IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), Anagrafe nazionale degli
assistiti (ANA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2022,
n. 240, il quale prevede, in particolare:
a) all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definiti standard e
indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati
nell'ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili
attraverso il sito web dedicato ANA;
b) all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche
tecniche;
c) all'art. 19, comma 2, che, ove necessario, gli allegati B, C,
D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per
corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla
necessita' di realizzare ulteriori servizi per le finalita' previste
dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E e' aggiornato
con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero
della salute competente per la programmazione sanitaria per includere
eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite;
Viste le richieste delle regioni e delle province autonome di cui
all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2022 circa le modalita' di subentro ovvero
cooperazione con ANA e le relative valutazioni di cui al comma 3 del
medesimo art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2022;
Viste le specifiche tecniche definite ai sensi dell'art. 19 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno
2022 e pubblicate sul portale ANA;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale
(CAD);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2009, n. 302, recante «Verifica delle esenzioni, in base al
reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il
supporto del Sistema tessera sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di
Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2023, n. 91,
concernente «Modalita' di attribuzione, da parte dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), di un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati
anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici», il
quale prevede, in particolare:
a) all'art. 2, comma 1, che l'ID ANPR e' integrato in ANPR per la
corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di
garantire l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
b) all'art. 3, che l'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi
dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il
tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art.
50-ter del CAD e tali servizi utilizzano l'ID ANPR come chiave di
ricerca primaria per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e
l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art.
62, comma 3, del CAD. Decorso un anno dalla pubblicazione del
medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di
Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID
ANPR.
Considerata la necessita' di integrare le informazioni gestite da
ANA anche con il codice identificativo univoco reso disponibile da
ANPR;
Considerata la necessita' che ANPR renda disponibile ad ANA le
informazioni inerenti alla residenza dell'assistito, comprensive
dell'eventuale Municipio;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno 3 marzo
2022 recante, ai sensi dell'art. 64-ter del predetto decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema di gestione deleghe;
Visto il decreto del Ministro della salute e il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, il quale prevede,
nelle more dell'operativita' del Sistema di gestione deleghe di cui
all'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che la delega, la revoca della stessa, il suo ambito di operativita'
nonche' il relativo periodo di validita' vengono registrati
nell'Anagrafe consensi e revoche dell'Infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' fra i FSE (INI), di cui al comma 15-ter, punto
4-bis), dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e successive modificazioni;
Viste le specifiche tecniche versione 2.6 del FSE 2.0, predisposte
dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e pubblicate sul portale
www.fascicolosanitario.gov.it, le quali prevedono le funzionalita'
dell'Anagrafe consensi e revoche per la consultazione da parte di ANA
delle informazioni relative alle deleghe per i minori di eta' e per i
soggetti incapaci;
Considerate le risultanze emerse dal gruppo di lavoro portato
avanti in coordinamento con il Ministero della salute, il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso con provvedimento n. 623 del 23 ottobre 2025,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Definizioni:
a) «CAD», il Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
b) «DPCM 1° giugno 2022», il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del
CAD, Anagrafe nazionale degli assistiti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2022, n. 240;
c) «ANA», l'Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita
dall'art. 62-ter del CAD;
d) «ARA», l'Anagrafe regionale degli assistiti, in cooperazione
con ANA;
e) «SAR», il Sistema di accoglienza della regione o provincia
autonoma degli assistiti, attraverso il quale gli operatori sanitari
accedono ai servizi di ANA;
f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620;
g) «Subentro di ANA», il subentro dell'ANA alle anagrafi e agli
elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali
e dal Ministero della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
h) «Cooperazione con ANA», la cooperazione di ANA con le banche
dati gia' istituite a livello regionale e nazionale per le stesse
finalita', ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, attraverso i servizi di
cooperazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2022;
i) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione a quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modifiche;
l) «FSE», il fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
m) «ID-ANPR», il codice identificativo univoco gestito da ANPR di
cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD e di cui al decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega
all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2023, n. 91;
n) «Portale ANA», il sito web dedicato ANA di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2022;
o) «Sistema gestione deleghe (SGD)», il sistema di cui all'art.
64-ter del CAD.