Con decreto ministeriale n. 35070/2025 del 17 novembre  2025,  su
istanza  del  sig.  Spinosa  Salvatore,  titolare  delle  licenze  ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della  «Avio
S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro -  via  Ariana  km  5,200
(RM), gli esplosivi di  seguito  elencati,  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  19
maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle  categorie
di cui all'art. 82  del  regio-decreto  6  maggio  1940,  n.  635  ed
iscritti nell'Allegato «A»  al  medesimo  regio-decreto,  come  sotto
indicato: 
      «accenditore CDE VSHORAD»: V categoria gruppo «B»; 
      «carica  di  eiezione  VSHORAD  (SRM)  senza  accenditore»:   I
categoria; 
      «carica di eiezione VSHORAD (SRM)»: I categoria. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.