IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in
materia di lavoro», entrata in vigore il 12 gennaio 2025;
Visto il comma 11, dell'art. 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, che reca le disposizioni di riferimento in tema di pagamento
rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge,
dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, e assegna agli stessi enti e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali la titolarita' a concedere il pagamento
rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge,
rispettivamente in ventiquattro e trentasei mensilita';
Visto l'art. 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha disciplinato la possibilita' per il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di autorizzare il prolungamento della durata della
rateazione fino a sessanta mesi;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 9 aprile 2001, n. 41 «Determinazione dei criteri in materia
di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per
contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'art. 2, comma 11,
della legge n. 389 del 1989» che ha dettato la disciplina per dare
attuazione alle predette disposizioni;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318
convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;
Atteso che, in attuazione delle predette disposizioni normative,
ciascuno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie ha provveduto, nel tempo, a dettare la disciplina
regolatrice per la definizione delle domande di pagamento rateale dei
crediti di propria pertinenza;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203,
rubricato «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi», che ha
inserito dopo il comma 11 dell'art. 2, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, il comma 11-bis, che dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per
contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati
per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo
di sessanta rate mensili nei casi definiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche
di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di
amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il
buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la
contestualita' della riscossione dei relativi importi;
Considerato pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'art.
23, comma 1, della legge n. 203 del 2024 ha introdotto per INPS e
INAIL una disposizione speciale rispetto alla disciplina di cui al
comma 11 del citato art. 2, applicabile agli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, prevedendo la possibilita' per i due
istituti di consentire il pagamento rateale dei debiti per
contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero
agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta
rate mensili;
Atteso che ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 203/2024,
a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di trovare applicazione nei
confronti di INPS e INAIL il comma 17, dell'art. 116, della legge n.
388/2000;
Evidenziata l'esigenza, sottesa all'intervento normativo, di
semplificazione del procedimento, riservando esclusivamente a INPS e
INAIL la titolarita' alla concessione del pagamento dilazionato fino
al numero massimo di sessanta rate con effetti a vantaggio del
richiedente e dei medesimi istituti che possono beneficiare di una
riduzione dei costi amministrativi di gestione nonche' velocizzare
l'introito dei debiti contributivi;
Atteso che il citato art. 23, comma 1, della legge n. 203/2024,
demanda la definizione dei casi in cui e' consentito il pagamento
dilazionato fino al numero massimo di sessanta rate all'adozione di
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa;
Atteso altresi' che la medesima norma assegna ad un atto del
consiglio di amministrazione INPS e del consiglio di amministrazione
INAIL la definizione dei requisiti, criteri e modalita', anche di
pagamento, al fine di favorire il buon esito dei processi di
regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei
relativi importi;
Sentiti l'INPS e l'INAIL;
Decreta:
Art. 1
Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di
legge
1. Al fine di favorire il buon esito dei processi di
regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei
relativi importi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale
dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati
per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo
di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per
un massimo di trentasei rate mensili;
b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un
massimo di sessanta rate mensili.
2. In presenza di un piano di dilazione in corso gli istituti
possono concedere una seconda dilazione.