Agenzia  e
produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  e  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   avente   ad   oggetto
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia adottato dal consiglio di
amministrazione (di seguito  indicato  come  CdA)  con  deliberazione
dell'8  aprile  2016,  n.  12,  pubblicato  sul  sito   istituzionale
dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'AIFA,  adottato  dal  CdA  con  deliberazione  del  17
settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4,
del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,  dal
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'AIFA  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie  generale  -  n.
220 del 22  settembre  2025),  che  ha  abrogato  il  regolamento  di
organizzazione, del funzionamento e  dell'ordinamento  del  personale
dell'AIFA adottato dal CdA con deliberazione dell'8 aprile  2016,  n.
12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali»,
comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste  dal
predetto regolamento e i corrispondenti incarichi  dirigenziali  sono
fatti salvi fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento
degli  incarichi  dirigenziali  non  generali  relativi  alla   nuova
organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il  termine  di  sessanta
giorni dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana dell'avvenuta pubblicazione  del  presente  regolamento  sul
sito istituzionale dell'AIFA»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del  Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista  la  determina  del  direttore  tecnico-scientifico  AIFA  n.
122/2024 con la  quale  e'  stato  conferito  alla  dott.ssa  Claudia
Bernardini l'incarico di dirigente  dell'ufficio  monitoraggio  della
spesa farmaceutica e rapporti con  le  regioni,  a  decorrere  dal  2
dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state  confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte  dall'AIFA  con  la  deliberazione  del  CdA  27
settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della gia' citata  legge  27
dicembre 2006, n. 296 che ha riconosciuto alle aziende  farmaceutiche
la possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti, di
cui  alla  deliberazione   citata   al   punto   precedente,   previa
dichiarazione di impegno  al  versamento,  in  favore  delle  regioni
interessate, degli importi  cosi'  come  indicati  nelle  tabelle  di
equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Vista la determina del direttore generale  dell'AIFA  27  settembre
2006  recante  «Manovra  per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 settembre  2006,  n.  227,
con cui sono stati disposti dall'AIFA: i) la riduzione, nella  misura
del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente, dei medicinali comunque
dispensati o impiegati dal SSN; ii) la ridefinizione dello sconto  al
produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da  determina  del
direttore generale dell'AIFA 30 dicembre  2005,  recante  «Misure  di
ripiano della spesa farmaceutica convenzionata  e  non  convenzionata
per l'anno 2005»; iii) il mantenimento delle predette misure  sino  a
integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007; 
  Vista la determina del  direttore  generale  dell'AIFA  9  febbraio
2007,  di  «Approvazione  delle  richieste  relative   alle   aziende
farmaceutiche, che  si  sono  avvalse  della  facolta'  di  ripianare
l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalita' di  pay-back»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  21
febbraio 2007, n. 43 e, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il
quale  sono  state  individuate  le  quote  di  spettanza  dovute  al
farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662,  contenente  «Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica»; 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilita'
alle aziende farmaceutiche che ne  facciano  richiesta  di  usufruire
della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1,
comma 796, lettera g), della legge  citata  n.  296  del  2006,  come
disposta con la citata determina 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto di interesse ai fini del presente  provvedimento,
la determina  del  direttore  tecnico-scientifico  dell'AIFA  del  29
ottobre 2024, n. 117, recante «Procedura pay-back 5%  -  Anno  2024»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  31
ottobre 2024, n. 256, che  ha  regolamentato,  per  l'anno  2024,  la
relativa procedura di pay-back, specificando i prezzi dei  medicinali
rispetto ai quali le aziende intendevano avvalersi della  sospensione
del 5%, nonche' i prezzi dei medicinali cui  era  stata  ripristinata
tale riduzione del 5%; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2025,  la  necessita'  di  procedere  a
determinare i prezzi  dei  medicinali  delle  aziende  che  intendano
avvalersi della sospensione del 5% di  cui  all'art.  1,  comma  796,
lettera g), della legge citata n. 296 del 2006,  nonche'  dei  prezzi
dei medicinali delle  aziende  che  non  manifestino  detta  volonta'
ovvero che, pur avendola manifestata, non procedano al versamento  di
quanto dovuto in favore delle regioni interessate; 
  Preso atto che, ai fini della suddetta determina dei prezzi,  anche
per il procedimento relativo all'anno 2025, le  eventuali  differenze
di  prezzo  tra  prodotti  uguali  o  analoghi,   quale   conseguenza
dell'applicazione del pay-back 5%, non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del SSN; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  contenente  il  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184 e successive modifiche e integrazioni, contenente il «Regolamento
sull'accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento AIFA per l'attuazione degli  articoli  2  e  4
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il  regolamento  AIFA  in  materia  di  accesso  documentale,
accesso civico e accesso generalizzato; 
  Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di  pay-back
5% - anno 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA  in  data
30 ottobre 2025, con la quale le  aziende  farmaceutiche  sono  state
invitate a collegarsi, in pari data e a decorrere  dalle  ore  12,00,
attraverso il link «Spending-Pha», alla sezione Servizi  Online  AIFA
dedicata, per prendere visione dell'elenco dei medicinali per i quali
e' possibile avvalersi della sospensione della riduzione  del  prezzo
del 5%, a fronte del versamento (pay-back) del relativo  controvalore
sui conti  correnti  appositamente  indicati  dalle  singole  regioni
interessate; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - anno 2025, pervenute all'AIFA fino  alla  data  del  18
novembre 2025; 
  Tenuto  conto  delle  comunicazioni  di  rettifica  e/o  inclusione
pervenute all'indirizzo PEC dedicato fino al 24 novembre 2025; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la metodologia  di  calcolo  del  pay-back  5%  per
l'anno 2025, di cui all'allegato 1 del presente provvedimento. 
  2.  In  applicazione  della  predetta  metodologia,  e'   approvato
l'elenco di  cui  all'allegato  2  del  presente  provvedimento,  che
riporta le confezioni di medicinali di  cui  all'art.  8,  comma  10,
della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive  modifiche  e
integrazioni, classificati in classe A e H (e, quindi, a  carico  del
SSN), per i quali sono ripristinati,  a  decorrere  dal  1°  dicembre
2025, i prezzi  in  vigore  al  30  settembre  2006  (nonche'  quelli
rideterminati successivamente a tale data) nonche' le  confezioni  di
medicinali per i quali, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2025, in
ragione dell'applicazione del pay-back, e' stata sospesa la riduzione
del prezzo del 5%, di  cui  alla  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA 27 settembre 2006. 
  3. I prezzi riportati nell'allegato 2  relativi  ai  medicinali  di
classe A, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi  dell'IVA,  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico  del  SSN  e,  altresi',  della
riduzione prevista dalla determina del direttore  generale  dell'AIFA
del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato 2  relativi  ai  medicinali  di
classe H di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi  massimi  di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN, applicati a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico del SSN e  comprensivi,  altresi',  della  riduzione  prevista
dalla determina di cui al comma precedente.