IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 52, comma 1; 
  Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al  Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi  alle  imprese  e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure  nonche'  in
materia di termini di delega per  la  semplificazione  dei  controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e
8; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare l'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo  6  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246»  e,  in
particolare, l'articolo 46-bis; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»  e,  in  particolare,  l'articolo
5-ter; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter; 
  Vista la legge 5 novembre  2021,  n.  162,  recante  «Modifiche  al
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  altre
disposizioni in materia di pari opportunita'  tra  uomo  e  donna  in
ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, commi da 224 a 237-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche e integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   30
settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e  il  funzionamento
della piattaforma telematica  "Incentivi.gov.it"»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa,  del  lavoro  e
delle politiche sociali, degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari  opportunita'
e per le disabilita'; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,  lettera  b),  della
legge 27 ottobre 2023,  n.  160,  e  secondo  i  principi  e  criteri
direttivi previsti dagli articoli 2 e  6  della  medesima  legge,  il
presente  decreto,  di  seguito  denominato  «codice»,  al  fine   di
armonizzare  la  disciplina  di  carattere  generale  in  materia  di
incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano  i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che  prevedono
agevolazioni alle imprese  e  reca  le  occorrenti  disposizioni  per
l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. 
  2.  Sono  soggette  alla  disciplina   del   presente   codice   le
agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo  12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano  agli  incentivi
fiscali che non prevedono lo  svolgimento  di  attivita'  istruttorie
valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le  verifiche  sono
circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali
resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo  quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo  19,  nonche'  agli  incentivi
fiscali in  materia  di  accisa,  che  rimangono  disciplinati  dalla
legislazione di settore. Ne sono,  altresi',  esclusi  gli  incentivi
contributivi, fatto salvo  quanto  previsto  dai  commi  4  e  5  del
medesimo articolo 19. 
  3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  si  conformano  alla
medesima disciplina nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  fermo
restando  il  rispetto   delle   competenze   attribuite   ai   sensi
dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione  e  fatte
salve le forme e condizioni particolari di  autonomia  attribuite  ai
sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione. 
  4. In caso di incentivi oggetto  di  cofinanziamento  a  valere  su
risorse europee, le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
compatibilmente con il rispetto della  disciplina  definita  in  sede
europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse. 
  5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche  di  aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il  rispetto  della
pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di  aiuti
di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, o previsti nel rispetto  di  un  regolamento  di
esenzione, l'incentivo e' concesso previa  positiva  decisione  della
Commissione europea  sulla  compatibilita'  con  il  mercato  interno
ovvero  previa  comunicazione  del  regime  di  aiuti  o   dell'aiuto
individuale alla Commissione europea. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno. 
              7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di  cui  al
          comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi
          adottato in attuazione dell'articolo 3,  comma  2,  lettera
          b), della legge 27 ottobre 2023,  n.  160,  secondo  quanto
          previsto   dall'articolo   18-ter,   comma    3-bis,    del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6 e 8  della
          legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante: «Delega  al  Governo
          in materia di revisione del sistema  degli  incentivi  alle
          imprese e disposizioni di  semplificazione  delle  relative
          procedure nonche' in materia di termini di  delega  per  la
          semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»: 
                «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  per
          l'esercizio della delega).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio
          della delega di cui all'articolo 3, il Governo  si  attiene
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  il  principio  della  pluriennalita'  e   della
          certezza   dell'orizzonte   temporale   delle   misure   di
          incentivazione,  nonche'  dell'adeguatezza   delle   stesse
          rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in  coerenza
          con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio
          e con le valutazioni ex  ante  sulla  base  di  analisi  di
          contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
          incentivo,  ferma   restando   la   possibilita'   di   una
          rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento
          delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica; 
                  b) il principio  della  misurabilita'  dell'impatto
          nell'ambito economico  oggetto  di  incentivi,  sulla  base
          della valutazione in itinere ed ex post,  delle  principali
          misure relative alle politiche di incentivazione in termini
          di obiettivi socio-economici raggiunti, anche  al  fine  di
          perseguire una migliore allocazione delle risorse; 
                  c)  il   principio   della   programmazione   degli
          interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni
          competenti,   anche   con   riferimento   agli   interventi
          cofinanziati dai fondi europei; 
                  d)  il  principio  del  coordinamento  oggettivo  e
          soggettivo  delle  misure  di  incentivazione  in  modo  da
          raggiungere, a  parita'  di  risorse,  il  massimo  effetto
          derivante  dall'applicazione  delle  stesse  e  da  evitare
          duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che  gestiscono
          politiche pubbliche di incentivazione; 
                  e) il principio della agevole conoscibilita'  delle
          misure  di   incentivazione   fruibili   da   parte   degli
          imprenditori  e  delle  imprenditrici,  in  relazione  agli
          obiettivi e alla condizione dei medesimi; 
                  f) il  principio  della  digitalizzazione  e  della
          semplicita'  e  uniformita'  delle  procedure   anche   con
          riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei,
          al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile,  gli
          oneri burocratici  a  carico  degli  imprenditori  e  delle
          imprenditrici e assicurare  alle  imprese  l'accessibilita'
          dei contenuti e la trasparenza delle procedure; 
                  g) il principio della piu' ampia coesione  sociale,
          economica  e  territoriale  per  uno   sviluppo   economico
          armonico ed  equilibrato  della  Nazione,  con  particolare
          riferimento alle politiche  di  incentivazione  della  base
          produttiva del Mezzogiorno; 
                  h) il principio della valorizzazione del contributo
          dell'imprenditoria  femminile  alla  crescita  economica  e
          sociale della Nazione; 
                  i) il principio della strategicita' per l'interesse
          nazionale,  al  fine  di  supportare  la  realizzazione  di
          progetti di comune  interesse  per  la  competitivita'  del
          sistema economico nazionale anche in ambito europeo; 
                  l) il principio secondo cui  la  qualificazione  di
          professionista non osta alla possibilita' di  usufruire  di
          specifiche  misure  incentivanti   ove   ne   ricorrano   i
          presupposti e ove previsto.». 
                «Art. 3 (Delega al Governo per la definizione  di  un
          sistema organico degli incentivi alle  imprese).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per la definizione di  un  sistema
          organico per l'attivazione del sostegno  pubblico  mediante
          incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed  efficaci
          a far fronte  agli  specifici  fallimenti  del  mercato,  a
          stimolare  la  crescita  negli  ambiti   strategici   delle
          politiche industriali nazionali ed europee e a  ottimizzare
          la spesa pubblica dedicata. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          anche mediante l'abrogazione e la modifica di  disposizioni
          vigenti  nonche'  l'adozione  di  nuove  disposizioni,  nel
          rispetto dei principi generali  di  cui  all'articolo  2  e
          degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti  agli
          articoli 4 e 6, il Governo provvede a: 
                  a)   razionalizzare   l'offerta    di    incentivi,
          individuando un insieme definito, limitato  e  ordinato  di
          modelli di agevolazioni,  ad  esclusione  delle  misure  di
          incentivazione in favore dei settori agricolo  e  forestale
          nonche' della pesca e dell'acquacoltura  e  ferma  restando
          l'autonomia delle regioni nell'individuazione di  ulteriori
          modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
          rispetto delle diverse realta' territoriali; 
                  b) armonizzare la disciplina di carattere  generale
          in materia di incentivi alle imprese, coordinandola  in  un
          testo  normativo  principale,  denominato   "codice   degli
          incentivi". 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle imprese e del  made
          in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud,  le
          politiche di coesione e il PNRR, il Ministro  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, il Ministro  per  gli  affari
          regionali e  le  autonomie,  il  Ministro  per  le  riforme
          istituzionali e la semplificazione normativa,  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il
          Ministro  per  la  famiglia,  la  natalita'   e   le   pari
          opportunita' e il Ministro per le disabilita',  nonche'  di
          concerto con gli altri  Ministri  eventualmente  competenti
          nelle materie oggetto dei medesimi decreti,  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi
          sono trasmessi alle Camere per  l'acquisizione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che si esprimono entro trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il  termine
          previsto  per   l'espressione   del   parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque  adottati.  Qualora  il
          termine  previsto  per  l'espressione  del   parere   delle
          Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta  giorni   che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni.  Con  riferimento  al  decreto  legislativo
          recante il codice degli  incentivi,  di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' acquisito altresi' il parere  del  Consiglio
          di Stato. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  previsti  al
          comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma  3  e
          dei principi e criteri direttivi stabiliti  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e
          correttive dei decreti medesimi.». 
                «Art. 6. (Principi e criteri direttivi di delega  per
          la  formazione  di  un  codice  degli  incentivi).   -   1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
          lettera b), anche in relazione  agli  adempimenti  previsti
          dall'Unione europea in materia di trasparenza,  il  Governo
          provvede  a  ridefinire,  nell'ambito  del   codice   degli
          incentivi, i principi comuni che  regolano  i  procedimenti
          amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione
          alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili  dai
          modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e
          a  standardizzare  la  strumentazione  tecnica  funzionale,
          attenendosi, oltre che  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo  2,  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) definizione  dei  contenuti  minimi  dei  bandi,
          delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per
          l'attivazione delle misure di incentivazione alle  imprese,
          inclusi i motivi  generali  di  esclusione  delle  imprese,
          l'individuazione della base  giuridica  di  riferimento,  i
          profili procedurali per l'accesso e il  mantenimento  delle
          agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico  delle
          imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle
          agevolazioni  nel  rispetto  dei  massimali  fissati  dalla
          normativa europea; 
                  b)  revisione  e  aggiornamento  dei   procedimenti
          amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di
          incentivi alle imprese, mediante: 
                    1)  riduzione  e  semplificazione   degli   oneri
          amministrativi a carico  delle  imprese  beneficiarie,  con
          riferimento all'intero  iter  procedurale,  nel  corso  del
          quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti
          e   informazioni   gia'   in   possesso   della    pubblica
          amministrazione; 
                    2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti
          competenti,  dei  tempi  delle  attivita'   istruttorie   e
          definizione di  una  disciplina  del  soccorso  istruttorio
          dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera; 
                    3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle
          convenzioni  con  soggetti  esterni  alle   amministrazioni
          titolari degli interventi di incentivazione, ai fini  dello
          svolgimento delle attivita' inerenti alla  loro  attuazione
          nei confronti delle imprese, con  fissazione  di  un  tetto
          massimo per la remunerazione a  valere  sugli  stanziamenti
          degli interventi medesimi; 
                    4)   armonizzazione   e   semplificazione   delle
          procedure in  materia  di  controlli  nei  confronti  delle
          imprese  beneficiarie  e  di  verifica  sul  cumulo   delle
          agevolazioni; 
                    5)  definizione  dei  poteri  di  autotutela  del
          soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di
          riferimento,  nonche'  ridefinizione  degli  oneri,   anche
          accessori,  conseguenti  agli  atti  adottati   nell'ambito
          dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela; 
                    6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti
          competenti   per   l'attuazione   degli    interventi    di
          incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti  con
          le imprese beneficiarie che nei rapporti con  le  pubbliche
          amministrazioni, anche  attraverso  la  messa  a  punto  di
          piattaforme comuni operanti  secondo  logiche  di  servizio
          attivabili per la gestione di  procedimenti  agevolativi  o
          fasi  di  procedimenti  riferiti  a   diverse   misure   di
          incentivazione; 
                  c) rafforzamento delle attivita' di valutazione  ex
          ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi
          di  incentivazione  definendo  le  pertinenti  disposizioni
          applicabili agli interventi di maggiore rilevanza; 
                  d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche
          basate sull'intelligenza artificiale, dirette a  facilitare
          la piena conoscenza dell'offerta di  incentivi,  nonche'  a
          fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle
          attivita' di valutazione  di  cui  alla  lettera  c)  e  al
          controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle
          misure e sugli aiuti concessi; 
                  e) conformita' con la normativa europea in  materia
          di aiuti di Stato, anche rafforzando le  funzioni  preposte
          al coordinamento tra  le  amministrazioni  centrali  e  tra
          queste e le amministrazioni regionali gia' esistenti; 
                  f) attribuzione di natura privilegiata  ai  crediti
          derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli  incentivi
          pubblici; 
                  g) previsione  di  premialita',  nell'ambito  delle
          valutazioni    di    ammissione    agli    interventi    di
          incentivazione, per le  imprese  che,  fermi  restando  gli
          obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo  1999,  n.
          68, assumano persone con disabilita'; 
                  h) previsione  di  premialita',  nell'ambito  delle
          valutazioni di ammissione agli incentivi,  per  le  imprese
          che valorizzino la  quantita'  e  la  qualita'  del  lavoro
          giovanile e del lavoro femminile, nonche' il sostegno  alla
          natalita'; 
                  i) coinvolgimento delle associazioni  di  categoria
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          al fine di promuovere azioni di  informazione  sull'offerta
          di incentivi e di accompagnamento all'accesso  agli  stessi
          da parte del numero piu' ampio possibile di imprese.». 
                «Art.   8   (Digitalizzazione,   modernizzazione    e
          semplificazione  delle  procedure  di   concessione   degli
          incentivi).  -  1.  In  attuazione  del  principio  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   f),   nonche'   con
          riferimento  ai  principi  e  criteri  direttivi   indicati
          all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono  valorizzate
          le potenzialita' del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di
          Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 234, e della piattaforma telematica  "Incentivi.gov.it",
          di cui all'articolo  18-ter  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui  al  primo  periodo,  il
          Ministero delle imprese e del made in Italy,  ai  sensi  di
          quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo
          3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato  e
          la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo  di
          offrire servizi che, oltre a supportare le fasi  attuativa,
          di  monitoraggio  e  di  valutazione,  siano  in  grado  di
          accelerare  e  migliorare   la   qualita'   dell'intervento
          pubblico sin dalla  fase  della  sua  progettazione,  anche
          mediante soluzioni  tecnologiche  basate  sull'intelligenza
          artificiale idonee ad orientare l'individuazione di  ambiti
          e modalita' dell'intervento. 
                2.  Ai  fini  dell'immediata  semplificazione   della
          disciplina vigente,  in  conformita'  con  le  disposizioni
          recate dal presente articolo, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il   Registro
          nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma  1  assolve,
          per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte
          dell'amministrazione   concedente   in   attuazione   degli
          obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24  dicembre
          2012, n. 234, e dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017,  n.  115,
          all'onere pubblicitario e di  trasparenza  a  carico  delle
          pubbliche  amministrazioni  previsto  in   relazione   alla
          concessione e all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di  vantaggi
          economici ad enti pubblici e privati, di  cui  all'articolo
          12 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  con  particolare
          riferimento a quelli previsti dagli articoli 26  e  27  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Le  disposizioni
          di cui al primo periodo non  si  applicano  agli  aiuti  di
          Stato nei settori agricolo e  forestale,  ivi  inclusi  gli
          aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura,
          nel rispetto  della  speciale  disciplina  disposta  per  i
          predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52,  comma  5,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  234.  All'articolo  1,  comma
          125-quinquies, della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  le
          parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di
          aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito  del
          Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato   nella   nota
          integrativa  del  bilancio  oppure,  ove  non  tenute  alla
          redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet
          o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni  di
          categoria di appartenenza» sono soppresse. 
                3.  La  pubblicita'  legale   degli   interventi   di
          incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione  nei  siti
          internet istituzionali delle amministrazioni  competenti  e
          dalla  pubblicazione  delle  informazioni  rilevanti  nella
          piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui  al  comma
          1.  Nella  Gazzetta  Ufficiale   sono   pubblicati   avvisi
          sintetici  sui  provvedimenti  generali  adottati  per   la
          disciplina e l'accesso agli  interventi  medesimi,  nonche'
          avvisi sulle relative modificazioni. 
                4. Al fine di semplificare e accelerare le  procedure
          di  concessione  e  di  erogazione  degli   incentivi,   le
          amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione
          per le imprese e  quelle  competenti  per  il  rilascio  di
          certificazioni funzionali ai controlli  sui  requisiti  per
          l'accesso  e  la   fruizione   degli   incentivi   medesimi
          promuovono la stipula di protocolli volti a  consentire  il
          rilascio accelerato delle certificazioni, anche  attraverso
          modalita'  di  acquisizione  e   gestione   massiva   delle
          richieste  e  delle  verifiche  telematiche  quali   quelle
          effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  In
          via sperimentale, per le predette finalita', entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy
          definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  e  sentiti  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale  (INPS),   l'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  e
          la Commissione nazionale  paritetica  per  le  casse  edili
          (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero  dell'interno,
          protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di
          rilascio,   rispettivamente,   del   documento   unico   di
          regolarita' contributiva  (DURC)  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  30  gennaio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  125  del  1°
          giugno 2015, e della documentazione  antimafia  di  cui  al
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche' per consentire alle imprese  di  avviare,  su  base
          volontaria, la  procedura  di  verifica  della  regolarita'
          contributiva fino a quindici giorni  in  anticipo  rispetto
          alla scadenza del predetto DURC.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
          abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000  n.  445,  recante:   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione   amministrativa»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione»: 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un "Codice unico di  progetto",  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del  decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice  delle
          pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246»: 
                «Art.  46-bis  (Certificazione   della   parita'   di
          genere). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e'  istituita
          la certificazione  della  parita'  di  genere  al  fine  di
          attestare le politiche e le misure  concrete  adottate  dai
          datori di lavoro  per  ridurre  il  divario  di  genere  in
          relazione alle opportunita' di crescita  in  azienda,  alla
          parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche  di
          gestione delle differenze di genere  e  alla  tutela  della
          maternita'. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  delegato
          per le pari opportunita', di concerto con il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti: 
                  a) i parametri minimi per  il  conseguimento  della
          certificazione della  parita'  di  genere  da  parte  delle
          aziende di cui  all'articolo  46,  commi  1  e  1-bis,  con
          particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
          opportunita'   di   progressione   in   carriera   e   alla
          conciliazione dei tempi di vita  e  di  lavoro,  anche  con
          riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
          di gravidanza; 
                  b) le modalita' di acquisizione e  di  monitoraggio
          dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi  disponibili
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  c)   le   modalita'   di    coinvolgimento    delle
          rappresentanze sindacali aziendali e  delle  consigliere  e
          dei  consiglieri  di  parita'   regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e  nella  verifica  del
          rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 
                  d) le forme  di  pubblicita'  della  certificazione
          della parita' di genere. 
                3. E' istituito, presso il Dipartimento per  le  pari
          opportunita' della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          un Comitato  tecnico  permanente  sulla  certificazione  di
          genere nelle  imprese,  costituito  da  rappresentanti  del
          medesimo  Dipartimento  per  le  pari   opportunita',   del
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del
          Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei
          consiglieri di parita', da rappresentanti  sindacali  e  da
          esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
          delegato per le  pari  opportunita',  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
                4. Dall'istituzione e dal funzionamento del  Comitato
          tecnico di cui al comma  3  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Ai  suoi
          componenti non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-ter   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
          Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici  nei
          comportamenti  aziendali,   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato  e'  attribuito  il  compito  di
          segnalare al Parlamento le modifiche  normative  necessarie
          al perseguimento del sopraindicato scopo anche in  rapporto
          alla tutela  dei  consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
          raccordo con i Ministeri della  giustizia  e  dell'interno,
          alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
          di un rating di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
          territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
          due milioni di euro, riferito alla  singola  impresa  o  al
          gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le  modalita'
          stabilite da un regolamento  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
          essere  chieste   informazioni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni. Del rating attribuito si  tiene  conto  in
          sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte   delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' in sede  di  accesso  al
          credito  bancario,  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
          conto del rating attribuito  in  sede  di  concessione  dei
          finanziamenti alle imprese sono tenuti a  trasmettere  alla
          Banca d'Italia  una  dettagliata  relazione  sulle  ragioni
          della  decisione  assunta.  Nell'ambito   dei   bandi   che
          prevedono la concessione di  finanziamenti,  come  definiti
          dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore  del  codice  degli  incentivi  attuativo
          dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  27
          ottobre  2023,  n.  160,  si  tiene  conto  del  rating  di
          legalita'  secondo  le  modalita'  definite  dal   medesimo
          codice.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   18-ter   del
          decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche   situazioni   di   crisi»,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  18-ter  (Piattaforma   telematica   denominata
          "Incentivi.gov.it").  -  1.  Nell'ambito  dei  processi  di
          rafforzamento  e  di  incremento  dell'efficienza  e  della
          trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
          previsti   negli   obiettivi   tematici   dell'Accordo   di
          partenariato per l'utilizzo  dei  fondi  europei  afferenti
          alla  programmazione  2014-2020  e,  in  particolare,   per
          contribuire alla realizzazione della strategia  dell'Unione
          per una crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,
          compresa la coesione economica, sociale e territoriale,  e'
          istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  la
          piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
          sostegno della politica industriale e della  competitivita'
          del Paese. 
                1-bis. La piattaforma telematica di cui  al  comma  1
          deve  promuovere  la  conoscenza  di  tutte  le  misure  di
          incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   migliorare   la
          trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso  e
          di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
          alle informazioni interattivo e  di  facile  utilizzo  che,
          sulla base delle esigenze  dei  beneficiari,  li  indirizzi
          verso le misure piu' appropriate ed agevoli  la  conoscenza
          dello stato di avanzamento delle procedure  di  concessione
          degli  incentivi,  anche  attraverso  sistemi  dedicati  di
          assistenza. 
                2. Fermi  restando  i  contenuti  previsti  al  comma
          1-bis, una  sezione  della  piattaforma  e'  dedicata  alle
          informazioni relative alle misure di  sostegno  al  tessuto
          produttivo gestite dalle  altre  amministrazioni  pubbliche
          centrali e locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
          attraverso l'interoperabilita' con  il  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui al comma 6. 
                3. Alle  spese  per  lo  sviluppo  della  piattaforma
          telematica  di  cui  al  comma  1  si  provvede  attraverso
          l'impiego  di  quota  parte  delle  risorse,  fino  ad   un
          ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui  fondi
          del programma operativo nazionale "Governance  e  capacita'
          istituzionale" 2014-2020. 
                3-bis. A valere sulle risorse  nazionali  ed  europee
          disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione
          1,  Componente  2,  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
          resilienza, come modificato  con  decisione  del  Consiglio
          dell'Unione   europea   dell'8    dicembre    2023,    sono
          progressivamente implementati, ai sensi  del  codice  degli
          incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma  2,
          lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,  ulteriori
          servizi     resi     disponibili     dalla      piattaforma
          «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento  delle  attivita'
          di progettazione, programmazione, attuazione e  valutazione
          e della trasparenza delle  misure  di  incentivazione  alle
          imprese previste dalla disciplina del predetto codice. 
                4. 
                5. 
                6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          sono adottate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
          del  presente  articolo,  ivi  incluse  le  modalita'   per
          assicurare    l'interoperabilita'     della     piattaforma
          Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, al fine  di  garantire  l'immediata  disponibilita'
          delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  5
          novembre 2021, n. 162, recante: «Modifiche al codice di cui
          al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  e  altre
          disposizioni in materia di pari  opportunita'  tra  uomo  e
          donna in ambito lavorativo», come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 5 (Premialita' di parita').  -  1.  Per  l'anno
          2022, alle aziende private  che  siano  in  possesso  della
          certificazione della parita' di genere di cui  all'articolo
          46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
          di cui al decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          introdotto  dall'articolo  4  della  presente   legge,   e'
          concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero  dal
          versamento  dei  complessivi  contributi  previdenziali   a
          carico del datore di  lavoro.  Resta  ferma  l'aliquota  di
          computo delle prestazioni pensionistiche. 
                2. L'esonero di cui al  comma  1  e'  determinato  in
          misura non superiore all'1 per cento e nel  limite  massimo
          di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato  e
          applicato su base mensile, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delegato per le pari opportunita', da adottare entro il  31
          gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite  di  spesa
          di 50 milioni di euro di cui al comma 1. 
                3. Alle aziende private che siano in  possesso  della
          certificazione della parita' di genere di cui  all'articolo
          46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
          di cui al decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          introdotto  dall'articolo  4  della  presente   legge,   e'
          riconosciuto un punteggio premiale per la  valutazione,  da
          parte di autorita' titolari di fondi  europei  nazionali  e
          regionali,  di   proposte   progettuali   ai   fini   della
          concessione di agevolazioni, come definite dal codice degli
          incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma  2,
          lettera  b),  della  legge  27  ottobre  2023,  n.  160,  a
          cofinanziamento   degli    investimenti    sostenuti.    In
          alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di  cui  al
          primo periodo, i  bandi  che  prevedono  agevolazioni  alle
          imprese possono prevedere altri sistemi di  premialita'  ai
          sensi di quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  3,  del
          codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo
          3, comma 2, lettera b), della legge  27  ottobre  2023,  n.
          160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato  al
          possesso della certificazione della parita' di genere  alla
          data  di  presentazione  dell'istanza   di   accesso   alle
          agevolazioni. Compatibilmente con  il  diritto  dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,   trasparenza   e   proporzionalita',   le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di  gara,
          negli avvisi  o  negli  inviti  relativi  a  procedure  per
          l'acquisizione di servizi,  forniture,  lavori  e  opere  i
          criteri premiali che intendono applicare  alla  valutazione
          dell'offerta  in  relazione  al  possesso  da  parte  delle
          aziende  private,  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di  riferimento,  della  certificazione
          della parita' di genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del
          codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui  al
          decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  introdotto
          dall'articolo 4 della  presente  legge.  Per  le  procedure
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          nonche'  dal   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari  (PNC)  resta  in  ogni  caso  fermo   quanto
          previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2021, n. 108. 
                4. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della
          compensazione degli effetti in termini di fabbisogno  e  di
          indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni  di
          euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                6. I benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          previsti anche per gli  anni  successivi  al  2022,  previa
          emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi
          le  occorrenti  risorse  finanziarie,  anche   sulla   base
          dell'andamento  dei  benefici  riconosciuti  ai  sensi  del
          medesimo comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dei  commi  da  224  a  237-bis,
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2022-2024»: 
                «224.  Al  fine  di  garantire  la  salvaguardia  del
          tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro  in
          possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che
          intenda  procedere  alla  chiusura  di  una  sede,  di  uno
          stabilimento, di una filiale, o di  un  ufficio  o  reparto
          autonomo situato nel territorio nazionale,  con  cessazione
          definitiva della relativa attivita' e con licenziamento  di
          un numero di lavoratori non inferiore a  50,  e'  tenuto  a
          dare  comunicazione   per   iscritto   dell'intenzione   di
          procedere  alla  chiusura  alle  rappresentanze   sindacali
          aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria  nonche'
          alle sedi  territoriali  delle  associazioni  sindacali  di
          categoria comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate,  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   al
          Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia  nazionale
          per  le   politiche   attive   del   lavoro   (ANPAL).   La
          comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione
          dei datori  di  lavoro  alla  quale  l'impresa  aderisce  o
          conferisce mandato. 
                225. La disciplina di cui ai commi da 224  a  238  si
          applica ai datori  di  lavoro  che,  nell'anno  precedente,
          abbiano  occupato  con  contratto  di  lavoro  subordinato,
          inclusi gli apprendisti e i  dirigenti,  mediamente  almeno
          250 dipendenti. 
                226. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  dei
          commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano  nelle
          condizioni di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  a)  e
          b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
                227.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  224   e'
          effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
          procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  e  indica  le  ragioni  economiche,  finanziarie,
          tecniche o organizzative della  chiusura,  il  numero  e  i
          profili professionali del personale occupato e  il  termine
          entro  cui  e'  prevista  la  chiusura.   I   licenziamenti
          individuali  per  giustificato   motivo   oggettivo   e   i
          licenziamenti  collettivi  intimati   in   mancanza   della
          comunicazione  o  prima  dello  scadere  del   termine   di
          centottanta giorni ovvero del minor termine entro il  quale
          e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. 
                228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
          al comma 224, il datore di  lavoro  elabora  un  piano  per
          limitare le ricadute occupazionali ed economiche  derivanti
          dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze  sindacali
          di  cui  al  comma  224  e  contestualmente  alle   regioni
          interessate, al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
          Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici  mesi
          e indica: 
                  a) le azioni programmate per  la  salvaguardia  dei
          livelli occupazionali e gli interventi per la gestione  non
          traumatica dei  possibili  esuberi,  quali  il  ricorso  ad
          ammortizzatori  sociali,  la  ricollocazione  presso  altro
          datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; 
                  b)  le  azioni  finalizzate  alla  rioccupazione  o
          all'autoimpiego,  quali   formazione   e   riqualificazione
          professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; 
                  c) le prospettive di  cessione  dell'azienda  o  di
          rami   d'azienda    con    finalita'    di    continuazione
          dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o  di
          suoi  rami,  ai  lavoratori  o  a   cooperative   da   essi
          costituite; 
                  d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
          produttivo, anche per finalita'  socio-culturali  a  favore
          del territorio interessato; 
                  e) i tempi  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
          azioni previste. 
                229. I lavoratori interessati dal  piano  di  cui  al
          comma 228, sottoscritto ai sensi  del  comma  231,  possono
          beneficiare del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale  di   cui   all'articolo   22-ter   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto  dal
          presente articolo, nel limite  massimo  di  spesa  di  35,1
          milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, 72,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  73,6
          milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2026, 75,7 milioni di euro  per  l'anno  2027,  76,9
          milioni di euro per l'anno 2028, 78  milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno  2030  e  80,3
          milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2031.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga
          che e' stato raggiunto anche in via prospettica  il  limite
          di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
          domande. 
                230. Le azioni di  cui  al  comma  228,  lettera  b),
          possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
          rispettive misure di politica attiva del lavoro. 
                231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
          il  piano  di  cui  al  comma  228  e'  discusso   con   le
          rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
          dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  dell'ANPAL.  In  caso  di   accordo
          sindacale, si procede  alla  sottoscrizione  del  piano,  a
          seguito del quale il datore di lavoro assume  l'impegno  di
          realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e  con  le
          modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di  cui
          al presente comma, qualora il datore di  lavoro  avvii,  al
          termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
          di cui alla  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
          applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                232. I lavoratori interessati dal  piano  di  cui  al
          comma 228 accedono al programma Garanzia  di  occupabilita'
          dei lavoratori (GOL) di  cui  all'articolo  1,  comma  324,
          della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  A  tal  fine  i
          nominativi  dei  lavoratori   coinvolti   sono   comunicati
          all'ANPAL  che  li  mette  a  disposizione  delle   regioni
          interessate. 
                233. Prima della conclusione dell'esame del  piano  e
          della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro  non
          puo' avviare la procedura di  licenziamento  collettivo  di
          cui alla  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ne'  intimare
          licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 
                234. Il datore  di  lavoro  comunica  mensilmente  ai
          soggetti di cui al comma 224 lo  stato  di  attuazione  del
          piano, dando  evidenza  del  rispetto  dei  tempi  e  delle
          modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
          intraprese. 
                235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
          il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228,  il
          datore di lavoro e' tenuto a pagare il  contributo  di  cui
          all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92, in misura pari al doppio e qualora avvii  la  procedura
          di licenziamento collettivo di cui  alla  legge  23  luglio
          1991, n. 223, non trova applicazione la previsione  di  cui
          all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La verifica formale in  ordine  alla  sussistenza,  nel
          piano presentato, degli elementi di cui  al  comma  228  e'
          effettuata dalla struttura per le crisi  d'impresa  di  cui
          all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. In caso di mancata sottoscrizione del piano  da  parte
          delle organizzazioni sindacali,  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2,  comma
          35, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  aumentato  del  500
          per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di
          lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
          lo stato di attuazione, dando  evidenza  del  rispetto  dei
          tempi  e  delle  modalita'  di  attuazione,   nonche'   dei
          risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro  da'
          comunque evidenza della  mancata  presentazione  del  piano
          ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
          cui al comma  231  nella  dichiarazione  di  carattere  non
          finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
          n. 254. 
                236. 
                237. 
                237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le  previsioni
          di maggior favore per i lavoratori  sancite  dai  contratti
          collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81.». 
              -  Il  decreto  31  maggio  2017,  n.   115,   recante:
          «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
          Registro  nazionale  degli  aiuti  di   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 e successive modifiche e  integrazioni»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)   e   del   Piano   nazionale   degli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
                «Art. 5  (Disposizioni  in  materia  di  controllo  e
          monitoraggio dell'attuazione  degli  interventi  realizzati
          con risorse nazionali ed europee). - 1. Per  assicurare  il
          monitoraggio dello stato di attuazione degli  interventi  e
          per lo svolgimento dei controlli previsti  dalla  normativa
          europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
          del PNRR e delle politiche di coesione, del  PNC,  e  delle
          politiche di  investimento  nazionali,  le  amministrazioni
          competenti alimentano i  sistemi  informativi  gestiti  dal
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  con  i
          dati del codice fiscale, della partita IVA e con  eventuali
          altri  dati  personali,  necessari  per   l'identificazione
          fiscale dei soggetti destinatari o  aggiudicatari  o  degli
          altri soggetti che, a qualsiasi titolo,  ricevano  benefici
          economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo  periodo
          puo' comprendere anche i  dati  relativi  alla  salute,  ai
          minori d'eta' e agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
          all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          esclusivamente nel caso  in  cui  l'acquisizione  si  renda
          strettamente necessaria per la  rilevazione  di  specifiche
          condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
          e con modalita' rigorosamente proporzionate alla  finalita'
          perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono stabilite le  modalita'
          di attuazione del presente comma. 
                2. In relazione ai  dati  di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto della normativa vigente in materia  di  protezione
          dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
          effettua  le  attivita'  di   trattamento   dei   dati   di
          monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche   di
          coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC  e  delle
          politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini  di
          controllo,  ispezione,  valutazione  e  monitoraggio,   ivi
          comprese le attivita' di incrocio e raffronto  con  i  dati
          detenuti   da   altre   pubbliche    amministrazioni.    Il
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  rende
          accessibili  i  dati  di  cui   al   primo   periodo   alle
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento  delle  politiche  e  dei  singoli  fondi   o
          titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
          organismi di gestione e  controllo  nazionali  ed  europei,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze  e  nel  rispetto
          della normativa vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati
          personali. 
                3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
                  a)  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   2021/241,
          nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
          1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
                  b)  sul  portale  web  unico   nazionale   per   la
          trasparenza  delle  politiche  di  coesione  comunitarie  e
          nazionali  di  cui  all'articolo  46,   lettera   b),   del
          regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
          1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
                4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei  dati
          di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo  10  del
          predetto  regolamento  (UE)  2016/679,  dei  dati  di   cui
          all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
          eta'. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per consentire l'acquisizione  automatica
          dei dati e delle informazioni  necessari  all'attivita'  di
          monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per  gli
          affidamenti  superiori  a   cinquemila   euro   e'   sempre
          richiesta, anche ai fini del  trasferimento  delle  risorse
          relative  all'intervento,  l'acquisizione  di   un   codice
          identificativo di gara (CIG) ordinario. 
                6. A partire dal 1° giugno 2023 le  fatture  relative
          all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi
          pubblici alle attivita'  produttive,  erogati  a  qualunque
          titolo   e   in   qualunque   forma   da    una    Pubblica
          Amministrazione, anche per il  tramite  di  altri  soggetti
          pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
          riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
          (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,
          n. 3, riportato nell'atto di concessione  o  comunicato  al
          momento di assegnazione  dell'incentivo  stesso  ovvero  al
          momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo  non  si
          applica  per  le  istanze  di  concessione   di   incentivi
          presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                7. L'obbligo di cui al comma 6 non  si  applica  alle
          fatture emesse da soggetti  che  non  siano  stabiliti  nel
          territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, nonche'  alle  fatture  emesse  prima
          della corretta attribuzione del codice  unico  di  progetto
          (CUP),  nell'ambito  delle  procedure  di  assegnazione  di
          incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
          o della disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ove
          applicabile,  ammettono   il   sostenimento   delle   spese
          anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di  cui  al
          periodo precedente, le amministrazioni  pubbliche  titolari
          delle misure,  anche  nell'ambito  delle  disposizioni  che
          disciplinano  il  funzionamento  delle   medesime   misure,
          impartiscono ai beneficiari le  necessarie  istruzioni  per
          garantire  la  dimostrazione,   anche   attraverso   idonei
          identificativi da riportare nella documentazione di  spesa,
          ivi comprese le quietanze di pagamento, della  correlazione
          tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
          pubbliche. 
                8.  Al  fine  di   assicurare   e   semplificare   il
          monitoraggio della spesa pubblica e valutarne  l'efficacia,
          i dati delle  fatture  elettroniche  oggetto  del  presente
          articolo confluiscono nella banca dati di cui  all'articolo
          13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Tali  dati  sono
          messi  a  disposizione  delle   pubbliche   amministrazioni
          concedenti gli incentivi  di  cui  al  comma  6  anche  per
          semplificare i  processi  di  concessione,  assegnazione  e
          gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel   rispetto   della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e  al  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
          2022, n. 197, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «In alternativa all'assegnazione delle  risorse  in  favore
          dei singoli  Comuni,  il  supporto  tecnico  potra'  essere
          assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
          natura  pubblica  e   privata,   ordini   professionali   o
          Associazioni  di  categoria,  ovvero  societa'  partecipate
          dallo  Stato,  sulla  base  di   Convenzioni,   Accordi   o
          Protocolli in essere o da stipulare.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 3 della legge  27  ottobre
          2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 2  e  6  della  legge  27
          ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 116  e  117  della
          Costituzione: 
                «Art. 116.  Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
          Sicilia,  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e   la   Valle
          d'Aosta/Valle' d'Aoste dispongono  di  forme  e  condizioni
          particolari di  autonomia,  secondo  i  rispettivi  statuti
          speciali adottati con legge costituzionale. 
                La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                Ulteriori   forme   e   condizioni   particolari   di
          autonomia, concernenti le materie di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 117 e le materie indicate dal  secondo  comma
          del  medesimo  articolo  alle  lettere  l),   limitatamente
          all'organizzazione  della  giustizia  di  pace,  n)  e  s),
          possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
          Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
          enti locali, nel rispetto dei principi di cui  all'articolo
          119. La legge  e'  approvata  dalle  Camere  a  maggioranza
          assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e
          la Regione interessata. 
                Art. 117.   La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE del 9 maggio 2008, n. C 115.