IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per il  finanziamento  di  attivita'  economiche  e  imprese,
nonche'  interventi  di   carattere   sociale   e   in   materia   di
infrastrutture,  trasporti  ed  enti  territoriali»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e,  in  particolare,
l'art. 5, comma 1, che al fine  di  consentire  la  realizzazione  di
specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e
cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la
somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa  sul  riparto
per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, prevedendo  l'assegnazione  di  detta  somma  in
favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo
nazionale, per l'erogazione di prestazioni  di  elevata  qualita'  in
ambito dermatologico; 
  Visto il comma 2, del richiamato art. 5, ai sensi  del  quale  «con
decreto del Ministro della salute, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuate una  o  piu'  strutture  aventi  i
requisiti di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in  particolare  gli  articoli  12,
comma 2 e 12-bis; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in  particolare,  l'art.
1, commi 34 e 34-bis; 
  Visto il decreto legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,  recante
«Riordino della disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3», cosi' come modificato dal decreto legislativo
23 dicembre 2022 n. 200 e, in particolare, l'art. 1, in base al quale
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti del
Servizio  sanitario  nazionale  a  rilevanza  nazionale   dotati   di
autonomia  e  personalita'  giuridica  che,  secondo   standards   di
eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente  clinica
e traslazionale, nel campo biomedico e in quello  dell'organizzazione
e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero
e cura di alta  specialita'  o  svolgono  altre  attivita'  aventi  i
caratteri   di   eccellenza,   nell'ambito   delle   aree   tematiche
internazionalmente riconosciute, tenuto conto  della  classificazione
delle  malattie  secondo  categorie  diagnostiche  principali  (Major
DiagnosticCategory - MDC) integrate dal Ministero  della  salute  con
categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente
collegate alle MDC o per le quali sussistono  appositi  programmi  di
coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di eta'; 
  Visto l'allegato 1, del richiamato decreto legislativo n.  288  del
2003,  che  individua  tra  le  aree   tematiche   internazionalmente
riconosciute l'area tematica «Dermatologia» e gli MDC  corrispondenti
«9 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e  del
seno 22 - Ustioni»; 
  Visto  l'art.  13,  comma  3,  lettera  d),  del   citato   decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua  tra  i  requisiti
necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico  degli
Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  «caratteri  di
eccellenza del livello dell'attivita' di  ricovero  e  cura  di  alta
specialita' direttamente svolta negli ultimi  tre  anni,  ovvero  del
contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito  di  un'attivita'
di   ricerca   biomedica   riconosciuta   a   livello   nazionale   e
internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'  alta   qualita'
dell'attivita' assistenziale, attestata da  strutture  pubbliche  del
Servizio sanitario nazionale  della  complessita'  delle  prestazioni
erogate, delle caratteristiche strutturali, del  volume  e  tipologia
delle attivita' e del percorso assistenziale nonche' della  qualifica
di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale  o
sovraregionale per l'area tematica di appartenenza»; 
  Visto il successivo art. 14, del richiamato decreto legislativo  n.
288 del 2003, che disciplina il procedimento  per  il  riconoscimento
del carattere  scientifico  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico; 
  Ritenuto  di  definire,   quale   criterio   di   riferimento   per
l'individuazione   delle    strutture    beneficiarie    in    ambito
dermatologico, per l'attivita' clinico-assistenziale,  il  volume  di
ricoveri in regime ordinario durante l'anno 2024 per il  drg  n.  273
«Malattie maggiori della pelle  senza  complicanze  o  comorbidita'»,
essendo gli ultimi dati a disposizione dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Individuazione degli IRCCS per l'erogazione 
     di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico 
 
  1. Al fine di consentire la realizzazione  di  specifici  obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e  cura  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2025, n. 118, sono individuati quali destinatari delle risorse,  pari
a 5 milioni annui, accantonate per gli anni 2025, 2026  e  2027,  gli
Istituti  di  ricovero  e   cura   a   carattere   scientifico,   con
riconoscimento nell'area tematica  di  afferenza  «dermatologia»  che
durante l'anno 2024 hanno avuto  un  volume  di  ricoveri  in  regime
ordinario per il drg n. 273  «Malattie  maggiori  della  pelle  senza
complicanze o comorbidita'» di almeno cinquecento pazienti.