Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di
((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini
dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione
della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le
parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici
giorni»;
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;))
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta
alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo
periodo»;
((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole:
«otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma
5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo
articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono
essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite
dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di
lavoro conferisce mandato o aderisce»;))
c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui
al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione
promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con
gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di
ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 22, commi da 1 a
6, 24, commi da 1 a 5-bis, 24-bis, 27, commi 1 e 1.1.,
27-bis, 27-ter, commi da 1 a 4, 27-quater, commi da 1 a 4,
27-quinquies, commi da 1 a 7-bis e 27-sexies del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito
in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli
6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si
intende esperita con esito negativo se il centro per
l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori
presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla
richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione
di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni
dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3,
che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi
previsti dai medesimi decreti, procedono alla
precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale
informatico messo a disposizione dal Ministero
dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dagli utenti
contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo
le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare,
anche in via anticipata, le verifiche ispettive di
competenza sui moduli di domanda precompilati, resi
disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini
dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle
organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo
24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di
presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 3, comma 4.
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1
possono presentare come utenti privati non piu' di tre
richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna
delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale
limite non si applica alle richieste presentate tramite le
organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui
all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o
autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte
nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi
del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle
richieste di nulla osta al lavoro presentate sia
proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito,
ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del
settore di attivita' dell'impresa.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata ai
sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data
di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di
cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
acquisite le informazioni dalla questura competente, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a
confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni
dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli
accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso
presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il
nulla osta, ove gia' rilasciato, e' revocato. In caso di
conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza
o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello
unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite
il portale informatico per la gestione delle domande di
visto di ingresso in Italia.
6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
Omissis.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di
lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica
l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione
della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo
21, comma 1, primo periodo. Si applica quanto previsto
dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea
documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b),
se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo
sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto
di soggiorno sottoscritto con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 6, un titolo idoneo a provarne
l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le
condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita'
alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo
rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione
del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore
ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non
puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione
del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene
rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli
30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data
comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore
stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova
opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta
giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore
puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro,
svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze
dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che
l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante
l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al
comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro quindici giorni dalla data di ingresso
del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il
datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono,
mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di
cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare
il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al quarto periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei
nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale.
Omissis.
Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita'
svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle
verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il
datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di
assunzione del lavoratore straniero.
2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo
22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di
cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo
24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di
lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati
o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo,
ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a
garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)). - 1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalita' e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al
lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal
datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di
cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato).
- 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a
programmi di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo
unico, avviene nell'ambito del contingente triennale
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui
all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
ad un programma di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica
dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato ad una delle seguenti categorie
che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita'
sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro
unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni
della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero
e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma
delle attivita' di volontariato di interesse generale e di
utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento
delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore
in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto,
alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
direttamente dal volontario per tutta la durata del
soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte
dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita'
civile verso terzi e contro gli infortuni collegati
all'attivita' di volontariato;
d)assunzione della piena responsabilita' per la
copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
per l'intero periodo di durata del programma stesso di
volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del
decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del
volontario impegnato nelle attivita' del programma di
volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
e responsabile del programma medesimo. Al volontario
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato
allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite
dall'organizzazione promotrice del programma di
volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo Sportello,
acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla
osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica,
dallo sportello unico per l'immigrazione, alle
rappresentanze consolari all'estero, alle quali e'
richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta.
4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici
in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti
dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro
irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il volontario dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato
dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle
formalita' di cui al primo periodo, per la durata del
programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o
il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi della presente disposizione non e'
computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo
9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.
Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi
di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie
minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c),
cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Le
amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Lo sportello, acquisito dalla
questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi
all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale,
rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
Omissis.
Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno tre anni di esperienza professionale
pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto
riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui
alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d);
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g);
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di
lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione della
domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le
specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
Omissis.
Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito
di trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso e il
soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari
per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri
che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al
momento della domanda di ingresso o che sono stati gia'
ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che
chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in
qualita' di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in
possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il
settore di attivita', le tecniche o la gestione
dell'entita' ospitante, valutate, oltre che rispetto alle
conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche
alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata,
inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo
di lavoro o di attivita' che richiede conoscenza tecniche
specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo
professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori
titolari di un diploma universitario, trasferiti a
un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della carriera
o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e
retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del
comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero,
che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si
trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da
un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero
e' legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre
mesi, a un'entita' ospitante stabilita in Italia,
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa
appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento
intra-societario comprende i casi di mobilita' dei
lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in
diversi Stati membri.
3. Per entita' ospitante si intende la sede, filiale
o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il
lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri
che:
a) chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri,
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano
presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della
direttiva 2014/67/UE;
d) svolgono attivita' di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o
effettuano un tirocinio di breve durata e sotto
supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entita' ospitante presenta la richiesta
nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario
allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta, a
pena di rigetto, indica:
a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita
nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo
stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze
della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo
stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi
ininterrotti immediatamente precedenti la data del
trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da
una lettera di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione
dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprira' un posto di
dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in
formazione nell'entita' ospitante;
3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni
di lavoro e di occupazione durante il trasferimento
intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento
intra-societario, lo straniero fara' ritorno in un'entita'
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello
stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza
professionale e del titolo di studio di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei
requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione
regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento
equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano
formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi
formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi
previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa
italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza
sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento
intra-societario contiene altresi' l'impegno dell'entita'
ospitante a comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che
incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e' presentata,
dall'entita' ospitante, entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, allo sportello unico per
l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla
verifica della regolarita', della completezza e
dell'idoneita' della stessa. In caso di irregolarita'
sanabile o incompletezza della documentazione, l'entita'
ospitante e' invitata ad integrare la stessa ed il termine
di cui al comma 8 e' sospeso fino alla regolarizzazione
della documentazione.
7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dall'entita'
ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di
soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero titolare di un
permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro
e in corso di validita' e' autorizzato a soggiornare nel
territorio nazionale e a svolgere attivita' lavorativa
presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia
dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare
di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa
appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o
rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta
giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,
ad eccezione del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di
validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una
sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da
cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di
soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio
del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma
5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 e'
presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita'
ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5,
lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo
periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente
nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta
di nulla osta e' presentata entro novanta giorni dal suo
ingresso.
4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'entita'
ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione e le informazioni relative alle
condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua
italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del
nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel
territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta e'
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita'
telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo
sportello unico per l'immigrazione al questore per la
verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del
questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo
straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a
dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza
nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno.
8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato,
e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui
al comma 4, primo periodo, nonche' nei casi di cui
all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e
g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato
dal questore, entro quarantacinque giorni dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un
permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante
la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso»,
con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo straniero
dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si
impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia'
rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma
8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La
revoca del permesso di soggiorno mobile ICT e'
tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero
e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa richiesta
qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo
Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno
mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo
27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata
pari a quella del periodo di mobilita' richiesta e puo'
essere rinnovato dalla questura competente in caso di
proroga del periodo di mobilita', previa verifica da parte
dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4
dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della
validita' del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo
Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT
e' consentito il ricongiungimento familiare,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso
di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo
di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza
e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in
esenzione dal visto, ed e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita' di familiari del titolare del
permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori
stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da
altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non
sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in
Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica
l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies.».