Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  esaminata  la  domanda   intesa   ad   ottenere   la
registrazione del nome «Oliva dolce di Bitetto» come denominazione di
origine protetta, ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  2024/1143  del
Parlamento  e  del  Consiglio   dell'11   aprile   2024,   presentata
dall'Associazione per il riconoscimento della DOP «Oliva da mensa»  -
cultivar Termite di Bitetto e a seguito della  riunione  di  pubblico
accertamento tenutasi il  giorno  6  novembre  2025  presso  la  sala
consiliare  del  Comune  di  Bitetto  (BA),  provvede  come  previsto
dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013,  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o  giuridica
avente un interesse legittimo e residente  sul  territorio  nazionale
possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
domanda   di   registrazione,   dovranno   pervenire,   a   pena   di
irricevibilita',  al  Ministero  dell'agricoltura  della   sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione  della  qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187  Roma,
indirizzo PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente disciplinare  di  produzione,  dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi  un  interesse  legittimo  e
residenti sul territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione,  sono  presenti
uno o piu' di questi elementi: 
      dimostrano  la  mancata  osservanza  delle  condizioni  di  cui
all'art. 46 e all'art. 49,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2024/1143; 
      dimostrano che la registrazione del nome proposto e'  contraria
all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo  1,  2  e  3,  e
all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; 
      dimostra che  la  registrazione  del  nome  proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143; 
      forniscono elementi sulla cui base si puo'  concludere  che  il
nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di  cui
all'art. 28, del regolamento (UE) n. 2024/1143. 
    Se ritenute ricevibili, si  applica  la  procedura  prevista  dal
decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 251 del 25  ottobre
2013, prima dell'eventuale trasmissione  della  suddetta  domanda  di
registrazione alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  gia'  menzionata  domanda
sara'  notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 6, del regolamento  (UE)  n.  2024/1143,  alla  Commissione
europea.