IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante  «Disposizioni  in
materia di lavoro», entrata in vigore il 12 gennaio 2025; 
  Visto il comma 11, dell'art. 2, del decreto-legge 9  ottobre  1989,
n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, che reca le disposizioni di riferimento  in  tema  di  pagamento
rateale dei debiti per  contributi,  premi  ed  accessori  di  legge,
dovuti  agli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, e assegna agli stessi enti e al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali  la  titolarita'  a  concedere  il  pagamento
rateale dei debiti per  contributi,  premi  ed  accessori  di  legge,
rispettivamente in ventiquattro e trentasei mensilita'; 
  Visto l'art. 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
che ha disciplinato la possibilita' per  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, di autorizzare il  prolungamento  della  durata  della
rateazione fino a sessanta mesi; 
  Vista la circolare del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 9 aprile 2001, n. 41 «Determinazione dei criteri  in  materia
di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale  dei  debiti  per
contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'art. 2, comma 11,
della legge n. 389 del 1989» che ha dettato la  disciplina  per  dare
attuazione alle predette disposizioni; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996,  n.  318
convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402; 
  Atteso che, in attuazione delle  predette  disposizioni  normative,
ciascuno degli enti gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie ha  provveduto,  nel  tempo,  a  dettare  la  disciplina
regolatrice per la definizione delle domande di pagamento rateale dei
crediti di propria pertinenza; 
  Visto l'art. 23, comma 1, della legge 13  dicembre  2024,  n.  203,
rubricato «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi»,  che  ha
inserito dopo il comma 11 dell'art. 2, del  decreto-legge  9  ottobre
1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla  legge  7  dicembre
1989, n. 389, il comma 11-bis, che dispone che, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per
contributi, premi e accessori di legge a essi  dovuti,  non  affidati
per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo
di sessanta rate mensili nei casi definiti con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e  l'INAIL,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalita',  anche
di pagamento,  disciplinati,  con  proprio  atto,  dal  consiglio  di
amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il
buon  esito  dei  processi   di   regolarizzazione   assicurando   la
contestualita' della riscossione dei relativi importi; 
  Considerato pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio  2025,  l'art.
23, comma 1, della legge n. 203 del 2024 ha  introdotto  per  INPS  e
INAIL una disposizione speciale rispetto alla disciplina  di  cui  al
comma 11 del citato art. 2, applicabile agli enti gestori di forme di
previdenza  obbligatoria,  prevedendo  la  possibilita'  per  i   due
istituti  di  consentire  il  pagamento  rateale   dei   debiti   per
contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il  recupero
agli agenti della riscossione, fino al  numero  massimo  di  sessanta
rate mensili; 
  Atteso che ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 203/2024,
a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di  trovare  applicazione  nei
confronti di INPS e INAIL il comma 17, dell'art. 116, della legge  n.
388/2000; 
  Evidenziata  l'esigenza,  sottesa  all'intervento   normativo,   di
semplificazione del procedimento, riservando esclusivamente a INPS  e
INAIL la titolarita' alla concessione del pagamento dilazionato  fino
al numero massimo di  sessanta  rate  con  effetti  a  vantaggio  del
richiedente e dei medesimi istituti che possono  beneficiare  di  una
riduzione dei costi amministrativi di  gestione  nonche'  velocizzare
l'introito dei debiti contributivi; 
  Atteso che il citato art. 23, comma 1,  della  legge  n.  203/2024,
demanda la definizione dei casi in cui  e'  consentito  il  pagamento
dilazionato fino al numero massimo di sessanta rate  all'adozione  di
un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa; 
  Atteso altresi' che la  medesima  norma  assegna  ad  un  atto  del
consiglio di amministrazione INPS e del consiglio di  amministrazione
INAIL la definizione dei requisiti, criteri  e  modalita',  anche  di
pagamento, al  fine  di  favorire  il  buon  esito  dei  processi  di
regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione  dei
relativi importi; 
  Sentiti l'INPS e l'INAIL; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di
                                legge 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  il   buon   esito   dei   processi   di
regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione  dei
relativi  importi,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS)  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento  rateale
dei debiti per contributi, premi e accessori di legge,  non  affidati
per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo
di sessanta rate mensili, nei seguenti casi: 
    a) dichiarata  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'
economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per
un massimo di trentasei rate mensili; 
    b) dichiarata  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'
economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per  un
massimo di sessanta rate mensili. 
  2. In presenza di un piano  di  dilazione  in  corso  gli  istituti
possono concedere una seconda dilazione.