IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di
acquisto e a tutela del risparmio»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure
urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore
del lavoro e delle politiche sociali»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in
merito al finanziamento concesso alla societa' ILVA S.p.A. in
amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92
del 2025 per una migliore gestione delle somme gia' erogate e
residuate da quelle sinora utilizzate;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto
dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore
delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria
e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche
qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a
causa dei costi indiretti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare
la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA
1. La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione
straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite
dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in
ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire
la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione.