Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
26 novembre 2025, n. 178, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021»  e,  in  particolare,  l'articolo  26,
comma 9; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.  190,  recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»; 
  Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n.  175,  recante  «Misure
urgenti in materia di  Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili»; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  recante  «Misure
urgenti in materia di dighe»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  lo  sviluppo  del  sistema
elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di   energia
elettrica»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice
del processo amministrativo»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno
2025, che modifica la decisione di esecuzione  del  13  luglio  2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa
e la resilienza dell'Italia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 settembre 2025; 
  Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 29 ottobre 2025; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare  per  la
semplificazione  e  dalle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista  la  deliberazione  motivata  adottata  dal   Consiglio   dei
ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per   la   pubblica   amministrazione,   per   le   riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della cultura; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                      25 novembre 2024, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  25  novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono
inserite  le  seguenti:  «ivi  compresi  quelli  di  accumulo  e  gli
elettrolizzatori,»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) il terzo periodo e' soppresso. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di    pubblicazione    nella    GazzettaUfficiale
          dell'Unione europea (GUUE).  
          Note alle premesse: 
                
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 9,  della
          legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza 2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
          2022, n. 188: 
                «Art. 26 (Delega al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - (omissis) 
                9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un  anno
          dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi recanti disposizioni integrative e  correttive,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          comma 5 e della procedura di cui al comma 7. 
                (omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2024,  n.  190
          (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione  di
          energia da fonti rinnovabili, in  attuazione  dell'articolo
          26, commi 4 e 5, lettera b) e  d),  della  legge  5  agosto
          2022, n. 118) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 2024, n. 291. 
              - Il decreto-legge 21 novembre  2025,  n.  175  (Misure
          urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione
          di  energia  da  fonti  rinnovabili)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2025, n. 271. 
              - La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          ottobre 2023 serie L. 
              - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  ottobre  1994,  n.  584
          recante: «Misure urgenti in materia di dighe» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195. 
              -  Il  decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.
          281(Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della fauna selvatiche) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  23
          ottobre 1997, n. 248, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 20 ottobre 2001 n. 245, S.O. 
              - Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  27  ottobre  2003,  n.  290
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e  lo  sviluppo  del
          sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
          energia elettrica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto
          2003, n. 200. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita')  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   31
          gennaio 2004 n. 25, S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 febbraio 2004 n. 45, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  14
          aprile 2006 n.88, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  7  luglio
          2010, n. 156, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n. 285, S.O. 
              - Il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
          italiano approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
          13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio
          ECOFIN dell'8 dicembre 2023, Fascicolo  interistituzionale:
          2023/0442(NLE), ECOFIN 1291. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata 7. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 190 del 2024,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Oggetto  e  finalita').  -  1.  Il  presente
          decreto, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
          lettere b) e  d),  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,
          definisce i regimi  amministrativi  per  la  costruzione  e
          l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia  da
          fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di  accumulo  e  gli
          elettrolizzatori,   per   gli   interventi   di   modifica,
          potenziamento, rifacimento totale o parziale  degli  stessi
          impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione   e   all'esercizio   dei
          medesimi impianti. 
                2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse
          delle  future  generazioni,  la  massima  diffusione  degli
          impianti di produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          mediante   la   razionalizzazione,   il   riordino   e   la
          semplificazione  delle  procedure  in  materia  di  energie
          rinnovabili  e  il   loro   adeguamento   alla   disciplina
          dell'Unione   europea,   nel    rispetto    della    tutela
          dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi,  dei
          beni culturali e del paesaggio. 
                3. Le regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  ai
          principi di cui al presente decreto  entro  il  termine  di
          centottanta giorni dalla data della sua entrata in  vigore.
          Nelle more dell'adeguamento di cui  al  primo  periodo,  si
          applica  la  disciplina  previgente.  In  caso  di  mancato
          rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il
          presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo
          periodo, le regioni e gli  enti  locali  possono  stabilire
          regole  particolari  per  l'ulteriore  semplificazione  dei
          regimi amministrativi disciplinati  dal  presente  decreto,
          anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza
          previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che
          costituiscono parte integrante del presente decreto,  fermo
          restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1. 
                4. Sono fatte salve le  competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai  sensi  dei
          rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
          attuazione.».