IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno  2022  recante,  ai  sensi  dell'art.   62-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (CAD),  Anagrafe  nazionale  degli
assistiti (ANA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2022,
n. 240, il quale prevede, in particolare: 
    a) all'art.  3,  comma  8,  che,  con  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  il  Garante
per la protezione  dei  dati  personali,  sono  definiti  standard  e
indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei  dati  registrati
nell'ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi  disponibili
attraverso il sito web dedicato ANA; 
    b) all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministero  della  salute  definiscono  le  specifiche
tecniche; 
    c) all'art. 19, comma 2, che, ove necessario, gli allegati B,  C,
D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per
corrispondere a nuove esigenze informative  o  di  sicurezza  o  alla
necessita' di realizzare ulteriori servizi per le finalita'  previste
dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E  e'  aggiornato
con decreto del direttore  della  Direzione  generale  del  Ministero
della salute competente per la programmazione sanitaria per includere
eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite; 
  Viste le richieste delle regioni e delle province autonome  di  cui
all'art. 3 del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1°  giugno  2022  circa  le  modalita'  di  subentro  ovvero
cooperazione con ANA e le relative valutazioni di cui al comma 3  del
medesimo art. 3 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 1° giugno 2022; 
  Viste le specifiche tecniche definite ai  sensi  dell'art.  19  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  giugno
2022 e pubblicate sul portale ANA; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il  Codice  dell'amministrazione  digitale
(CAD); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, 11 dicembre 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
dicembre 2009, n. 302, recante «Verifica delle esenzioni, in base  al
reddito, dalla compartecipazione alla  spesa  sanitaria,  tramite  il
supporto del Sistema tessera sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione e con il  Sottosegretario  di
Stato  con  delega  all'innovazione  tecnologica,   3   marzo   2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  aprile   2023,   n.   91,
concernente  «Modalita'  di  attribuzione,  da  parte   dell'Anagrafe
nazionale  della  popolazione  residente   (ANPR),   di   un   codice
identificativo  univoco  per  garantire  la  circolarita'  dei   dati
anagrafici e l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei  gestori  di  servizi  pubblici»,  il
quale prevede, in particolare: 
    a) all'art. 2, comma 1, che l'ID ANPR e' integrato in ANPR per la
corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine  di
garantire l'interoperabilita' dell'ANPR  con  le  altre  banche  dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici  di
cui  all'art.  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  nei  limiti  della
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti; 
    b) all'art. 3, che  l'ID  ANPR  e'  reso  disponibile,  ai  sensi
dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili  per  il
tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art.
50-ter del CAD e tali servizi utilizzano l'ID  ANPR  come  chiave  di
ricerca primaria per garantire la circolarita' dei dati anagrafici  e
l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche dati delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art.
62, comma 3,  del  CAD.  Decorso  un  anno  dalla  pubblicazione  del
medesimo decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione e con il  Sottosegretario  di
Stato con  delega  all'innovazione  tecnologica,  3  marzo  2023,  la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita  esclusivamente  con  ID
ANPR. 
  Considerata la necessita' di integrare le informazioni  gestite  da
ANA anche con il codice identificativo univoco  reso  disponibile  da
ANPR; 
  Considerata la necessita' che ANPR  renda  disponibile  ad  ANA  le
informazioni  inerenti  alla  residenza  dell'assistito,  comprensive
dell'eventuale Municipio; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno 3 marzo
2022  recante,  ai  sensi  dell'art.  64-ter  del  predetto   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema di gestione deleghe; 
  Visto il decreto del Ministro della salute e il sottosegretario  di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023,  il  quale  prevede,
nelle more dell'operativita' del Sistema di gestione deleghe  di  cui
all'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che la delega, la revoca della stessa, il suo ambito di  operativita'
nonche'  il  relativo  periodo  di   validita'   vengono   registrati
nell'Anagrafe consensi e revoche  dell'Infrastruttura  nazionale  per
l'interoperabilita' fra i FSE (INI), di cui al  comma  15-ter,  punto
4-bis), dell'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
  Viste le specifiche tecniche versione 2.6 del FSE 2.0,  predisposte
dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza  del
Consiglio    dei    ministri     e     pubblicate     sul     portale
www.fascicolosanitario.gov.it, le quali  prevedono  le  funzionalita'
dell'Anagrafe consensi e revoche per la consultazione da parte di ANA
delle informazioni relative alle deleghe per i minori di eta' e per i
soggetti incapaci; 
  Considerate le risultanze  emerse  dal  gruppo  di  lavoro  portato
avanti  in  coordinamento  con  il   Ministero   della   salute,   il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con provvedimento n. 623 del 23 ottobre 2025,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Definizioni: 
    a) «CAD», il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni; 
    b) «DPCM 1° giugno 2022», il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi  dell'art.  62-ter  del
CAD, Anagrafe nazionale degli assistiti,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2022, n. 240; 
    c)  «ANA»,  l'Anagrafe  nazionale  degli   assistiti,   istituita
dall'art. 62-ter del CAD; 
    d) «ARA», l'Anagrafe regionale degli assistiti,  in  cooperazione
con ANA; 
    e) «SAR», il Sistema di accoglienza  della  regione  o  provincia
autonoma degli assistiti, attraverso il quale gli operatori  sanitari
accedono ai servizi di ANA; 
    f)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 620; 
    g) «Subentro di ANA», il subentro dell'ANA alle anagrafi  e  agli
elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali
e dal Ministero della salute, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022; 
    h) «Cooperazione con ANA», la cooperazione di ANA con  le  banche
dati gia' istituite a livello regionale e  nazionale  per  le  stesse
finalita', ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, attraverso i servizi di
cooperazione di cui  all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2022; 
    i) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e  successive
modifiche; 
    l) «FSE», il fascicolo sanitario elettronico di cui all'art.  12,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome  ai  sensi
delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
    m) «ID-ANPR», il codice identificativo univoco gestito da ANPR di
cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD e di cui al decreto
del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega
all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2023, n. 91; 
    n) «Portale ANA», il sito web dedicato ANA  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera g), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° giugno 2022; 
    o) «Sistema gestione deleghe (SGD)», il sistema di  cui  all'art.
64-ter del CAD.