IL DIRETTORE GENERALE
dell'internazionalizzazione
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante
l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le
disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si
rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in
particolare gli articoli 107 e 108;
Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del
Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di
eta' inferiore a quaranta anni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1,
prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i
quali sono definite le modalita' ed i termini per la presentazione
dei progetti, sulle tematiche individuate, nonche' i relativi liniti
temporali e di costo;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27
giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il
paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non
economiche»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del
26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico
per la verifica della congruita' dei costi del programma
d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le
parti non effettuate dalla struttura internazionale, per
l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove
necessario;
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che
prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui
subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da
parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione
dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Visto il decreto direttoriale n. 279 del 13 ottobre 2017 con cui
sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016,
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»,
adottato dal ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, cosi' come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice
concessione;
Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita la visura
Deggendorf;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in
recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le
«Procedure operative» per il finanziamento dei progetti
internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti
processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di
formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861
(registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;
Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al
finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie
adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti
internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593»;
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle
suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque
subordinate, altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi
previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e
qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142,
e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del
citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il ministero
prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle
graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento
dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;
Considerato che per il bando, di cui trattasi e' stato emanato
l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 7543 del 1° giugno 2023 e
l'allegato prot. MUR n. 15056 del 20 novembre 2023;
Vista la nota prot. MUR n. 6135 del 2 maggio 2023 con la quale il
MUR ha aderito al bando internazionale «Collaborative Research Action
(CRA) on Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 -» con un budget
complessivo pari a euro 2.000.000,00 nella forma di contributo alla
spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca»;
Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del
23 giugno 2023 ha prorogato la validita' del citato regolamento della
Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;
Vista la decisione finale della Funding Agency nel meeting in data
12 dicembre 2023, con la quale e' stata formalizzata la graduatoria
delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva
espressa nei confronti del progetto dal titolo «AGREE - Advancing
Governance and Resilience for Climate Adaptati through Cultural
Heritage», avente come obiettivo quello di produrre un modello di
governance radicato in approcci sistemici al patrimonio culturale,
all'adattamento al clima e allo sviluppo sostenibile, promuovendo
strategie olistiche per affrontare il cambiamento climatico.
Indagando sui paesaggi urbani storici colpiti da eventi di alluvione
multipli, AGREE mettera' in luce la connessione e la sinergia tra la
governance del patrimonio culturale e l'adattamento al clima e
svelera' l'interazione dinamica tra il patrimonio urbano e
l'adattamento al clima e con un costo complessivo pari a euro
141.757,13;
Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16662 del 20 dicembre 2023,
relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui
progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il
progetto dal titolo «AGREE»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si e' provveduto
all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con
cui si e' provveduto all'individuazione delle spese a carattere
strumentale e comuni a piu' Centri di responsabilita' amministrativa
nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni
generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre
2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di
«Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito
di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione
procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di
cooperazione internazionale nonche' alle procedure per l'uso dei
fondi europei»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre
2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in
particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero
dell'universita' e ricerca;
Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della
dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da
Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 dicembre 2024;
Visto il d.d. n. 14426 del 27 ottobre 2025 reg. UCB n. 185, in data
30 ottobre 2025 con il quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G.01
del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del
ministero, dell'importo complessivo di euro 1.664.397,24 da destinare
al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti
di cooperazione internazionale;
Considerate le modalita' e le tempistiche di esecuzione dell'azione
amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e degli interventi complementari alla
programmazione comunitaria in conformita' alla vigente normativa
europea e/o nazionale;
Visto il bando transnazionale lanciato dalla «JPI Collaborative
Research Action (CRA) on Climate and Cultural Heritage» (CCH 2023),
con scadenza l'8 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori
regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «AGREE» figura il seguente proponente italiano:
Politecnico di Torino;
Visto il Consortium Agreement sottoscritto tra i partecipanti al
progetto «AGREE»;
Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto
«AGREE» per un contributo complessivo pari ad euro 99.229,99;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto di cooperazione internazionale «AGREE» e' ammesso
alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce
parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del
progetto e' fissata al 1° giugno 2024 e la sua durata e' di
ventiquattro mesi.
3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i
termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovra'
svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti
parte integrante del presente decreto.