IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto 1° ottobre 2012 del Presidente del Consiglio dei
ministri, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), di modifica dell'art. 34
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma
2-bis;
Visto il decreto 10 aprile 2024 del Presidente del Consiglio dei
ministri, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto 23 dicembre 2024 del Presidente del Consiglio dei
ministri recante l'approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025 e
per il triennio 2025-2027;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022 con il quale sono state delegate alcune funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e, in particolare,
l'art. 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e
legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di
confine;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare,
gli articoli 9 e 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche
storiche», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti,
ogni tre anni, «i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei
fondi di cui agli articoli 9 e 15» della suddetta legge;
Visti i commi 2, 3 e 5 del citato art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, concernenti le modalita' di
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti
che si intendono attuare, nei quali e' quantificato contestualmente
il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento;
Visto il decreto 30 marzo 2023 del Presidente del Consiglio dei
ministri, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 con il n.
1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 116 del
19 maggio 2023, recante «Determinazione dei criteri per la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche, per il triennio 2023-2025» e, in particolare,
gli articoli 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di
tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche
storiche nella regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una
speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle
funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, a
valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il
trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e
della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione»
che, all'art. 5, prevede una specifica assegnazione finanziaria
annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello
Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse
all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del
2001, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a
collaborare in fase di istruttoria, a definire le modalita' di
erogazione dei fondi e della successiva fase di rendicontazione dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;
Visto il decreto 2 novembre 2022 del Presidente del Consiglio dei
ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 al n.
2829, con il quale alla dott.ssa Paola D'Avena, Consigliere del ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato conferito
l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie ed e' stata assegnata la titolarita' del Centro di
responsabilita' amministrativa n. 7 «Affari regionali e autonomie»
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Visto l'avviso pubblico per l'anno 2025 destinato alle
amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende
sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti
finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate
dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, pubblicato sul sito del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e sul sito del Governo in data 31 marzo
2025 e di cui e' stata data comunicazione, con indicazione dei
relativi link ai citati siti web, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2025;
Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, entro la data del 30 aprile 2025, i progetti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;
Viste, altresi', le note delle regioni con le quali, ai sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2025,
i progetti presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati
dalle regioni stesse;
Vista la relazione del responsabile del procedimento (nominato con
decreto del 1° aprile 2025), corredata di una tabella riepilogativa
dell'istruttoria amministrativo-contabile che espone, tra l'altro,
l'importo complessivo ammissibile al finanziamento in favore degli
enti richiedenti rispetto alle risorse disponibili per l'esercizio
finanziario in corso;
Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura quanto
disposto dal citato art. 5, comma 2, del decreto 30 marzo 2023 del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025, C.d.R. 7, al
capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro
1.930.697,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una
dotazione di euro 829.836,00 per un totale di euro 2.760.533,00;
Tenuto conto che dal predetto stanziamento complessivo di euro
2.760.533,00 una quota del 3%, pari ad euro 82.816,00, e' destinata
alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare al
finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle
regioni ammonta ad euro 2.677.717,00;
Tenuto conto, altresi', che a fronte dell'anzidetto importo di euro
2.677.717,00 in virtu' delle rispettive norme statutarie sopracitate,
e' prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 541.694,41 e alla Regione
autonoma della Sardegna della somma di euro 686.298,87 per un importo
complessivo di euro 1.227.993,28;
Considerato, pertanto, che la somma residua disponibile da
destinare agli enti locali e alle regioni risulta pari ad euro
1.449.723,72;
Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei
progetti contenuti nelle 5 istanze pervenute dalle amministrazioni
statali e, segnatamente, dall'Ufficio locale di esecuzione penale
esterna di Nuoro - Ministero della giustizia, dall'Universita' degli
studi di Udine-Cirf; dalla Prefettura-UTG di Gorizia, dall'ufficio
scolastico regionale per il Molise e dall'Istituto comprensivo
statale Corigliano D'Otranto, a fronte dell'accantonamento del 3%
sopra indicato, pari ad euro 82.816,00, gli stessi sono risultati
finanziabili per un importo complessivo di euro 59.320,00, con un
residuo disponibile di euro 23.496,00;
Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei
progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali, gli stessi
sono risultati ammissibili per un importo di euro 2.540.700,34 a
fronte della somma agli stessi destinata pari a euro 1.449.723,72, e
che tale ultima somma non e' sufficiente a finanziare tutti i
progetti risultati ammissibili al finanziamento;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di procedere all'utilizzo della
suddetta somma residua di euro 23.496,00 ridistribuendola per
ciascuna delle lingue ammesse a tutela, di cui all'allegato 2,
Tabella «F», dell'avviso pubblico 2025;
Considerato che, a seguito della suddetta operazione, le risorse
disponibili per il finanziamento di progetti presentati da regioni e
da enti locali risultano rideterminate come da tabella allegata (all.
1);
Preso atto che i progetti ritenuti ammissibili per le lingue
albanese, francese, francoprovenzale, greca e occitana superano i
limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un importo di euro
1.183.467,48;
Preso atto che con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili per
le lingue croata, friulana, germanica e ladina, residua un importo
pari a euro 105.211,67 rispetto alla somma indicata nella citata
tabella;
Ravvisata l'opportunita' di utilizzare l'importo residuo di euro
105.211,67 per coprire una parte del predetto sforamento di euro
1.183.467,48;
Tenuto conto che, di conseguenza, residua uno sforamento pari a
euro 1.078.255,81;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla riduzione proporzionale dei
finanziamenti per le lingue albanese, francese, francoprovenzale,
greca e occitana, come di seguito indicato:
euro 683.544,50 per la lingua albanese;
euro 5.464,42 per la lingua francese;
euro 157.288,60 per la lingua francoprovenzale;
euro 84.817,46 per la lingua greca;
euro 147.140,83 per la lingua occitana;
Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della
legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come da
verbale n. 50 del 19 settembre 2025;
Acquisito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 30 marzo 2023
del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti 136/CU;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi
all'anno 2025, pari ad euro 2.760.533,00 sono ripartiti come indicato
negli articoli 2 e 3 e nell'elenco di cui all'allegato (All. 2) al
presente decreto.