IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo
unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute nel periodo marzo - ottobre 2025
da parte del Sistema nazionale di allerta precoce News-D del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, riferite alla sostanza ciclorfina, concernenti in
particolare:
la segnalazione di nuove molecole identificate per la prima volta
in Europa, tra cui la ciclorfina, trasmessa dall'Agenzia dell'Unione
europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto
focale italiano nel mese di febbraio 2025;
l'informativa sull'inclusione dell'oppioide sintetico ciclorfina
nella lista del monitoraggio intensivo da parte di EUDA a partire dal
14 marzo 2025;
l'informativa rapida sulla ciclorfina venduta on-line
impropriamente come farmaco benzodiazepinico, in Germania, nel mese
di settembre 2025;
l'allerta di grado II di prima identificazione sul territorio
nazionale dell'oppiode sintetico ciclorfina, in un caso di
intossicazione a scopo autolesivo, nel mese di ottobre 2025;
Considerato che la sostanza ciclorfina e' un potente oppioide di
sintesi con struttura benzimidazolonica appartenente alla famiglia
delle orfine, con effetti sedativi, che agisce come agonista dei
recettori µ-oppioidi del sistema nervoso centrale, con conseguente
rischio per la salute di depressione respiratoria;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota dell'11 aprile 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I
del testo unico della sostanza ciclorfina;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta dell'11 novembre 2025, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico della sostanza ciclorfina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della
tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei
rischi connessi alla diffusione di detta nuova sostanza psicoattiva
sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri
effettuati in Italia e in Europa e ad un caso di intossicazione acuta
sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, e' inserita, secondo
l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
ciclorfina (denominazione comune);
3-(3-«1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il»-2-osso-2,3-diidro-1
H-1,3-benzimidazol-1-il)propanonitrile (denominazione chimica);
3-[1-[1-(4-clorofenil)etil]-4-piperidinil]-2,3-diidro-2-osso-1H-b
enzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);
3-(1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il)-2-osso-2,3-diidro-1H-b
enzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);
N-propanonitrile clorfina (altra denominazione);
N-propanonitrile clorofina (altra denominazione);
ciclorofina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2025
Il Ministro: Schillaci