IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese,
nonche' interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e, in particolare,
l'art. 5, comma 1, che al fine di consentire la realizzazione di
specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e
cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la
somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto
per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, prevedendo l'assegnazione di detta somma in
favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo
nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in
ambito dermatologico;
Visto il comma 2, del richiamato art. 5, ai sensi del quale «con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate una o piu' strutture aventi i
requisiti di cui al comma 1»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare gli articoli 12,
comma 2 e 12-bis;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art.
1, commi 34 e 34-bis;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante
«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3», cosi' come modificato dal decreto legislativo
23 dicembre 2022 n. 200 e, in particolare, l'art. 1, in base al quale
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti del
Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di
autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di
eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica
e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione
e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero
e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i
caratteri di eccellenza, nell'ambito delle aree tematiche
internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione
delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major
DiagnosticCategory - MDC) integrate dal Ministero della salute con
categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente
collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di
coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di eta';
Visto l'allegato 1, del richiamato decreto legislativo n. 288 del
2003, che individua tra le aree tematiche internazionalmente
riconosciute l'area tematica «Dermatologia» e gli MDC corrispondenti
«9 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e del
seno 22 - Ustioni»;
Visto l'art. 13, comma 3, lettera d), del citato decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua tra i requisiti
necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «caratteri di
eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero e cura di alta
specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del
contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita'
di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita'
dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale della complessita' delle prestazioni
erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia
delle attivita' e del percorso assistenziale nonche' della qualifica
di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o
sovraregionale per l'area tematica di appartenenza»;
Visto il successivo art. 14, del richiamato decreto legislativo n.
288 del 2003, che disciplina il procedimento per il riconoscimento
del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico;
Ritenuto di definire, quale criterio di riferimento per
l'individuazione delle strutture beneficiarie in ambito
dermatologico, per l'attivita' clinico-assistenziale, il volume di
ricoveri in regime ordinario durante l'anno 2024 per il drg n. 273
«Malattie maggiori della pelle senza complicanze o comorbidita'»,
essendo gli ultimi dati a disposizione dell'amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli IRCCS per l'erogazione
di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2025, n. 118, sono individuati quali destinatari delle risorse, pari
a 5 milioni annui, accantonate per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con
riconoscimento nell'area tematica di afferenza «dermatologia» che
durante l'anno 2024 hanno avuto un volume di ricoveri in regime
ordinario per il drg n. 273 «Malattie maggiori della pelle senza
complicanze o comorbidita'» di almeno cinquecento pazienti.