IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 52, comma 1;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in
materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e
8;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in
particolare, l'articolo 46-bis;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo
5-ter;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre
disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in
ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo
1, commi da 224 a 237-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30
settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e il funzionamento
della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare,
l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
e per le disabilita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della
legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri
direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il
presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di
armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di
incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono
agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per
l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le
agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi
fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie
valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono
circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali
resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi
fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla
legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi
contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del
medesimo articolo 19.
3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla
medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo
restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi
dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte
salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai
sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.
4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su
risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano
compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede
europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.
5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della
pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti
di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di
esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della
Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno
ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto
individuale alla Commissione europea.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.
7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al
comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi
adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto
previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6 e 8 della
legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante: «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle
imprese e disposizioni di semplificazione delle relative
procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali per
l'esercizio della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio
della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della
certezza dell'orizzonte temporale delle misure di
incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse
rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza
con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio
e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di
contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
incentivo, ferma restando la possibilita' di una
rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento
delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto
nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base
della valutazione in itinere ed ex post, delle principali
misure relative alle politiche di incentivazione in termini
di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di
perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli
interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni
competenti, anche con riferimento agli interventi
cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e
soggettivo delle misure di incentivazione in modo da
raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto
derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare
duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono
politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle
misure di incentivazione fruibili da parte degli
imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli
obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della
semplicita' e uniformita' delle procedure anche con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei,
al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli
oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle
imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita'
dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale,
economica e territoriale per uno sviluppo economico
armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare
riferimento alle politiche di incentivazione della base
produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e
sociale della Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse
nazionale, al fine di supportare la realizzazione di
progetti di comune interesse per la competitivita' del
sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di
professionista non osta alla possibilita' di usufruire di
specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i
presupposti e ove previsto.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un
sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema
organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante
incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci
a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a
stimolare la crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare
la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni
vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e
degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli
articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi,
individuando un insieme definito, limitato e ordinato di
modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di
incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale
nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando
l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale
in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un
testo normativo principale, denominato "codice degli
incentivi".
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di
concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
previsto per l'espressione del parere, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo
recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2,
lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio
di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al
comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e
dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.».
«Art. 6. (Principi e criteri direttivi di delega per
la formazione di un codice degli incentivi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti
dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo
provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli
incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti
amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione
alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai
modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e
a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale,
attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) definizione dei contenuti minimi dei bandi,
delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per
l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese,
inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese,
l'individuazione della base giuridica di riferimento, i
profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle
agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle
imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle
agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla
normativa europea;
b) revisione e aggiornamento dei procedimenti
amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di
incentivi alle imprese, mediante:
1) riduzione e semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con
riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del
quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti
e informazioni gia' in possesso della pubblica
amministrazione;
2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti
competenti, dei tempi delle attivita' istruttorie e
definizione di una disciplina del soccorso istruttorio
dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle
convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni
titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello
svolgimento delle attivita' inerenti alla loro attuazione
nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto
massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti
degli interventi medesimi;
4) armonizzazione e semplificazione delle
procedure in materia di controlli nei confronti delle
imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle
agevolazioni;
5) definizione dei poteri di autotutela del
soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di
riferimento, nonche' ridefinizione degli oneri, anche
accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito
dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti
competenti per l'attuazione degli interventi di
incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con
le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di
piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio
attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o
fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di
incentivazione;
c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex
ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi
di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni
applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche
basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare
la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a
fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle
attivita' di valutazione di cui alla lettera c) e al
controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle
misure e sugli aiuti concessi;
e) conformita' con la normativa europea in materia
di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte
al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra
queste e le amministrazioni regionali gia' esistenti;
f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti
derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi
pubblici;
g) previsione di premialita', nell'ambito delle
valutazioni di ammissione agli interventi di
incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli
obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, assumano persone con disabilita';
h) previsione di premialita', nell'ambito delle
valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese
che valorizzino la quantita' e la qualita' del lavoro
giovanile e del lavoro femminile, nonche' il sostegno alla
natalita';
i) coinvolgimento delle associazioni di categoria
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta
di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi
da parte del numero piu' ampio possibile di imprese.».
«Art. 8 (Digitalizzazione, modernizzazione e
semplificazione delle procedure di concessione degli
incentivi). - 1. In attuazione del principio di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' con
riferimento ai principi e criteri direttivi indicati
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate
le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it",
di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di
quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo
3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e
la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di
offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa,
di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di
accelerare e migliorare la qualita' dell'intervento
pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche
mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza
artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti
e modalita' dell'intervento.
2. Ai fini dell'immediata semplificazione della
disciplina vigente, in conformita' con le disposizioni
recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve,
per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte
dell'amministrazione concedente in attuazione degli
obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle
pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla
concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi
economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare
riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli
aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura,
nel rispetto della speciale disciplina disposta per i
predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma
125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di
aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del
Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla
redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet
o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di
categoria di appartenenza» sono soppresse.
3. La pubblicita' legale degli interventi di
incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione nei siti
internet istituzionali delle amministrazioni competenti e
dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma
1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi
sintetici sui provvedimenti generali adottati per la
disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonche'
avvisi sulle relative modificazioni.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure
di concessione e di erogazione degli incentivi, le
amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione
per le imprese e quelle competenti per il rilascio di
certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per
l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi
promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il
rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso
modalita' di acquisizione e gestione massiva delle
richieste e delle verifiche telematiche quali quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In
via sperimentale, per le predette finalita', entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy
definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
la Commissione nazionale paritetica per le casse edili
(CNCE), nonche' di concerto con il Ministero dell'interno,
protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di
rilascio, rispettivamente, del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base
volontaria, la procedura di verifica della regolarita'
contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto
alla scadenza del predetto DURC.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»:
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di
genere). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita
la certificazione della parita' di genere al fine di
attestare le politiche e le misure concrete adottate dai
datori di lavoro per ridurre il divario di genere in
relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di
gestione delle differenze di genere e alla tutela della
maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato
per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della
certificazione della parita' di genere da parte delle
aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con
particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
opportunita' di progressione in carriera e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con
riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio
dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e
dei consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del
rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione
della parita' di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di
genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del
medesimo Dipartimento per le pari opportunita', del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei
consiglieri di parita', da rappresentanti sindacali e da
esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato
tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta. Nell'ambito dei bandi che
prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti
dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo
dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di
legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo
codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di
rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della
trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti
alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per
contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e'
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la
piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
sostegno della politica industriale e della competitivita'
del Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1
deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma
1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle
informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto
produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche
centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale" 2014-2020.
3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee
disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione
1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, come modificato con decisione del Consiglio
dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono
progressivamente implementati, ai sensi del codice degli
incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori
servizi resi disponibili dalla piattaforma
«Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita'
di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione
e della trasparenza delle misure di incentivazione alle
imprese previste dalla disciplina del predetto codice.
4.
5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 5
novembre 2021, n. 162, recante: «Modifiche al codice di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre
disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e
donna in ambito lavorativo», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Premialita' di parita'). - 1. Per l'anno
2022, alle aziende private che siano in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e'
concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in
misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo
di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e
applicato su base mensile, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31
gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa
di 50 milioni di euro di cui al comma 1.
3. Alle aziende private che siano in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e'
riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da
parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e
regionali, di proposte progettuali ai fini della
concessione di agevolazioni, come definite dal codice degli
incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, a
cofinanziamento degli investimenti sostenuti. In
alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al
primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle
imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del
codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n.
160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al
possesso della certificazione della parita' di genere alla
data di presentazione dell'istanza di accesso alle
agevolazioni. Compatibilmente con il diritto dell'Unione
europea e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara,
negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i
criteri premiali che intendono applicare alla valutazione
dell'offerta in relazione al possesso da parte delle
aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, della certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto
previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di
euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. I benefici di cui al comma 1 possono essere
previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa
emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi
le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base
dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del
medesimo comma 1.».
- Si riporta il testo dei commi da 224 a 237-bis,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024»:
«224. Al fine di garantire la salvaguardia del
tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in
possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che
intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno
stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto
autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di
un numero di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a
dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di
procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonche'
alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di
categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La
comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si
applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente,
abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno
250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei
commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle
condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e
b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
227. La comunicazione di cui al comma 224 e'
effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie,
tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine
entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e i
licenziamenti collettivi intimati in mancanza della
comunicazione o prima dello scadere del termine di
centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale
e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per
limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti
dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali
di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi
e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non
traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad
ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro
datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di
rami d'azienda con finalita' di continuazione
dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di
suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi
costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore
del territorio interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle
azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono
beneficiare del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal
presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6
milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9
milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per
l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite
di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b),
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
il piano di cui al comma 228 e' discusso con le
rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello
sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a
seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di
realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le
modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui
al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al
termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita'
dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni
interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e
della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non
puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del
piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il
datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel
piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e'
effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte
delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma
35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500
per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di
lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei
tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da'
comunque evidenza della mancata presentazione del piano
ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non
finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254.
236.
237.
237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni
di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.».
- Il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante:
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle
politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali
altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo
puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai
minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle
politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di
controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi
comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati
detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende
accessibili i dati di cui al primo periodo alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o
titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la
trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica
dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque
titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti
pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi
presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle
fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima
della corretta attribuzione del codice unico di progetto
(CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle spese
anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari
delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che
disciplinano il funzionamento delle medesime misure,
impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei
identificativi da riportare nella documentazione di spesa,
ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il
monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia,
i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni
concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per
semplificare i processi di concessione, assegnazione e
gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore
dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate
dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o
Protocolli in essere o da stipulare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 27 ottobre
2023, n. 160, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 6 della legge 27
ottobre 2023, n. 160, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 116 e 117 della
Costituzione:
«Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Valle' d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione interessata.
Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 9 maggio 2008, n. C 115.