Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
26 novembre 2025, n. 178, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26,
comma 9;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure
urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili»;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure
urgenti in materia di dighe»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice
del processo amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno
2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 29 ottobre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la
semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli
elettrolizzatori,»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) il terzo periodo e' soppresso.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 9, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
2022, n. 188:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - (omissis)
9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 4, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
(omissis).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo
26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto
2022, n. 118) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 2024, n. 291.
- Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure
urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione
di energia da fonti rinnovabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2025, n. 271.
- La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2023 serie L.
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
recante: «Misure urgenti in materia di dighe» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 ottobre 2001 n. 245, S.O.
- Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto
2003, n. 200.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
gennaio 2004 n. 25, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004 n. 45, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006 n.88, S.O.
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio
2010, n. 156, S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n. 285, S.O.
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023, Fascicolo interistituzionale:
2023/0442(NLE), ECOFIN 1291.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata 7.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente
decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118,
definisce i regimi amministrativi per la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli
elettrolizzatori, per gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi
impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti.
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse
delle future generazioni, la massima diffusione degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante la razionalizzazione, il riordino e la
semplificazione delle procedure in materia di energie
rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina
dell'Unione europea, nel rispetto della tutela
dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi, dei
beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai
principi di cui al presente decreto entro il termine di
centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si
applica la disciplina previgente. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il
presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo
periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire
regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei
regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto,
anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza
previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo
restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.».