Con decreto ministeriale n. 35070/2025 del 17 novembre 2025, su
istanza del sig. Spinosa Salvatore, titolare delle licenze ex
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Avio
S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro - via Ariana km 5,200
(RM), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19
maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie
di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed
iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio-decreto, come sotto
indicato:
«accenditore CDE VSHORAD»: V categoria gruppo «B»;
«carica di eiezione VSHORAD (SRM) senza accenditore»: I
categoria;
«carica di eiezione VSHORAD (SRM)»: I categoria.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate
e di polizia.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della
notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne
abbia avuto piena cognizione.