IL PRESIDENTE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia  e  finanze  del  20
settembre    2004,    n.    245:    «Regolamento    recante     norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come da ultimo  modificato  dal  decreto  del
Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  della  funzione
pubblica e dell'economia e  delle  finanze  8  gennaio  2024,  n.  3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato  dal  consiglio
di amministrazione con deliberazione del 17 settembre  2025,  n.  52,
approvato, ai sensi dell'art. 22,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
il Ministro per la pubblica amministrazione  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025),
che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione  con  deliberazione  dell'8
aprile 2016, n.  12,  e,  in  particolare,  l'art.  30  «Disposizioni
transitorie e finali», comma 3, ai  sensi  del  quale  «le  strutture
organizzative previste dal predetto regolamento  e  i  corrispondenti
incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla  definizione  delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali
relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da  avviarsi  entro  il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana dell'avvenuta  pubblicazione  del  presente
regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione  della  direttiva
2001/83/CE  e  successive  modificazioni,  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  9  febbraio  2024,  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina di autorizzazione  all'immissione  in  commercio
della specialita' medicinale approvata per procedura centralizzata, a
base del principio attivo damoctocog alfa pegol,  denominato  «Jivi»,
determina pres. n. 1298/2025 del 9  ottobre  2025,  con  il  seguente
regime di fornitura stabilito dalla  CTS  nella  riunione  del  15-19
settembre 2025: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti - ematologo (RRL); 
  Considerata  l'istanza  della  ditta  titolare  che,  in  data   30
settembre ha inviato una richiesta di chiarimento in merito al regime
di  fornitura  approvato  e  l'inclusione  dell'internista  tra   gli
specialisti coinvolti, in accordo alla determina AIFA n.  DG/454/2023
del 14 novembre 2023; 
  Tenuto conto che la determina n. DG/454/2023 del 14 novembre  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 282 del 2 dicembre 2023, prevede la armonizzazione  del
regime di fornitura dei fattori della coagulazione e  dei  medicinali
ivi  elencati,  nei   termini   seguenti:   medicinale   soggetto   a
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista (RRL),
comprende anche il medicinale «Jivi»; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  scientifica  ed  economica
dell'AIFA nella seduta del 20-24 ottobre 2025, che,  in  forza  della
determina n. DG/454/2023  del  14  novembre  2023,  ha  stabilito  la
modifica della classificazione  del  prodotto  medicinale  «Jivi»  da
regime  di  fornitura:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL) a medicinale  soggetto
a  prescrizione  medica  limitativa,   vendibile   al   pubblico   su
prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  ematologo,
internista (RRL); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica regime di fornitura 
 
  E'  autorizzata  la  modifica  del  regime  di  fornitura  per   le
confezioni della specialita' medicinale JIVI approvata per  procedura
centralizzata, a base del principio attivo damoctocog alfa pegol, da:
«medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,  vendibile  al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -
ematologo  (RRL)  a  medicinale  soggetto   a   prescrizione   medica
limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista (RRL)».