IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                          E DEI TRASPORTI, 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la direttiva (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la  qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,   come
modificato dal decreto legislativo 10 giugno  2020,  n.  48,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica
degli edifici ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 1-bis,  e  l'art.
16, comma 4, di seguito decreto legislativo n. 192/2005; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  giugno  2020,  n.  48,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 4,  comma  1,  secondo  cui  «Il
Ministero della transizione  ecologica  assume  la  denominazione  di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2023,  n.  18,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 16 dicembre  2020  concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano» e, in particolare, l'art. 2,  comma
1, lettera a), punto 1); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015,  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle «Norme tecniche  per  le
costruzioni»», di seguito NTC 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022  recante  «Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del
servizio di progettazione di interventi  edilizi,  per  l'affidamento
dei lavori per interventi edilizi e per  l'affidamento  congiunto  di
progettazione e lavori per interventi edilizi»; 
  Visto il Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato
secondo   le   procedure   individuate   nell'art.   17-septies   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Vista la  deliberazione  ARERA  15  dicembre  2020  541/2020/R/eel,
recante «ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili  al
pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata  a  facilitare  la
ricarica nelle fasce orarie notturne e festive»; 
  Ritenuto necessario  aggiornare  ed  integrare  il  citato  decreto
ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti
relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni,  alla
sicurezza in  caso  di  incendi,  ai  rischi  connessi  all'attivita'
sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; 
  Acquisito il concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, espresso con nota prot. 32488 del 5 dicembre 2024; 
  Acquisito il concerto  del  Ministro  della  salute  espresso,  per
profili di competenza, con nota prot. 29830 del 12 novembre 2024; 
  Acquisito il concerto  del  Ministro  della  difesa  espresso,  per
profili di competenza, con nota prot. 29188 del 7 novembre 2024: 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, espressa  nella
seduta del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 108/CU del 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 1 «Ambito di intervento e finalita'» 
               del decreto ministeriale 26 giugno 2015 
 
  1. All'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma  1,
dopo le parole: «ivi incluso l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili,»,
sono inserite le seguenti: «l'integrazione  delle  infrastrutture  di
ricarica dei veicoli elettrici,».