IL DIRETTORE GENERALE 
                     dell'internazionalizzazione 
 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca   scientifica   e
tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice
in materia di protezione dei  dati  personali»,  armonizzato  con  le
disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale  si
rende l'informativa sul trattamento dei dati personali; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto l'art.  20  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che prevede che una percentuale di almeno  il  dieci  per  cento  del
Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di
eta' inferiore a quaranta anni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1,
prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i
quali sono definite le modalita' ed i termini  per  la  presentazione
dei progetti, sulle tematiche individuate, nonche' i relativi  liniti
temporali e di costo; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista   la   comunicazione   2014/C   198/01   della    Commissione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea  il  27
giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti  di  stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo  e  innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il
paragrafo   2.1.1.   «Finanziamento   pubblico   di   attivita'   non
economiche»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n.  593  del
26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico  scientifico
per  la  verifica  della   congruita'   dei   costi   del   programma
d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n.  593/2016,  per  le
parti   non   effettuate   dalla   struttura   internazionale,    per
l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato  ove
necessario; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  175  del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Visto il decreto direttoriale n. 279 del 13 ottobre  2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), e'  stata  acquisita  la  visura
Deggendorf; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto  del  ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto  l'art.  238,  comma  7,  del decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593»; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,   pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n.  1004  che  ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  1314  del  14  dicembre  2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n.  3142,
e il successivo decreto ministeriale  di  modifica  n.  1368  del  24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27  dicembre  2021
con  il  n.  3143,  e  in  particolare,  l'art.  18,  comma  4,   del
citato decreto ministeriale n. 1314  che  prevede  che  il  ministero
prende  atto  dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate,   delle
graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il  finanziamento
dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni  dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto  di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori; 
  Considerato che per il bando, di  cui  trattasi  e'  stato  emanato
l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 7543 del 1° giugno  2023  e
l'allegato prot. MUR n. 15056 del 20 novembre 2023; 
  Vista la nota prot. MUR n. 6135 del 2 maggio 2023 con la  quale  il
MUR ha aderito al bando internazionale «Collaborative Research Action
(CRA) on Climate & Cultural Heritage (CCH)  2023  -»  con  un  budget
complessivo pari a euro 2.000.000,00 nella forma di  contributo  alla
spesa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
aprile   2023,   n.   89   recante   il   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del
23 giugno 2023 ha prorogato la validita' del citato regolamento della
Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026; 
  Vista la decisione finale della Funding Agency nel meeting in  data
12 dicembre 2023, con la quale e' stata formalizzata  la  graduatoria
delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione  positiva
espressa nei confronti del progetto dal  titolo  «AGREE  -  Advancing
Governance and  Resilience  for  Climate  Adaptati  through  Cultural
Heritage», avente come obiettivo quello di  produrre  un  modello  di
governance radicato in approcci sistemici  al  patrimonio  culturale,
all'adattamento al clima e  allo  sviluppo  sostenibile,  promuovendo
strategie  olistiche  per  affrontare   il   cambiamento   climatico.
Indagando sui paesaggi urbani storici colpiti da eventi di  alluvione
multipli, AGREE mettera' in luce la connessione e la sinergia tra  la
governance del  patrimonio  culturale  e  l'adattamento  al  clima  e
svelera'  l'interazione  dinamica  tra   il   patrimonio   urbano   e
l'adattamento al clima  e  con  un  costo  complessivo  pari  a  euro
141.757,13; 
  Vista la presa d'atto prot. MUR n.  16662  del  20  dicembre  2023,
relativa agli esiti della valutazione internazionale  effettuata  sui
progetti presentati in risposta al bando e la lista  dei  progetti  a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il
progetto dal titolo «AGREE»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
prot. n.  117  del  10  febbraio  2025,  con  cui  si  e'  provveduto
all'«Assegnazione  ai  responsabili  della  gestione,  delle  risorse
finanziarie  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n.  75,  con
cui si e'  provveduto  all'individuazione  delle  spese  a  carattere
strumentale e comuni a piu' Centri di responsabilita'  amministrativa
nonche' al loro affidamento  in  gestione  unificata  alle  direzioni
generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Visto il decreto Ministeriale prot. MUR n.  1573  del  9  settembre
2024 reg  Corte  dei  conti  in  data  2  ottobre  2024  n.  2550  di
«Regolamentazione concessione di finanziamenti  pubblici  nell'ambito
di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione
procedurale dei progetti selezionati  nell'ambito  di  Iniziative  di
cooperazione internazionale nonche'  alle  procedure  per  l'uso  dei
fondi europei»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2024, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  11  ottobre
2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'art. 1, comma 2,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027»,  ed   in
particolare la Tabella 11 ad  esso  allegata  relativa  al  Ministero
dell'universita' e ricerca; 
  Ritenuto che la riserva normativa  a  sostegno  della  cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27  dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025  dall'incremento  della
dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da
Tabella 11 allegata al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 dicembre 2024; 
  Visto il d.d. n. 14426 del 27 ottobre 2025 reg. UCB n. 185, in data
30 ottobre 2025 con il quale e' stato assunto l'impegno,  sul  P.G.01
del  capitolo  7345  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
ministero, dell'importo complessivo di euro 1.664.397,24 da destinare
al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i  progetti
di cooperazione internazionale; 
  Considerate le modalita' e le tempistiche di esecuzione dell'azione
amministrativa  per  la  gestione   degli   interventi   cofinanziati
dall'Unione   europea   e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione comunitaria  in  conformita'  alla  vigente  normativa
europea e/o nazionale; 
  Visto il bando transnazionale  lanciato  dalla  «JPI  Collaborative
Research Action (CRA) on Climate and Cultural Heritage»  (CCH  2023),
con scadenza l'8 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori
regole che disciplinano  l'accesso  al  finanziamento  nazionale  dei
progetti cui partecipano proponenti italiani; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale  «AGREE»  figura  il  seguente  proponente   italiano:
Politecnico di Torino; 
  Visto il Consortium Agreement sottoscritto tra  i  partecipanti  al
progetto «AGREE»; 
  Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il  progetto
«AGREE» per un contributo complessivo pari ad euro 99.229,99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale  «AGREE»  e'  ammesso
alle  agevolazioni  previste,  secondo  le  normative  citate   nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata  al  1°  giugno  2024  e  la  sua  durata  e'  di
ventiquattro mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.