IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in  particolare,
l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della   transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
con il quale e' stato nominato Ministro della  transizione  ecologica
l'On. Gilberto Pichetto Fratin; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle priorita' politiche del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e  per  il
triennio 2025-2027; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i  cui  commi  1126  e
1127  prevedono  la  predisposizione,  con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di  un  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»
(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie
merceologiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la
sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione»,  ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore
della pubblica  amministrazione  2023»  che  abroga  il  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
aprile 2008. 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto  degli  enti  erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Visto, in particolare  l'art.  57,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento  degli  obiettivi
ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per   la   sostenibilita'
ambientale dei consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle  clausole  contrattuali
contenute nei criteri ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi
di progettazione e affidamento di  lavori  per  interventi  edilizi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
dell'8 agosto 2022; 
  Visto  il  decreto  correttivo  5   agosto   2024   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica «Modificazioni al  decreto
n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri  ambientali  minimi  per
l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per
interventi  edilizi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024; 
  Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127,  «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica  di  rifiuto  dei
rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti  di
origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa  norme  armonizzate  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  da  costruzione   e   abroga   il
regolamento (UE) n. 305/2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia»; 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme  per  la  disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato»; 
  Vista la legge  2  febbraio  1974,  n.  64  «Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; 
  Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  «Aggiornamento  delle  Norme   tecniche   per   le
costruzioni»; 
  Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del  citato  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23
giugno 2022, in ragione del progresso tecnologico  e  dell'evoluzione
della normativa ambientale e dei mercati di riferimento,  perseguendo
con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti
pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei
criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
progettazione, direzione  ed  esecuzione  dei  lavori  di  interventi
edilizi ha visto il confronto con le parti interessate e con  esperti
di  settore,  inclusi  i  referenti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANAC  per
le valutazioni di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali  minimi  per
l'affidamento di servizi  di  progettazione  e  direzione  lavori  di
interventi edilizi, servizi di manutenzione,  esecuzione  di  lavori,
includendo interventi di costruzione, ristrutturazione,  manutenzione
e adeguamento, di cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore: 
    a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di
progettazione e direzione lavori i cui bandi o  avvisi  indittivi  di
scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di  procedura  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a  presentare  offerta
e' inviato a partire da tale data; 
    b) alle procedure e ai contratti aventi  ad  oggetto  servizi  di
manutenzione e lavori e alle procedure e ai  contratti  congiunti  di
progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto
validato in vigenza del presente decreto; 
    c)  alla  progettazione   svolta   internamente   alla   stazione
appaltante, anche se affidata con lettera di  incarico  precedente  a
tale data, non ancora validata.