IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica
degli edifici ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 1-bis, e l'art.
16, comma 4, di seguito decreto legislativo n. 192/2005;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «Il
Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano» e, in particolare, l'art. 2, comma
1, lettera a), punto 1);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»», di seguito NTC 2018;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento
dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi»;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato
secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la deliberazione ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/R/eel,
recante «ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al
pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la
ricarica nelle fasce orarie notturne e festive»;
Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il citato decreto
ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti
relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla
sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all'attivita'
sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, espresso con nota prot. 32488 del 5 dicembre 2024;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso, per
profili di competenza, con nota prot. 29830 del 12 novembre 2024;
Acquisito il concerto del Ministro della difesa espresso, per
profili di competenza, con nota prot. 29188 del 7 novembre 2024:
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, espressa nella
seduta del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 108/CU del 2025;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 «Ambito di intervento e finalita'»
del decreto ministeriale 26 giugno 2015
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1,
dopo le parole: «ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili,»,
sono inserite le seguenti: «l'integrazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici,».