IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012 del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  recante  «Ordinamento  delle  strutture   generali   della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018,  n.  29,  «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12  maggio  2016,  n.
93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio  e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), di modifica dell'art.  34
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con  l'inserimento  del  comma
2-bis; 
  Visto il decreto 10 aprile 2024 del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, recante «Regolamento di autonomia finanziaria  e  contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto 23 dicembre 2024 del Presidente del Consiglio  dei
ministri recante l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025  e
per il triennio 2025-2027; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022 con il quale sono state delegate  alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e,  in  particolare,
l'art.  1,  lettera  m),  concernente  l'iniziativa   governativa   e
legislativa in materia  di  minoranze  linguistiche  e  territori  di
confine; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e,  in  particolare,
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge  15  dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono  definiti,
ogni tre anni, «i criteri per l'attribuzione e  la  ripartizione  dei
fondi di cui agli articoli 9 e 15» della suddetta legge; 
  Visti i commi 2, 3 e 5 del citato art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica  n.  345  del  2001,  concernenti  le  modalita'  di
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei  progetti
che si intendono attuare, nei quali e'  quantificato  contestualmente
il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento; 
  Visto il decreto 30 marzo 2023 del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 con il n.
1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.  116  del
19  maggio  2023,  recante  «Determinazione  dei   criteri   per   la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e  15  della  legge  15
dicembre  1999,  n.  482,  in  materia  di  tutela  delle   minoranze
linguistiche storiche, per il triennio 2023-2025» e, in  particolare,
gli articoli 2 e 5; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2002,  n.  223,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia  di
tutela della lingua e  della  cultura  delle  minoranze  linguistiche
storiche nella  regione»  che,  all'art.  1,  comma  4,  prevede  una
speciale  assegnazione  finanziaria  annua  per   l'esercizio   delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  a
valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione  Sardegna  per  il
trasferimento delle funzioni in materia  di  tutela  della  lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  Regione»
che, all'art.  5,  prevede  una  specifica  assegnazione  finanziaria
annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal  bilancio  dello
Stato,  per  l'esercizio  delle  funzioni   amministrative   connesse
all'attuazione delle disposizioni contenute negli  articoli  9  e  15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  345  del
2001, con i  quali  lo  Stato  e  le  regioni  si  sono  impegnati  a
collaborare in fase  di  istruttoria,  a  definire  le  modalita'  di
erogazione dei fondi e della successiva fase di  rendicontazione  dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8; 
  Visto il decreto 2 novembre 2022 del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022  al  n.
2829, con il quale alla dott.ssa Paola D'Avena, Consigliere del ruolo
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e'  stato  conferito
l'incarico di Capo del Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le
autonomie  ed  e'  stata  assegnata  la  titolarita'  del  Centro  di
responsabilita' amministrativa n. 7 «Affari  regionali  e  autonomie»
del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto  l'avviso   pubblico   per   l'anno   2025   destinato   alle
amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio,  alle  aziende
sanitarie locali e alle regioni per  il  finanziamento  dei  progetti
finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate
dalla legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  pubblicato  sul  sito  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e sul sito del Governo in  data  31  marzo
2025 e di cui  e'  stata  data  comunicazione,  con  indicazione  dei
relativi link ai citati siti  web,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2025; 
  Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, entro la data del 30  aprile  2025,  i  progetti  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 
  Viste, altresi', le note delle  regioni  con  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2025,
i progetti presentati dagli enti locali,  nonche'  quelli  presentati
dalle regioni stesse; 
  Vista la relazione del responsabile del procedimento (nominato  con
decreto del 1° aprile 2025), corredata di una  tabella  riepilogativa
dell'istruttoria amministrativo-contabile che  espone,  tra  l'altro,
l'importo complessivo ammissibile al finanziamento  in  favore  degli
enti richiedenti rispetto alle risorse  disponibili  per  l'esercizio
finanziario in corso; 
  Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura  quanto
disposto dal citato art. 5, comma 2, del decreto 30  marzo  2023  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno  finanziario  2025,  C.d.R.  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
1.930.697,00 e al capitolo di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 829.836,00 per un totale di euro 2.760.533,00; 
  Tenuto conto che dal  predetto  stanziamento  complessivo  di  euro
2.760.533,00 una quota del 3%, pari ad euro 82.816,00,  e'  destinata
alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare  al
finanziamento dei progetti  presentati  dagli  enti  locali  e  dalle
regioni ammonta ad euro 2.677.717,00; 
  Tenuto conto, altresi', che a fronte dell'anzidetto importo di euro
2.677.717,00 in virtu' delle rispettive norme statutarie sopracitate,
e'   prevista   l'assegnazione   diretta   alla   Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 541.694,41 e  alla  Regione
autonoma della Sardegna della somma di euro 686.298,87 per un importo
complessivo di euro 1.227.993,28; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  somma  residua   disponibile   da
destinare agli enti locali  e  alle  regioni  risulta  pari  ad  euro
1.449.723,72; 
  Considerato che, a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti contenuti nelle 5 istanze  pervenute  dalle  amministrazioni
statali e, segnatamente, dall'Ufficio  locale  di  esecuzione  penale
esterna di Nuoro - Ministero della giustizia, dall'Universita'  degli
studi di Udine-Cirf; dalla Prefettura-UTG  di  Gorizia,  dall'ufficio
scolastico  regionale  per  il  Molise  e  dall'Istituto  comprensivo
statale Corigliano D'Otranto, a  fronte  dell'accantonamento  del  3%
sopra indicato, pari ad euro 82.816,00,  gli  stessi  sono  risultati
finanziabili per un importo complessivo di  euro  59.320,00,  con  un
residuo disponibile di euro 23.496,00; 
  Considerato che, a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti presentati dalle regioni e dagli  enti  locali,  gli  stessi
sono risultati ammissibili per un  importo  di  euro  2.540.700,34  a
fronte della somma agli stessi destinata pari a euro 1.449.723,72,  e
che tale ultima  somma  non  e'  sufficiente  a  finanziare  tutti  i
progetti risultati ammissibili al finanziamento; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di procedere all'utilizzo della
suddetta  somma  residua  di  euro  23.496,00  ridistribuendola   per
ciascuna delle lingue  ammesse  a  tutela,  di  cui  all'allegato  2,
Tabella «F», dell'avviso pubblico 2025; 
  Considerato che, a seguito della suddetta  operazione,  le  risorse
disponibili per il finanziamento di progetti presentati da regioni  e
da enti locali risultano rideterminate come da tabella allegata (all.
1); 
  Preso atto che  i  progetti  ritenuti  ammissibili  per  le  lingue
albanese, francese, francoprovenzale, greca  e  occitana  superano  i
limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un  importo  di  euro
1.183.467,48; 
  Preso atto che con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili per
le lingue croata, friulana, germanica e ladina,  residua  un  importo
pari a euro 105.211,67 rispetto  alla  somma  indicata  nella  citata
tabella; 
  Ravvisata l'opportunita' di utilizzare l'importo  residuo  di  euro
105.211,67 per coprire una parte  del  predetto  sforamento  di  euro
1.183.467,48; 
  Tenuto conto che, di conseguenza, residua  uno  sforamento  pari  a
euro 1.078.255,81; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla riduzione  proporzionale  dei
finanziamenti per le  lingue  albanese,  francese,  francoprovenzale,
greca e occitana, come di seguito indicato: 
    euro 683.544,50 per la lingua albanese; 
    euro 5.464,42 per la lingua francese; 
    euro 157.288,60 per la lingua francoprovenzale; 
    euro 84.817,46 per la lingua greca; 
    euro 147.140,83 per la lingua occitana; 
  Sentito il Comitato tecnico  consultivo  per  l'applicazione  della
legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche,  come  da
verbale n. 50 del 19 settembre 2025; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 30 marzo 2023
del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti 136/CU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  relativi
all'anno 2025, pari ad euro 2.760.533,00 sono ripartiti come indicato
negli articoli 2 e 3 e nell'elenco di cui all'allegato  (All.  2)  al
presente decreto.