Estratto determina AAM/A.I.C. n. 426 del 21 novembre 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2023/319. 
    Procedura europea n. NL/H/5958/001/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
FLURBIPROFENE EG STADA, le cui caratteristiche sono  riepilogate  nel
Riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   Foglio
illustrativo  (FI)  ed  Etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e  domicilio  fiscale
in via Pavia, 6, 20136 Milano (MI), Italia. 
    Confezioni: 
      «8,75 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C.
n. 052413010 (in base 10) 1KZJLL (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  10  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413022 (in base 10) 1KZJLY (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  12  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413034 (in base 10) 1KZJMB (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  16  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413046 (in base 10) 1KZJMQ (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  20  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413059 (in base 10) 1KZJN3 (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  24  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413061 (in base 10) 1KZJN5 (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  30  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413073 (in base 10) 1KZJNK (in base 32); 
      «8,75 mg pastiglie»  36  pastiglie  in  blister  PVC-PVDC/AL  -
A.I.C. n. 052413085 (in base 10) 1KZJNX (in base 32). 
    Principio attivo: Flurbiprofene. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Lozy's Pharmaceuticals S.L., Campus Empresarial Lekaroz  No  1,
31795 Lekaroz, Navarra - Spagna; 
      Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118  Bad  Vilbel  -
Germania; 
      Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road, E91  D768  Clonmel,
comma Tipperary - Irlanda; 
      STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Vienna - Austria. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla Data  comune  di  rinnovo
europeo 6 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura
(EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.