Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di nulla osta  al  lavoro  subordinato  e  di
  ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini
  dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma  5,  le  parole:  «dalla  presentazione
della richiesta» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
imputazione  della  richiesta  alle  quote   di   ingresso   di   cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo»; 
    ((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies,  primo  periodo,  le
parole: «sette giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quindici
giorni»; 
    a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole:  «otto
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;)) 
    b) all'articolo 24, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dalla
data  di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di  lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta
alle quote di  ingresso  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  primo
periodo»; 
    ((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto  periodo,  le  parole:
«otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; 
    b-ter) all'articolo 24-bis,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22,  comma
5-quinquies, e la trasmissione  dei  documenti  di  cui  al  medesimo
articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono
essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o  per  il  tramite
dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo  1  della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni  dei  datori  di
lavoro comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,
come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di
lavoro conferisce mandato o aderisce»;)) 
    c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui
al  comma  1,  le  amministrazioni  effettuano  i  ((controlli  sulla
veridicita' delle  dichiarazioni))  fornite  dal  datore  di  lavoro,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    d) all'articolo 27-bis, al comma 3,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni  effettuano  i  ((controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni))  fornite  dall'organizzazione
promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e  con
gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.445.»; 
    e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni  effettuano  i  ((controlli
sulla veridicita'  delle  dichiarazioni))  fornite  dall'istituto  di
ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»; 
    f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente:  «Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore  di  lavoro,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»; 
    g) all'articolo 27-quinquies, dopo il  comma  7  e'  inserito  il
seguente: 
      «7-bis.  Le  amministrazioni  effettuano  i  ((controlli  sulla
veridicita' delle  dichiarazioni))  fornite  dall'entita'  ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    h)  all'articolo  27-sexies,  dopo  il  comma4  e'  inserito   il
seguente: 
      «4-bis.  Le  amministrazioni  effettuano  i  ((controlli  sulla
veridicita' delle  dichiarazioni))  fornite  dall'entita'  ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, commi da  1  a
          6, 24, commi da 1 a 5-bis, 24-bis,  27,  commi  1  e  1.1.,
          27-bis, 27-ter, commi da 1 a 4, 27-quater, commi da 1 a  4,
          27-quinquies, commi da 1 a 7-bis e  27-sexies  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:  «Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del
          18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Lavoro subordinato a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
                2.  Il  datore  di  lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  trasmettere  in  via  telematica,  previa
          verifica, presso il centro per l'impiego competente,  della
          indisponibilita' di un lavoratore presente  sul  territorio
          nazionale, idoneamente documentata,  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione della provincia di residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                  b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
          sistemazione  alloggiativa  per  il  lavoratore  straniero,
          sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
          tipo di firma elettronica qualificata; 
                  c)  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                  d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro; 
                  d-bis) asseverazione di  cui  all'articolo  24-bis,
          comma  2,  sottoscritta  mediante  apposizione   di   firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
                  d-ter) indicazione del domicilio digitale  inserito
          in uno degli  indici  nazionali  istituiti  dagli  articoli
          6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2-bis. La previa  verifica  di  cui  al  comma  2  si
          intende esperita  con  esito  negativo  se  il  centro  per
          l'impiego non  comunica  la  disponibilita'  di  lavoratori
          presenti sul territorio nazionale entro otto  giorni  dalla
          richiesta del datore di lavoro  interessato  all'assunzione
          di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
                2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le  organizzazioni
          dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis,  comma  3,
          che intendono presentare, nei giorni indicati  nei  decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro
          subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi
          previsti   dai    medesimi    decreti,    procedono    alla
          precompilazione dei moduli di domanda, tramite  il  portale
          informatico   messo   a    disposizione    dal    Ministero
          dell'interno. Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
          sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dagli  utenti
          contestualmente all'accesso alla  precompilazione,  secondo
          le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo  71  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare,
          anche  in  via  anticipata,  le  verifiche   ispettive   di
          competenza  sui  moduli  di  domanda   precompilati,   resi
          disponibili   dal   Ministero   dell'interno,    ai    fini
          dell'eventuale esclusione dei  datori  di  lavoro  o  delle
          organizzazioni dei datori di  lavoro  di  cui  all'articolo
          24-bis,   comma   3,   dalla   procedura   informatica   di
          presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. 
                2-bis.2. I datori di lavoro di cui al  comma  2-bis.1
          possono presentare come utenti  privati  non  piu'  di  tre
          richieste di nulla osta al lavoro subordinato per  ciascuna
          delle annualita' di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  di  cui  al  medesimo  comma.  Tale
          limite non si applica alle richieste presentate tramite  le
          organizzazioni di categoria dei datori  di  lavoro  di  cui
          all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati  o
          autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di  lavoro
          di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  iscritte
          nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito  ai  sensi
          del medesimo articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il  numero  delle
          richieste  di  nulla  osta   al   lavoro   presentate   sia
          proporzionale  al  volume  degli  affari  o  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito,
          ponderato in funzione  del  numero  dei  dipendenti  e  del
          settore di attivita' dell'impresa. 
                2-ter. E' irricevibile  la  richiesta  presentata  ai
          sensi del comma 2 dal datore di lavoro  che,  nel  triennio
          antecedente  la  presentazione,   avendo   presentato   una
          precedente richiesta di nulla  osta  al  lavoro,  all'esito
          della  relativa  procedura  non   abbia   sottoscritto   il
          contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis.  La
          disposizione di cui al primo periodo non si applica  se  il
          datore di lavoro prova che  la  mancata  sottoscrizione  e'
          dovuta  a  causa  a  lui  non   imputabile.   E'   altresi'
          irricevibile la richiesta presentata dal datore  di  lavoro
          nei cui confronti, al  momento  della  presentazione  della
          stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per
          i reati di cui agli articoli 600, 601, 602  e  603-bis  del
          codice penale o emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non
          definitiva, per i predetti reati. 
                3. Nei casi in cui non abbia una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
                4. 
                5.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo termine massimo di sessanta giorni  dalla  data
          di imputazione della richiesta alle quote  di  ingresso  di
          cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,  a  condizione
          che siano state rispettate le prescrizioni di cui al  comma
          2 e le prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro
          applicabile  alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,
          acquisite le informazioni  dalla  questura  competente,  il
          nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
          qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
                5-bis. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reato previsto dal comma 12. 
                5-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro   e',   altresi',
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato se i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti
          mediante frode o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
          ovvero  qualora  il   contratto   di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
          comma  6,  non  sia  trasmesso  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma,  salvo
          che il ritardo sia dipeso da  cause  di  forza  maggiore  o
          comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
                5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
                5-quinquies.  Il  datore  di  lavoro  e'   tenuto   a
          confermare la  richiesta  di  nulla  osta  al  lavoro  allo
          sportello unico per l'immigrazione  entro  quindici  giorni
          dalla   comunicazione   di   avvenuta   conclusione   degli
          accertamenti di rito sulla domanda  di  visto  di  ingresso
          presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro  il
          suddetto termine, la richiesta si intende  rifiutata  e  il
          nulla osta, ove gia' rilasciato, e' revocato.  In  caso  di
          conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di  residenza
          o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
          Le comunicazioni tra l'ufficio  consolare  e  lo  sportello
          unico per l'immigrazione avvengono  esclusivamente  tramite
          il portale informatico per la  gestione  delle  domande  di
          visto di ingresso in Italia. 
                6. Entro quindici giorni dalla data di  ingresso  del
          lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
          lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,  mediante
          apposizione  di  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
          elettronica qualificata, il contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare  il
          contratto in forma  autografa.  L'apposizione  della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,   e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. 
                Omissis.». 
                «Art. 24 (Lavoro  stagionale).  -  1.  Il  datore  di
          lavoro o le associazioni di categoria per  conto  dei  loro
          associati, che intendono instaurare in Italia  un  rapporto
          di lavoro subordinato a carattere  stagionale  nei  settori
          agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero,  devono
          presentare richiesta nominativa allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano,
          ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
          eccezione dei commi 5, secondo periodo, e  11.  Si  applica
          l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2. 
                2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione
          della richiesta alle quote di ingresso di cui  all'articolo
          21, comma 1, primo  periodo.  Si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis. 
                3.   Ai   fini   della   presentazione   di    idonea
          documentazione  relativa  alle  modalita'  di  sistemazione
          alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),
          se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette  allo
          sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto
          di  soggiorno  sottoscritto  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 22, comma  6,  un  titolo  idoneo  a  provarne
          l'effettiva disponibilita', nel quale sono  specificate  le
          condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita'
          alloggiativa   ai   sensi   delle   disposizioni   vigenti.
          L'eventuale canone di locazione non puo'  essere  eccessivo
          rispetto alla qualita' dell'alloggio  e  alla  retribuzione
          del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e'  superiore
          ad un terzo di tale retribuzione. Il  medesimo  canone  non
          puo' essere decurtato  automaticamente  dalla  retribuzione
          del lavoratore. 
                4.  Il  nulla  osta  al   lavoro   stagionale   viene
          rilasciato secondo  le  modalita'  previste  agli  articoli
          30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel  rispetto
          del  diritto  di  precedenza  in  favore   dei   lavoratori
          stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. 
                5. Il nulla osta al lavoro stagionale a  piu'  datori
          di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
                6. Qualora lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                  a)  la  richiesta  riguarda  uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                  b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
                6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto  di
          soggiorno, ai sensi dell'articolo  22,  comma  6,  e'  data
          comunicazione   all'INPS,   che   iscrive   il   lavoratore
          stagionale   d'ufficio   alla   piattaforma   del   sistema
          informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  (SIISL)
          di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.
          48, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
          2023, n. 85. 
                7. Il nulla osta al lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
                8. Fermo restando il limite di nove mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del  nuovo  rapporto  di  lavoro   stagionale.   La   nuova
          opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre  sessanta
          giorni dal termine finale del precedente  contratto.  Ferme
          restando le disposizioni di cui al comma 5,  il  lavoratore
          puo', nel periodo di validita' del nulla  osta  al  lavoro,
          svolgere attivita' lavorativa  stagionale  alle  dipendenze
          dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione  che
          l'intermediazione del rapporto di lavoro  avvenga  mediante
          l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
          lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
          di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da  parte
          dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui  al
          comma 7,  il  lavoratore  deve  rientrare  nello  Stato  di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
                9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a  lavorare
          in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e abbia lasciato  il  territorio  nazionale  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro 
                10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato. 
                11. Il datore di lavoro dello straniero che si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del nulla  osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro quindici giorni dalla  data  di  ingresso
          del  lavoratore  straniero  nel  territorio  nazionale,  il
          datore di lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,
          mediante apposizione di firma  digitale  o  altro  tipo  di
          firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di
          cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare
          il contratto in forma autografa. L'apposizione della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  quarto  periodo,  e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. La richiesta di assunzione,  per  le  annualita'
          successive alla prima, puo' essere effettuata da un  datore
          di lavoro anche  diverso  da  quello  che  ha  ottenuto  il
          nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il  rilascio  dei
          nulla osta pluriennali avviene nei limiti  delle  quote  di
          ingresso per lavoro stagionale. 
                Omissis. 
                Art. 24-bis  (Verifiche).  -  1.  In  relazione  agli
          ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,  comma
          4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
          prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro  e  la
          congruita' del numero delle  richieste  presentate  di  cui
          all'articolo 30-bis, comma 8, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al  comma  4
          del   presente   articolo,   ai   professionisti   di   cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e  alle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale ai quali il  datore  di
          lavoro aderisce o conferisce mandato. 
                2. Le verifiche di  congruita'  di  cui  al  comma  1
          tengono   anche   conto   della   capacita'   patrimoniale,
          dell'equilibrio economico-finanziario, del  fatturato,  del
          numero dei dipendenti, ivi compresi quelli  gia'  richiesti
          ai sensi del presente testo unico, e del tipo di  attivita'
          svolta  dall'impresa.  In  caso  di  esito  positivo  delle
          verifiche  e'  rilasciata  apposita  asseverazione  che  il
          datore di  lavoro  produce  unitamente  alla  richiesta  di
          assunzione del lavoratore straniero. 
                2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo
          22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei  documenti  di
          cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo
          24, commi 3 e 11, possono essere  eseguite  dal  datore  di
          lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati
          o autorizzati ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  11
          gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, come indicate al comma 1 del presente  articolo,
          ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce. 
                3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e'  comunque
          richiesta con riferimento  alle  istanze  presentate  dalle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale che hanno  sottoscritto
          con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un
          apposito protocollo di intesa con il quale si  impegnano  a
          garantire il rispetto, da parte dei propri  associati,  dei
          requisiti di cui  al  comma  1.  In  tali  ipotesi  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27,  comma
          1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
          22, commi 5.01 e 6-bis. 
                4.   Resta   ferma   la   possibilita',   da    parte
          dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  in  collaborazione
          con l'Agenzia delle entrate  e,  relativamente  al  settore
          agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura,
          di  effettuare  controlli  a  campione  sul  rispetto   dei
          requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.». 
                «Art. 27 (Ingresso per  lavoro  in  casi  particolari
          (Legge 6 marzo 1998, n. 40,  art.  25;  legge  30  dicembre
          1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)).  -  1.  Al  di  fuori
          degli ingressi per lavoro di cui agli articoli  precedenti,
          autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo  3,
          comma  4,   il   regolamento   di   attuazione   disciplina
          particolari modalita'  e  termini  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni al lavoro,  dei  visti  di  ingresso  e  dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                  a) dirigenti o personale altamente specializzato di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) lettori  universitari  di  scambio  o  di  madre
          lingua; 
                  c) I professori universitari destinati  a  svolgere
          in Italia un incarico accademico; 
                  d) traduttori e interpreti; 
                  e) collaboratori familiari aventi  regolarmente  in
          corso all'estero, da almeno un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli   Stati   membri   dell'Unione   europea    residenti
          all'estero,  che  si  trasferiscono  in  Italia,   per   la
          prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; 
                  f)  persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per
          motivi  di  formazione  professionale,   svolgano   periodi
          temporanei  di  addestramento  presso  datori   di   lavoro
          italiani; 
                  g); 
                  h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                  i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'articolo 1655 del  codice  civile,  della
          legge  23  ottobre   1960,   n.   1369,   e   delle   norme
          internazionali e comunitarie; 
                  i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
          almeno  dodici  mesi   nell'arco   dei   quarantotto   mesi
          antecedenti alla  richiesta,  di  imprese  aventi  sede  in
          Italia, ovvero di societa' da queste  partecipate,  secondo
          quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto  ai
          sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto  legislativo
          9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati  e  territori  non
          appartenenti all'Unione europea, ai fini del  loro  impiego
          nelle sedi delle suddette imprese o societa'  presenti  nel
          territorio italiano; 
                  l) lavoratori occupati presso circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                  m) personale artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                  n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare
          presso locali di intrattenimento; 
                  o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                  p)  stranieri  che  siano  destinati   a   svolgere
          qualsiasi  tipo  di  attivita'  sportiva   professionistica
          presso societa' sportive italiane ai sensi della  legge  23
          marzo 1981, n. 91; 
                  q)   giornalisti    corrispondenti    ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                  q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  r)  persone  che,  secondo  le  norme  di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                  r-bis)  infermieri  professionali  assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
                1.1. Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  al
          lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni  effettuano  i
          controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal
          datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di
          cui all'articolo 71  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                Omissis. 
                Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per  volontariato).
          - 1.  L'ingresso  di  stranieri  ammessi  a  partecipare  a
          programmi  di  attivita'  di  volontariato   di   interesse
          generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo
          unico,  avviene  nell'ambito  del   contingente   triennale
          stabilito con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri  dell'interno
          e degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
          sentito il Consiglio nazionale del Terzo  settore,  di  cui
          all'articolo 59 del codice del Terzo  settore,  di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
                2. Nell'ambito del contingente di cui al comma  1  e'
          consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
          di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
          ad un programma di attivita' di volontariato  di  interesse
          generale e di utilita'  sociale,  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1 del decreto legislativo n.  117  del  2017,  previo
          rilascio di apposito nulla osta, a seguito  della  verifica
          dei seguenti requisiti: 
                  a) appartenenza dell'organizzazione promotrice  del
          programma di volontariato ad una delle  seguenti  categorie
          che svolgono attivita' senza scopo di lucro e  di  utilita'
          sociale: 1) enti del Terzo  settore  iscritti  al  Registro
          unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo  45  del
          decreto legislativo n.  117  del  2017;  2)  organizzazioni
          della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
          di cui all'articolo 26, comma  3,  della  legge  11  agosto
          2014,   n.   125;   3)   enti   ecclesiastici    civilmente
          riconosciuti, in base alla legge 20 maggio  1985,  n.  222,
          nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi  di
          approvazione di intese  con  le  confessioni  religiose  ai
          sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero
          e l'organizzazione promotrice e responsabile del  programma
          delle attivita' di volontariato di interesse generale e  di
          utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
          assegnate al volontario; 2)  le  modalita'  di  svolgimento
          delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le  ore
          in cui sara' impegnato in dette attivita';  3)  le  risorse
          stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,  vitto,
          alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
          direttamente  dal  volontario  per  tutta  la  durata   del
          soggiorno; 4)  l'indicazione  del  percorso  di  formazione
          anche  per  quanto  riguarda  la  conoscenza  della  lingua
          italiana; 
                  c)    sottoscrizione    obbligatoria    da    parte
          dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
          di volontariato di una polizza assicurativa  per  le  spese
          relative  all'assistenza  sanitaria,  alla  responsabilita'
          civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni   collegati
          all'attivita' di volontariato; 
                  d)assunzione della  piena  responsabilita'  per  la
          copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
          per l'intero periodo di  durata  del  programma  stesso  di
          volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
          In conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  17  del
          decreto  legislativo  n.117  del  2017,   l'attivita'   del
          volontario  impegnato  nelle  attivita'  del  programma  di
          volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
          e  responsabile  del  programma  medesimo.  Al   volontario
          possono essere rimborsate soltanto le spese  effettivamente
          sostenute e documentate  per  l'attivita'  prestata,  entro
          limiti massimi e alle condizioni preventivamente  stabilite
          dall'ente medesimo. Sono  in  ogni  caso  vietati  rimborsi
          spese di tipo forfettario. 
                3. La domanda  di  nulla  osta  e'  presentata  dalla
          organizzazione promotrice  del  programma  di  volontariato
          allo  Sportello  unico   per   l'immigrazione   presso   la
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente  per
          il  luogo  ove  si  svolge   il   medesimo   programma   di
          volontariato. Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
          sulla    veridicita'    delle     dichiarazioni     fornite
          dall'organizzazione    promotrice    del    programma    di
          volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.   Lo   Sportello,
          acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza  dei
          motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
          nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui  ai
          commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il  nulla
          osta. 
                4. Il nulla osta e'  trasmesso,  in  via  telematica,
          dallo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    alle
          rappresentanze  consolari   all'estero,   alle   quali   e'
          richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi  dal
          rilascio del nulla osta. 
                4-bis.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato  e,  se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando: 
                  a) non sono rispettate  le  condizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3; 
                  b) i documenti presentati sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                  c) l'organizzazione o l'ente di  cui  al  comma  2,
          lettera a), non ha rispettato i propri  obblighi  giuridici
          in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
          lavoratori, condizioni di lavoro  o  di  impiego,  previsti
          dalla  normativa  nazionale  o  dai  contratti   collettivi
          applicabili; 
                  d) l'organizzazione o l'ente di  cui  al  comma  2,
          lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di  lavoro
          irregolare. 
                4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere  c)  e
          d), la decisione di rifiuto o di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
                5. Entro otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il  volontario  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai  sensi  del  presente  testo  unico.  Il   permesso   di
          soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e'  rilasciato
          dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
          8,  entro  quarantacinque  giorni  dall'espletamento  delle
          formalita' di cui al  primo  periodo,  per  la  durata  del
          programma di volontariato e di norma  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno. In casi  eccezionali,  specificamente
          individuati nei programmi di volontariato e valutati  sulla
          base  di  apposite  direttive  che  saranno  emanate  dalle
          Amministrazioni interessate, il  permesso  puo'  avere  una
          durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
          nessun  caso  il  permesso  di  soggiorno,   che   non   e'
          rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
          di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi. 
                5-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o
          il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
          revocato nei seguenti casi: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che il volontario non soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
                6. Il periodo di durata  del  permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi  della  presente  disposizione  non  e'
          computabile ai fini del rilascio del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo  di  cui  all'articolo
          9-bis. 
                6-bis. La documentazione e le  informazioni  relative
          alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fornite in lingua italiana. 
                Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno  per  periodi  superiori  a  tre
          mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma
          4, e' consentito a favore di stranieri in  possesso  di  un
          titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
          nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a  programmi
          di   dottorato.   Il   cittadino   straniero,    denominato
          ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle  procedure
          previste  nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un
          istituto di ricerca iscritto  nell'apposito  elenco  tenuto
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche'  del  permesso
          di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
          del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251,  e  successive  modificazioni,  ovvero  hanno
          richiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono  in
          attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                  d) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  e)  che  soggiornano  in  qualita'  di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
                  f) che  sono  ammessi  nel  territorio  dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di   un   trasferimento   intrasocietario   come   definito
          dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
                  g) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
          per cinque anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
                  a) l'iscrizione nell'elenco da parte  di  istituti,
          pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca
          intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica  per
          aumentare  il  bagaglio  delle  conoscenze,   compresa   la
          conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della  societa',  e
          l'utilizzazione  di  tale  bagaglio   di   conoscenze   per
          concepire nuove applicazioni; 
                  b)  la  determinazione  delle  risorse  finanziarie
          minime a disposizione dell'istituto  privato  per  chiedere
          l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; 
                  c) l'obbligo dell'istituto di  farsi  carico  delle
          spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
          ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione,  per
          un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione  della
          convenzione di accoglienza di cui al comma 3; 
                  d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione  nel
          caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 
                  2-bis. L'obbligo di cui al  comma  2,  lettera  c),
          cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di  cui
          al comma 9-bis. 
                3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di  cui  al
          comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
          ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di  ricerca
          e l'istituto  si  impegna  ad  accogliere  il  ricercatore.
          L'attivita' di ricerca deve essere approvata  dagli  organi
          di  amministrazione  dell'istituto  medesimo  che  valutano
          l'oggetto e la durata stimata della ricerca,  i  titoli  in
          possesso  del  ricercatore   rispetto   all'oggetto   della
          ricerca, certificati con una copia autenticata  del  titolo
          di studio, ed accertano  la  disponibilita'  delle  risorse
          finanziarie  per  la  sua  realizzazione.  La   convenzione
          stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di  lavoro
          del  ricercatore,  le   risorse   mensili   messe   a   sua
          disposizione, sufficienti a  non  gravare  sul  sistema  di
          assistenza sociale, le spese per il viaggio di  ritorno,  e
          contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
          dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
          del ricercatore a completare  l'attivita'  di  ricerca,  le
          informazioni sulla mobilita' del ricercatore in  uno  o  in
          diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
          stipula  della  convenzione,  l'indicazione  della  polizza
          assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
          suoi  familiari  ovvero   l'obbligo   per   l'istituto   di
          provvedere  alla  loro  iscrizione  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
                3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
          comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
          dell'importo  dell'assegno  sociale,  ed  e'  accertata   e
          dichiarata  da  parte  dell'istituto   di   ricerca   nella
          convenzione di  accoglienza,  anche  nel  caso  in  cui  la
          partecipazione del  ricercatore  all'attivita'  di  ricerca
          benefici del sostegno finanziario dell'Unione  Europea,  di
          un'organizzazione  internazionale,  di  altro  istituto  di
          ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 
                4. La domanda di nulla osta  per  ricerca,  corredata
          dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
          di copia autentica della convenzione di accoglienza di  cui
          al comma 3, e' presentata  dall'istituto  di  ricerca  allo
          sportello    unico    per    l'immigrazione    presso    la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per
          il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La  domanda
          indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
          ricercatore   o   di   un   documento   equipollente.    Le
          amministrazioni effettuano i  controlli  sulla  veridicita'
          delle  dichiarazioni  fornite  dall'istituto  di   ricerca,
          secondo le modalita' e con gli effetti di cui  all'articolo
          71  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445.  Lo  sportello,  acquisito  dalla
          questura il parere sulla  sussistenza  di  motivi  ostativi
          all'ingresso  del  ricercatore  nel  territorio  nazionale,
          rilascia  il  nulla  osta   entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione  della  richiesta  ovvero,  entro  lo  stesso
          termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla  osta
          e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi  in  via
          telematica dallo  sportello  unico  agli  uffici  consolari
          all'estero  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso  da
          richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla  osta.  Il
          visto e'  rilasciato  prioritariamente  rispetto  ad  altre
          tipologie di visto. 
                Omissis. 
                Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno  per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
          mesi  e'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono  alternativamente  in
          possesso: 
                  a) del titolo di istruzione  superiore  di  livello
          terziario rilasciato dall'autorita'  competente  nel  paese
          dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
          percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
          o di  una  qualificazione  professionale  di  livello  post
          secondario di  durata  almeno  triennale  o  corrispondente
          almeno  al   livello   6   del   Quadro   nazionale   delle
          qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'8  gennaio  2018,   recante
          "Istituzione  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
          rilasciate   nell'ambito   del   Sistema    nazionale    di
          certificazione  delle  competenze   di   cui   al   decreto
          legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13",  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
                  b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate; 
                  c)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
          di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
          livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
          specificato  nel  contratto   di   lavoro   o   all'offerta
          vincolante; 
                  d)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno tre anni  di  esperienza  professionale
          pertinente  acquisita  nei   sette   anni   precedenti   la
          presentazione della domanda di Carta  blu  UE,  per  quanto
          riguarda  dirigenti  e  specialisti   nel   settore   delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione  di  cui
          alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                  a) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                  b) ai lavoratori stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  1,  regolarmente  soggiornanti  sul   territorio
          nazionale. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   richiedenti   la
          protezione  internazionale   ai   sensi   della   direttiva
          2004/83/CE del Consiglio del 29  aprile  2004,  cosi'  come
          recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°  dicembre
          2005,  cosi'  come  recepita  dal  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, e  successive  modificazioni,  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'  di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  d); 
                  e) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti,  salvo  che  abbiano   fatto   ingresso   nel
          territorio nazionale per  svolgere  prestazioni  di  lavoro
          subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
          sensi dell'articolo 27-quinquies; 
                  g); 
                  h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'  di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere a),  g),  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                  i) che in virtu' di accordi conclusi tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                  l) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                4.  La  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  per   i
          lavoratori stranieri altamente  qualificati  e'  presentata
          dal   datore   di   lavoro   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo.  Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
          sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di
          lavoro, secondo le modalita'  e  con  gli  effetti  di  cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione della
          domanda ed  il  rilascio  del  nulla  osta,  dei  visti  di
          ingresso e dei permessi di soggiorno, sono  regolati  dalle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  fatte  salve   le
          specifiche prescrizioni previste dal presente articolo. 
                Omissis. 
                Art. 27-quinquies (Ingresso e  soggiorno  nell'ambito
          di trasferimenti intra-societari). -  1.  L'ingresso  e  il
          soggiorno in Italia  per  svolgere  prestazioni  di  lavoro
          subordinato nell'ambito  di  trasferimenti  intra-societari
          per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori
          delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli  stranieri
          che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al
          momento della domanda di ingresso o  che  sono  stati  gia'
          ammessi nel territorio di  un  altro  Stato  membro  e  che
          chiedono di essere  ammessi  nel  territorio  nazionale  in
          qualita' di: 
                  a) dirigenti; 
                  b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori  in
          possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il
          settore  di  attivita',   le   tecniche   o   la   gestione
          dell'entita' ospitante, valutate, oltre che  rispetto  alle
          conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche
          alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata,
          inclusa un'adeguata esperienza professionale, per  un  tipo
          di lavoro o di attivita' che richiede  conoscenza  tecniche
          specifiche, compresa l'eventuale appartenenza  ad  un  albo
          professionale; 
                  c) lavoratori in  formazione,  ossia  i  lavoratori
          titolari  di  un  diploma   universitario,   trasferiti   a
          un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della  carriera
          o  dell'acquisizione  di  tecniche  o  metodi  d'impresa  e
          retribuiti durante il trasferimento. 
                2. Per trasferimento intra-societario  ai  sensi  del
          comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero,
          che al momento della richiesta di nulla osta al  lavoro  si
          trova al di fuori del territorio  dell'Unione  europea,  da
          un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo  straniero
          e' legato da un rapporto di lavoro che dura da  almeno  tre
          mesi,  a  un'entita'   ospitante   stabilita   in   Italia,
          appartenente   alla   stessa   impresa   o   a   un'impresa
          appartenente  allo  stesso  gruppo  di  imprese  ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile.  Il  trasferimento
          intra-societario  comprende  i  casi   di   mobilita'   dei
          lavoratori stranieri tra  entita'  ospitanti  stabilite  in
          diversi Stati membri. 
                3. Per entita' ospitante si intende la sede,  filiale
          o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui  dipende  il
          lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso
          gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia. 
                4. Il presente articolo non si applica agli stranieri
          che: 
                  a)  chiedono  di   soggiornare   in   qualita'   di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
          di appartenenza e l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione  o  lavorano
          presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi; 
                  c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
          distaccati, ai sensi  della  direttiva  96/71/CE,  e  della
          direttiva 2014/67/UE; 
                  d) svolgono attivita' di lavoro autonomo; 
                  e) svolgono lavoro somministrato; 
                  f) sono ammessi  come  studenti  a  tempo  pieno  o
          effettuano  un  tirocinio   di   breve   durata   e   sotto
          supervisione nell'ambito del percorso di studi. 
                5.  L'entita'   ospitante   presenta   la   richiesta
          nominativa di nulla osta al trasferimento  intra-societario
          allo  sportello  unico   per   l'immigrazione   presso   la
          prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
          in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta,  a
          pena di rigetto, indica: 
                  a) che l'entita' ospitante  e  l'impresa  stabilita
          nel paese terzo appartengono alla  stessa  impresa  o  allo
          stesso gruppo di imprese; 
                  b) che il lavoratore ha  lavorato  alle  dipendenze
          della stessa impresa  o  di  un'impresa  appartenente  allo
          stesso  gruppo  per  un  periodo   minimo   di   tre   mesi
          ininterrotti  immediatamente   precedenti   la   data   del
          trasferimento intra-societario; 
                  c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da
          una lettera di incarico risulta: 
                    1) la durata  del  trasferimento  e  l'ubicazione
          dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti; 
                    2) che  il  lavoratore  ricoprira'  un  posto  di
          dirigente, di lavoratore specializzato o di  lavoratore  in
          formazione nell'entita' ospitante; 
                    3) la retribuzione, nonche' le  altre  condizioni
          di  lavoro  e  di  occupazione  durante  il   trasferimento
          intra-societario; 
                    4)   che,   al    termine    del    trasferimento
          intra-societario, lo straniero fara' ritorno in  un'entita'
          appartenente alla  stessa  impresa  o  a  un'impresa  dello
          stesso gruppo stabilite in un Paese terzo; 
                  d) il possesso  delle  qualifiche,  dell'esperienza
          professionale e del titolo di studio di  cui  al  comma  1,
          lettere a), b) e c); 
                  e)  il  possesso  da  parte  dello  straniero   dei
          requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n.  206,  nell'ipotesi  di  esercizio   della   professione
          regolamentata a cui si riferisce la richiesta; 
                  f) gli estremi di  passaporto  valido  o  documento
          equipollente dello straniero; 
                  g)  per  i  lavoratori  in  formazione,  il   piano
          formativo individuale contenente la durata,  gli  obiettivi
          formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; 
                  h)   l'impegno   ad   adempiere    agli    obblighi
          previdenziali  e  assistenziali  previsti  dalla  normativa
          italiana, salvo che  non  vi  siano  accordi  di  sicurezza
          sociale con il Paese di appartenenza. 
                6.  La  richiesta  di  nulla  osta  al  trasferimento
          intra-societario contiene altresi'  l'impegno  dell'entita'
          ospitante   a   comunicare   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione ogni variazione del rapporto di  lavoro  che
          incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5. 
                7. La documentazione relativa ai requisiti di cui  al
          comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e'  presentata,
          dall'entita'   ospitante,   entro   dieci   giorni    dalla
          presentazione della richiesta,  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla
          verifica   della   regolarita',   della    completezza    e
          dell'idoneita'  della  stessa.  In  caso  di  irregolarita'
          sanabile o incompletezza  della  documentazione,  l'entita'
          ospitante e' invitata ad integrare la stessa ed il  termine
          di cui al comma 8 e'  sospeso  fino  alla  regolarizzazione
          della documentazione. 
                7-bis.  Le  amministrazioni  effettuano  i  controlli
          sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite  dall'entita'
          ospitante, secondo le modalita' e con gli  effetti  di  cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                Omissis. 
                Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso  di
          soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
          da altro Stato membro). - 1. Lo straniero  titolare  di  un
          permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato  membro
          e in corso di validita' e' autorizzato  a  soggiornare  nel
          territorio nazionale  e  a  svolgere  attivita'  lavorativa
          presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in   Italia
          dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare
          di  permesso  di  soggiorno   ICT   o   presso   un'impresa
          appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale  o
          rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta
          giorni in un  arco  temporale  di  centottanta  giorni.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  7,
          ad eccezione del terzo periodo. 
                2. Lo straniero titolare di un permesso di  soggiorno
          ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  e  in  corso  di
          validita'  e'  autorizzato  a  soggiornare  nel  territorio
          nazionale e a  svolgere  attivita'  lavorativa  presso  una
          sede, filiale o rappresentanza in  Italia  dell'impresa  da
          cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso  di
          soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo  stesso
          gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
          per un periodo superiore a novanta giorni  previo  rilascio
          del nulla osta ai sensi dell'articolo  27-quinquies,  comma
          5. 
                3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito
          l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto. 
                4. La richiesta di nulla osta di cui al  comma  2  e'
          presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico  per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita'
          ospitante e indica a pena di rigetto la  sussistenza  delle
          condizioni  di  cui  all'articolo  27-quinquies,  comma  5,
          lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 27-quinquies,  commi  6,  7,  8,  primo
          periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente
          nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta
          di nulla osta e' presentata entro novanta  giorni  dal  suo
          ingresso. 
                4-bis. Le amministrazioni effettuano i  controlli  di
          veridicita'  sulle   dichiarazioni   fornite   dall'entita'
          ospitante, secondo le modalita' e con gli  effetti  di  cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                5. La documentazione e le informazioni relative  alle
          condizioni di  cui  al  comma  4  sono  fornite  in  lingua
          italiana. 
                6. Entro otto  giorni  lavorativi  dal  rilascio  del
          nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico  per
          l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel
          territorio nazionale ai fini del rilascio del  permesso  di
          soggiorno. 
                7.  Nel  caso  in  cui  l'entita'   ospitante   abbia
          sottoscritto con  il  Ministero  dell'interno,  sentito  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   un
          protocollo di intesa, con  cui  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dal comma 4,  il  nulla  osta  e'
          sostituito da una comunicazione presentata,  con  modalita'
          telematiche, dall'entita' ospitante  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione. La  comunicazione  e'  trasmessa  dallo
          sportello unico  per  l'immigrazione  al  questore  per  la
          verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
          dello straniero ai sensi dell'articolo  31,  comma  1,  del
          regolamento di attuazione e, ove nulla osti  da  parte  del
          questore, lo sportello unico per l'immigrazione  invita  lo
          straniero,  per  il  tramite  dell'entita'   ospitante,   a
          dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza
          nel territorio nazionale ai fini del rilascio del  permesso
          di soggiorno. 
                8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,
          e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui
          al  comma  4,  primo  periodo,  nonche'  nei  casi  di  cui
          all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e),  f)  e
          g). 
                9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato
          dal   questore,   entro   quarantacinque    giorni    dalla
          dichiarazione di presenza  di  cui  ai  commi  6  e  7,  un
          permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante
          la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di  permesso»,
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  5.  Lo  straniero
          dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si
          impegna a comunicarne ogni successiva variazione  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 8. 
                10. Il  permesso  di  soggiorno  mobile  ICT  non  e'
          rilasciato o  il  suo  rinnovo  e'  rifiutato  o,  se  gia'
          rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma
          8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18.  La
          revoca  del   permesso   di   soggiorno   mobile   ICT   e'
          tempestivamente  comunicata  allo  Stato  membro   che   ha
          rilasciato il permesso di soggiorno ICT. 
                11. Nelle more del rilascio del nulla  osta  e  della
          consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero
          e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa  richiesta
          qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato  dal  primo
          Stato membro non sia scaduto. 
                12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno
          mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          27-quinquies, comma 12. 
                13. Il permesso di soggiorno  mobile  ICT  ha  durata
          pari a quella del periodo di  mobilita'  richiesta  e  puo'
          essere rinnovato  dalla  questura  competente  in  caso  di
          proroga del periodo di mobilita', previa verifica da  parte
          dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma  4
          dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
          di  cui  all'articolo  27-quinquies,  comma  11,  e   della
          validita' del permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  dallo
          Stato membro di provenienza. 
                14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile  ICT
          e'    consentito     il     ricongiungimento     familiare,
          indipendentemente  dalla  durata  del   suo   permesso   di
          soggiorno,   ai   sensi   e   alle   condizioni    previste
          dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
          soggiorno per motivi familiari ai sensi  dell'articolo  30,
          commi 2, 3 e 6, di durata pari a  quella  del  permesso  di
          soggiorno mobile ICT. 
                15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso
          di soggiorno mobile ICT e in possesso di un  valido  titolo
          di soggiorno rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza
          e'  consentito  l'ingresso  nel  territorio  nazionale,  in
          esenzione dal  visto,  ed  e'  rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo  30,
          commi 2, 3 e 6, di durata pari a  quella  del  permesso  di
          soggiorno  mobile  ICT,  previa   dimostrazione   di   aver
          risieduto  in  qualita'  di  familiari  del  titolare   del
          permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro. 
                16. Nel caso di impiego  di  uno  o  piu'  lavoratori
          stranieri il cui permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  da
          altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o  non
          sia stato richiesto entro novanta giorni  dall'ingresso  in
          Italia il  nulla  osta  di  cui  al  comma  4,  si  applica
          l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e
          12-quinquies.».