La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 e' inserito il seguente:
«Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di
una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di
discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena
dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica
l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576
e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando
una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze
aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta
prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando
piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze
aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute
prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici»;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono
inserite le seguenti: «ovvero non piu' convivente nel caso in cui
l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla
filiazione»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto
e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue
liberta' individuali»;
c) dopo l'articolo 572 e' inserito il seguente:
«Art. 572-bis (Confisca). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni,
ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni
cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati
per la commissione del reato»;
d) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso
come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come
atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in
relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un
rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta'
individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'»;
e) all'articolo 593-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un
terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di
discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue liberta' individuali»;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) e'
inserito il seguente:
«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue
liberta' individuali»;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto
e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue
liberta' individuali»;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto
e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue
liberta' individuali».
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 572, 585, 593-ter, 609-ter,
612-bis e 612-ter del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente ovvero non piu' convivente
nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da
vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il
fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o
di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da
piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi
s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i
gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non
consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non
prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali
lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da
otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni;
se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e'
diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
se la donna e' minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come
atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o
come atto di controllo o possesso o dominio in quanto
donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare
o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se
i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o
di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui
all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona
che non ha compiuto gli anni dieci.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici 6.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando
il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso
delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo
comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza
il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti sono commessi in danno di persona in condizione di
inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in
stato di gravidanza.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando
il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui
al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».