Estratto determina AAM/PPA n. 755/2025 del 21 novembre 2025 
 
    E' autorizzata la  variazione  tipo  IAIN  B.II.e.5.a.1)  con  la
conseguente immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL EG  nelle
confezioni di seguito indicate: 
    Confezione e A.I.C.: 
      «2,5 mg compresse» 250 compresse in  flacone  PP  -  A.I.C.  n.
037439433 (base 10) 13QKY9 (base 32); 
      «5 mg compresse» 250  compresse  in  flacone  pp  -  A.I.C.  n.
037439445 (base 10) 13QKYP (base 32); 
      «10 mg compresse» 250 compresse  in  flacone  pp  -  A.I.C.  n.
037439458 (base 10) 13QKZ2 (base 32). 
    Principio attivo ramipril 
    Codice pratica: C1A/2025/2263 
    Codice di procedura europea: SE/H/0592/001-003/IA/040 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale  n.  12432150154)  con
sede legale e domicilio fiscale in via  Pavia  n. 6 -  20136  Milano,
Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  non
negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.