Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione del nome «Oliva dolce di Bitetto» come denominazione di
origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata
dall'Associazione per il riconoscimento della DOP «Oliva da mensa» -
cultivar Termite di Bitetto e a seguito della riunione di pubblico
accertamento tenutasi il giorno 6 novembre 2025 presso la sala
consiliare del Comune di Bitetto (BA), provvede come previsto
dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica
avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale
possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti
uno o piu' di questi elementi:
dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui
all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria
all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1, 2 e 3, e
all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia
l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di
cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;
forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il
nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui
all'art. 28, del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal
decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 251 del 25 ottobre
2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di
registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda
sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione
europea.