IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa dell'Unione europea», e, in  particolare,  l'articolo
31; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, allegato A, numero 12); 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 settembre  2010,  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della  Commissione,  del
13 marzo 2024, che modifica la direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  i  requisiti  per  gli
stabilimenti e per la cura e la  sistemazione  degli  animali  e  per
quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, gli  articoli  6  e
22; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'articolo 47; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 settembre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto  1997,  n.
281, espresso nella seduta del 23 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con  i
Ministri della giustizia, degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e  delle  finanze,  dell'universita'  e
della ricerca, delle imprese e del made in  Italy,  dell'agricoltura,
della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche agli allegati III e IV 
             al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 
 
  1. A decorrere dalla data di entra in vigore del presente  decreto,
gli allegati III e IV al decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  26,
sono sostituiti dagli allegati III e IV  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli 9 e 117 della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione. 
              Tutela l'ambiente, la biodiversita' e  gli  ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 214  del
          12 settembre 1988: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  31  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  alla  formazione  e  all'   attuazione   della
          normativa dell'Unione europea», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: 
              «Art.  31  (Procedura  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta l'articolo 1 e l'Allegato A della legge 13
          giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
              «Art. 1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le  direttive
          1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto  riguarda
          la tassazione a carico  di  veicoli  per  l'uso  di  alcune
          infrastrutture; 
              2) direttiva (UE) 2023/1791 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  settembre  2023,  sull'efficienza
          energetica e che  modifica  il  regolamento  (UE)  2023/955
          (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              3) direttiva  (UE)  2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
              4) direttiva (UE) 2023/2413 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio; 
              5) direttiva (UE) 2023/2668 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro; 
              6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica  la  direttiva
          2005/36/CE per  quanto  riguarda  il  riconoscimento  delle
          qualifiche  professionali  degli  infermieri   responsabili
          dell'assistenza generale che hanno completato la formazione
          in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE); 
              7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della  Commissione,
          del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  i
          requisiti  minimi  di  formazione  per  le  professioni  di
          infermiere responsabile dell'assistenza generale,  dentista
          e farmacista; 
              8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le  direttive
          2005/29/CE   e   2011/83/UE   per   quanto   riguarda    la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE); 
              9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della  Commissione,
          del  14  marzo  2024,  recante  modifica  della   direttiva
          2006/22/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          norme minime per l'applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
          561/2006 e (UE) n. 165/2014 e  della  direttiva  2002/15/CE
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada; 
              10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione); 
              11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il  recupero
          e la confisca dei beni; 
              12)   direttiva   delegata   (UE)    2024/1262    della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli animali; 
              13) direttiva (UE)  2024/1265  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2024, recante modifica  della  direttiva  2011/85/UE
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri; 
              14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  sulla  lotta  alla
          violenza contro le donne e alla violenza domestica; 
              15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana; 
              16) direttiva  (UE)  2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
              17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
              18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica dell'Unione; 
              19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime; 
              20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme  comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che  abroga  la  direttiva  2009/73/CE  (rifusione)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE); 
              21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  sugli  incidenti  nel  settore   del   trasporto
          marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011
          della Commissione.». 
              - La Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22 settembre 2010,  sulla  protezione  degli
          animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicata  nella
          GUUE 20 ottobre 2010, n. L 276. 
              -  La   Direttiva   delegata   (UE)   2024/1262   della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli  animali,  pubblicata  nella
          GUUE 15 maggio 2024, Serie L. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  6  e  22  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante: «Attuazione della
          direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
          utilizzati a fini scientifici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014: 
              «Art. 6 (Metodi di soppressione). - 1. La  soppressione
          degli animali avviene: 
                a) con  modalita'  che  arrecano  il  minimo  dolore,
          sofferenza e distress possibile; 
                b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
                c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23; 
                d)  negli  stabilimenti  di  un  allevatore,  di   un
          fornitore o di un utilizzatore. In  caso  di  ricerche  sul
          campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di  cui
          alla  lettera  c)  al  di   fuori   di   uno   stabilimento
          utilizzatore. 
              2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione
          dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente
          decreto in uno dei seguenti casi: 
                a) per consentire,  in  base  a  prove  scientifiche,
          l'uso  di   un   altro   metodo   considerato   altrettanto
          umanitario; 
                b) se e' scientificamente provato che e'  impossibile
          raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo
          di soppressione descritto  nell'allegato  IV  del  presente
          decreto. 
              3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni  di  cui
          alla lettera a)  del  medesimo  comma  1,  non  si  applica
          qualora l'animale debba essere soppresso in  situazioni  di
          emergenza per motivi riconducibili  al  benessere  animale,
          alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla  salute
          animale o all'ambiente. 
              4.   Quando   permangono   condizioni   di   sofferenza
          insostenibili, si procede immediatamente alla  soppressione
          dell'animale con metodi umanitari sotto la  responsabilita'
          del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E'
          considerata  sofferenza  insostenibile  quella  che   nella
          normale pratica  veterinaria  costituisce  indicazione  per
          l'eutanasia.». 
              «Art.  22  (Requisiti   per   impianti,   attrezzature,
          sistemazione  e  cura  degli  animali).  -  1.  L'autorita'
          competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso  delle
          ispezioni di cui all'articolo 30 che ogni  stabilimento  di
          allevamento, di fornitura e di  utilizzazione  dispone  dei
          requisiti di cui all'allegato  III  del  presente  decreto,
          sezione I e sezione II a partire dalle date ivi  stabilite,
          nonche' di: 
                a)  impianti  e  attrezzature  adeguati  alle  specie
          animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle
          procedure laddove condotte; 
                b) un numero  adeguato  di  persone  qualificate  per
          garantire la cura e il controllo giornaliero degli  animali
          nonche' il corretto funzionamento  della  struttura,  degli
          impianti e delle attrezzature. 
              2. La progettazione, la costruzione e le  modalita'  di
          funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al
          comma 1 sono realizzate a garanzia di  uno  svolgimento  il
          piu' efficace possibile delle attivita' e delle  procedure,
          nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando  il
          minor numero possibile di animali e con il minor  grado  di
          dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. 
              3.La persona di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
          h), e' responsabile della sistemazione e della  cura  degli
          animali e assicura, in particolare, che: 
                a)  gli  animali  dispongono,   in   conformita'   ai
          requisiti di cui all'allegato III del presente decreto,  di
          alloggio e godono di un ambiente, di  un'alimentazione,  di
          acqua e di  cure  adeguate  alla  loro  salute  e  al  loro
          benessere; 
                b)   qualsiasi    limitazione    alla    possibilita'
          dell'animale  di  soddisfare  i   bisogni   fisiologici   e
          comportamentali e' mantenuta al minimo; 
                c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati,
          tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; 
                d)  sono   adottate   misure   intese   a   eliminare
          tempestivamente qualsiasi  difetto  o  dolore,  sofferenza,
          distress  o  danno   prolungato   evitabili   eventualmente
          rilevati; 
                e)  gli  animali  sono  trasportati   in   condizioni
          appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza  e  stress
          in relazione alla specie, alla durata dello  spostamento  e
          al tipo di mezzo impiegato. 
              4. Per motivi scientifici legati al  benessere  o  alla
          salute degli animali, l'autorita'  competente  secondo  gli
          ambiti di cui  all'articolo  4  puo'  rilasciare  specifici
          provvedimenti   di   autorizzazione   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 20, commi 1 e  2,  mediante  disposizioni  di
          deroga rispetto a quanto  previsto  dal  comma  3,  lettera
          a).». 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale, n.42 del 20 febbraio 2001: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   di   atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 26 si vedano le note alle premesse.