IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                    ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
                            DEI MINISTRI 
               CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   Servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto l'art.  12,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  il  quale
prevede, in particolare: 
    al comma 2, che il FSE e'  istituito  dalle  regioni  e  province
autonome «a fini di: 
      a) diagnosi, cura e riabilitazione; 
      a-bis) prevenzione; 
      a-ter) profilassi internazionale; 
      b) studio e ricerca scientifica in campo medico,  biomedico  ed
epidemiologico; 
      c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure
e valutazione dell'assistenza sanitaria»; 
    al comma 7, che «fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  15,
comma  25-bis,  di  cui  al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: i  contenuti  del  FSE  e  del  dossier  farmaceutico
nonche' e i limiti di responsabilita' e i compiti  dei  soggetti  che
concorrono alla sua implementazione,  le  garanzie  e  le  misure  di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto
dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di  cui  ai  commi  4,  4-bis  ,
4-ter, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di  attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non  consenta
l'identificazione diretta dell'interessato.»; 
    al comma 15-quater, che «al  fine  di  assicurare,  coordinare  e
semplificare la corretta e omogenea formazione dei  documenti  e  dei
dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di
cui all'art. 83,  comma  15,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  rende
disponibili alle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  specifiche
soluzioni  da  integrare  nei  sistemi  informativi  delle   medesime
strutture con le seguenti funzioni: 
      a) di  controllo  formale  e  semantico  dei  documenti  e  dei
corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie  per
alimentare FSE; 
      b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard
di cui al comma 15-octies; 
      c) di invio dei dati da parte della struttura  sanitaria  verso
l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione  del  potenziamento  del
FSE  di  cui  al  comma  15-bis,   verso   il   FSE   della   regione
territorialmente competente per le  finalita'  di  cui  alla  lettera
a-bis) del comma 2;»; 
  Visto il decreto 20 maggio  2022  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione digitale e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
recante «Adozione delle Linee guida per  l'attuazione  del  Fascicolo
sanitario elettronico», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - 11 luglio 2022, n.  160,  che,
all'allegato A, punti 4.1,  4.2  e  4.3,  prevede  rispettivamente  i
requisiti obbligatori di breve periodo, i  requisiti  obbligatori  da
attuare entro la durata del  PNRR  e  i  requisiti  raccomandati  del
Fascicolo sanitario elettronico; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale di concerto con il Ministro della salute  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2022,  concernente
l'assegnazione  di  risorse  territorializzabili  riconducibili  alla
linea di attivita' M6C2-1.3.1 «Adozione e utilizzo FSE da parte delle
regioni»  nell'ambito  dell'investimento  PNRR  M6C2-1.3,  il   quale
all'art. 3, comma 2, prevede che «L'erogazione annuale delle  risorse
e'  subordinata  al  raggiungimento   di   obiettivi   specifici   di
alimentazione e formato dei documenti, definiti dall'allegato 2,  nel
rispetto del meccanismo  di  funzionamento  e  rendicontazione  degli
investimenti  del  PNRR,  fatta  salva   l'erogazione   dell'anticipo
previsto per l'anno 2022»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come rimodulato con decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e, in particolare, la Missione
6   Salute,   Component    2,    Investimento    1.3    Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti  per  la  raccolta,
l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, sub-investimento
1.3.1 - Fascicolo sanitario elettronico; 
  Visti  i   target   e   le   milestone   relativi   al   richiamato
sub-investimento 1.3.1 PNRR, i quali  individuano  tempi  e  fasi  di
implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, e in particolare
il target M6C2-13, da raggiungere entro giugno 2026, il quale prevede
che tutte  le  regioni  hanno  adottato  e  utilizzano  il  Fascicolo
sanitario elettronico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'innovazione   tecnologica   di   concerto   con   il    Ministero
dell'economia e  delle  finanze  7  settembre  2023,  concernente  il
Fascicolo sanitario elettronico 2.0; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della salute e il Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione
tecnologica,  17  ottobre  2024,  recante  «Modalita'  di   messa   a
disposizione  ai  Fascicoli  sanitari  elettronici   (FSE),   tramite
l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  (INI),  dei  dati
del Sistema tessera sanitaria e del consenso o  diniego  del  Sistema
informativo trapianti (SIT)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale -
Serie generale n. 270 del 18 novembre 2024; 
  Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'innovazione   tecnologica   di   concerto   con   il    Ministero
dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024 concernente «Modifiche
al decreto 7  settembre  2023,  in  materia  di  Fascicolo  sanitario
elettronico 2.0», il quale ha previsto l'inserimento dell'art. 27-bis
nel citato decreto del 7 settembre 2023, prevedendone una  disciplina
transitoria di attuazione divisa in tre fasi attuative; 
  Visto il comma 8 del citato art. 27-bis, il quale  prevede  che  la
progettazione e la definizione delle specifiche  tecniche  necessarie
per la realizzazione delle funzionalita' evolutive previste al citato
decreto ministeriale 7 settembre 2023,  sono  rese  disponibili  alle
regioni e province  autonome  dal  Dipartimento  per  la  transizione
digitale entro e non oltre il 31 dicembre 2024; 
  Visto il parere favorevole condizionato reso nella  seduta  del  28
novembre 2024 dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di modifica  del  decreto  7  dicembre
2023 concernente il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 (Rep. atti n.
212/CSR del 28 novembre 2024); 
  Considerato  che  nel  citato  parere  favorevole  condizionato  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome  ha  previsto  che
«L'eventuale ritardo  di  pubblicazione  nazionale  delle  specifiche
tecniche  consolidate  previste  nella  proposta  di  decreto  al  31
dicembre 2024 a cura del DTD determinera' di  fatto  uno  slittamento
dei restanti interventi in capo alle regioni/PA disposti nel medesimo
decreto» e che  per  specifiche  tecniche  consolidate  si  intendono
quelle che «non necessitano di modifiche e integrazioni a seguito dei
crash program, ovvero le verifiche e i test condotti dalle regioni/PA
sulle specifiche tecniche devono ottenere esiti  positivi,  anche  in
ordine alle funzionalita' e servizi che SOGEI dovra'  realizzare  per
le regioni/PA», inoltre, «dovranno essere relative anche per le parti
che  dovranno  essere  realizzate  da  Sogei  per  le  regioni/PA  in
sussidiarieta'» ed eventuali ritardi «determineranno anche in  questo
caso un posticipo delle scadenze»; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del citato decreto 17  ottobre  2024,  il
quale prevede al comma 1, lettera a), che le specifiche  tecniche  di
cui al comma 15-ter dell'art. 12, del decreto-legge n. 179/2012  sono
rese  disponibili  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   del
decreto, avvenuta in data 18 novembre 2024; 
  Viste le specifiche tecniche previste dall'art. 27-bis del  decreto
7 settembre 2023, diffuse  dal  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale in data 24 dicembre 2024, nella sezione pubblica del Portale
nazionale FSE; 
  Viste le specifiche tecniche di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera
a), del decreto 17 ottobre 2024, e relative alle nuove  funzionalita'
dell'Infrastruttura nazionale di interoperabilita', disciplinate  nel
richiamato decreto 17 ottobre 2024, diffuse dal Dipartimento  per  la
trasformazione digitale in data 11 febbraio 2025; 
  Considerato  che  le  regioni  e   le   province   autonome   hanno
rappresentato alcune criticita'  nella  attuazione  delle  specifiche
tecniche citate, che rende necessario differire i termini delle  fasi
attuative previsti nel citato art. 27-bis  del  decreto  7  settembre
2023; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni,  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di   seguito
C.A.D.; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
di seguito  regolamento  generale  (UE)  sulla  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
predetto regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  di  seguito  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali e, in particolare, gli articoli  2-ter,
comma 1-bis, e 2-sexies, comma 1-bis; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  DTD-0002158-P-03/04/2025,  con  cui  il
Dipartimento   della   trasformazione   digitale   ha   rappresentato
l'esigenza di procedere a una rivisitazione delle  scadenze  previste
dal citato art. 27-bis del decreto 7 settembre 2023; 
  Ritenuto  dunque  necessario  modificare  i   termini   individuati
nell'art. 27-bis del decreto  7  settembre  2023  e  apportare  delle
modifiche all'allegato D, al fine  di  consentire  il  consolidamento
delle specifiche tecniche  e  la  loro  piena  implementazione  nelle
regioni e nelle province autonome; 
  Considerato che, al fine di assicurare una tempestiva comunicazione
a tutti gli assistiti,  incentivare  l'uso  del  Fascicolo  sanitario
elettronico e migliorare  la  fruibilita'  dei  servizi  erogati,  e'
opportuno individuare il punto di accesso telematico di cui  all'art.
64-bis del CAD quale idoneo strumento  per  l'invio  delle  notifiche
delle operazioni sul FSE di cui all'art. 22 del decreto  7  settembre
2023; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  dell'Autorita'  garante  per  la
protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 360  del  23
giugno 2025; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
nella seduta del 2 ottobre 2025 (Rep. atti n. 165/CSR); 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro della salute e del  Sottosegretario
  di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con  delega
  all'innovazione   tecnologica   di   concerto   con   il   Ministro
  dell'economia e delle finanze 7 settembre 2023 
 
  1. All'art.  22  del  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega all'innovazione tecnologica di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze 7 settembre  2023,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole  «tramite  un'applicazione  per
dispositivi mobili,»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «anche  per  il
tramite del punto di accesso telematico di cui  all'art.  64-bis  del
CAD,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. INI rende disponibili, per  il  tramite  del  punto  di
accesso  telematico  di  cui  all'art.  64-bis  del  CAD   e   previa
attivazione  da  parte  dell'assistito,  servizi  di  notifica  delle
operazioni sul FSE previste dall'art. 21, comma 1, lettera a),  b)  e
c), del presente decreto.». 
    2. All'art. 27-bis del decreto del Ministro della  salute  e  del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega all'innovazione tecnologica di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  7  settembre  2023,  e'  apportata  la
seguente modifica: 
      a) il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
        «Ciascuna fase prevede tempi di attivazione diversi: 
          a. I fase - entro e non oltre il 30 giugno 2025; 
          b. II fase - entro e non oltre il 31 dicembre 2025; 
          c. III fase - entro e non oltre il 31 marzo 2026.».